Sulle migliorie che non costituiscono varianti in sede di offerta

Diego Campugiani
30 Novembre 2022

Nel caso in cui la lex specialis ammetta la formulazione di “opzioni migliorative del servizio e delle caratteristiche tecniche”, possono essere ammesse solo quelle che non incidano sui caratteri essenziali delle prestazioni richieste e non alterino gli aspetti funzionali e strutturali del progetto che sono alle stesse correlate.

Il caso. È stato respinto il ricorso avverso l'aggiudicazione di una gara per “affidamento del servizio di noleggio di 6 autovelox” con il quale era stata contestata la presunta non conformità dell'offerta prescelta alle caratteristiche degli apparati richieste dai documenti di gara, potendo essi essere montati esclusivamente “su palo” e non “all'interno di box a margine della carreggiata”, come, invece, richiesto dal capitolato speciale.

La ricorrente aveva ritenuto, quindi, che la proposta non rappresentasse una soluzione migliorativa, ammessa dalla disciplina di gara, ma di una vera e propria variante rispetto alle disposizioni inderogabili del capitolato. Il TAR ha rilevato che il disciplinare di gara, nello stabilire i criteri per la valutazione delle offerte, ammetteva la formulazione di “opzioni migliorative del servizio e delle caratteristiche tecniche”.

Sicché, se da un lato la formulazione di opzione tecniche non preventivamente stabilite dal bando era espressamente ammessa, dall'altro essa doveva essere necessariamente perimetrata alla luce di parametri elaborati dalla giurisprudenza, nel senso di ammettere solo le soluzioni migliorative che non incidessero sui i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e non alterassero gli aspetti funzionali e strutturali del progetto che sono alle stesse correlate.

Secondo siffatta giurisprudenza infatti la linea di discrimine fra migliorie e varianti deve essere individuata sulla base di due criteri: il primo fa leva sul contenuto della lex specialis che deve autorizzare la miglioria lasciando aperti uno o più aspetti tecnici a diverse soluzioni e il secondo fa perno sul rapporto fra miglioria proposta ed il progetto, dovendo la prima mirare a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (Consiglio di Stato sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602).

Nel caso di specie la verificazione disposta dal giudice aveva accertato che l'installazione su palo anziché in box ancorati al suolo non incide sulle prestazioni del misuratore e la soluzione consentiva agli autovelox di espletare una delle funzioni espressamente richiesta dal bando che gli strumenti ancorati a terra non potrebbero svolgere, vale a dire la lettura di più targhe di autoveicoli che transitino in parallelo.

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