Riforma processo penale: gli interventi sulle altre norme del codice di procedura penale

Luigi Giordano
01 Dicembre 2022

Il legislatore, tramite la legge n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia), inserisce nel Libro II del codice di procedura nuove disposizioni sulla redazione e sottoscrizione degli atti processuali in forma di documento informatico e sul deposito telematico. Stabilisce ulteriori norme come raccordo con la precedente disciplina, in modo tale da definire le modalità di redazione e il deposito dei documenti nel fascicolo informatico.
Introduzione

La scelta di inserire nel Libro II del codice di procedura penale, dedicato agli atti del procedimento, alcune disposizioni generali sulla redazione e sulla sottoscrizione degli atti processuali in forma di documento informatico nonché sul deposito telematico di tali atti ha consentito di evitare ampi interventi sulle norme del codice di rito. Il legislatore delegato, difatti, ha disposto la modifica solo di poche disposizioni per le quali è stato ritenuto necessario precisare il raccordo con le regole generali in modo da superare ogni dubbio circa le modalità di redazione di atti e documenti ed il loro deposito nel fascicolo informatico.

Tra l'altro, non è stato ritenuto necessario intervenire sulle norme del codice di procedura penale per eliminare i tradizionali riferimenti alla cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero, che, evidentemente, quando la riforma sarà pienamente applicata, non andranno intesi più (o non più soltanto) come luoghi fisici, ma come punto di riferimento virtuale dove far convergere il deposito delle richieste, degli atti e dei documenti, in modalità esclusivamente telematica. La ragionevolezza di tale scelta, peraltro, è confermata dal residuo ambito di operatività del deposito non telematico.

La disciplina dell'attestazione del deposito

Un primo intervento ha riguardato l'art. 116 c.p.p.: al comma 3-bis di tale disposizione è stato previsto che il diritto del difensore al rilascio di una attestazione del deposito all'autorità giudiziaria è limitato al solo caso in cui esso riguarda atti o documenti redatti in forma di documento analogico. Non è necessaria, infatti, alcuna attestazione in caso di deposito telematico effettuato ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. perché tale forma di deposito “assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 111-bis, comma 2, c.p.p.).

NORME A CONFRONTO

art. 116, comma 3-bis, c.p.p. nella versione previgente

art. 116, comma 3-bis, c.p.p. come riformato dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022

“Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia”

“Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia”

La disciplina della procura speciale

Nell'art. 122 c.p.p., che disciplinava solo le formalità per il rilascio della procura speciale necessaria per il compimento di determinati atti processuali, è stato aggiunto anche il comma 2-bis, che regola anche le modalità di deposito di tale procura.

È stato stabilito che la procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'art. 111-bis c.p.p., salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria.

La disposizione, quindi, ripropone quanto stabilito per il processo civile dall'art. 83, comma 3, c.p.c. secondo cui “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

NORME A CONFRONTO

art. 122, comma 2-bis, c.p.p.

art. 83, comma 3, c.p.c.

“La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria”

“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”

La documentazione digitale degli atti

L'aspetto più significativo della riforma, però, concerne le modalità di documentazione degli atti processuali.

L'art. 9, comma 1, lett. a), e l'art. 98 del d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, hanno modificato l'art. 134 c.p.p. che disciplina tale modalità. L'intervento principale è contenuto nel comma 2 di tale disposizione: per mezzo del richiamo al nuovo art. 110 c.p.p. è stato stabilito che quella informatica costituisce la modalità ordinaria di realizzazione del verbale con cui si procede alla documentazione degli atti processuali.

La riproduzione audiovisiva o fonografica, invece, è necessaria secondo l'art. 134, comma 1, c.p.p. come riformato solo nei casi previsti dalla legge.

Si tratta delle ipotesi previste dal comma 3 della stessa disposizione e cioè di quelle in cui il verbale sia redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale sia “ritenuta insufficiente”. Questa espressione risulta elastica, rimettendo al giudice, la valutazione sulla necessità di procedere alla riproduzione audiovisiva o fonografica.

L'art. 134, comma 1, c.p.p. come riformato, però, fa riferimento anche alle altre disposizioni del codice di rito che sono state modificate con le quali il legislatore delegato ha introdotto forme di riproduzione audiovisiva o fonografica delle attività svolte. Si tratta di disposizioni che disciplinano non solo la documentazione di atti compiuti in sede di giudizio abbreviato (art. 441 c.p.p.) e di istruttoria dibattimentale (art. 510, comma 2-bis, c.p.p. secondo cui l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. nonché gli atti di ricognizione e confronto, siano “documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva”), ma anche di una serie di disposizioni che disciplinano lo svolgimento di specifiche attività di indagine, quali l'art. 294 c.p.p. (con l'introduzione del nuovo comma 6-bis), l'art. 351 c.p.p. (con l'introduzione del nuovo comma 1-quater), l'art. 357 c.p.p. (con l'introduzione dei nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater), l'art. 362 c.p.p. (con l'introduzione del nuovo comma 1-quater), l'art. 373 c.p.p. (con l'introduzione dei nuovi commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies) e l'art. 391-ter c.p.p. (con l'introduzione dei nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater).

In particolare, secondo l'art. 510, comma 2-bis, c.p.p., l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

La redazione del verbale in forma di documento informatico, dunque, è realizzata per mezzo della stenotipia, in modo che la documentazione dell'atto con il verbale sia contemporanea al suo svolgimento; per tener conto dell'eventuale evoluzione tecnologica alla stenotipia è stata affiancata la possibilità di ricorrere ad “altri mezzi idonei”, che dovessero divenire disponibili nel tempo, mentre è stato eliminato il riferimento all'impiego di mezzi meccanici ormai superati. Coerentemente, l'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha eliminato il riferimento al mezzo meccanico anche dalla disposizione di cui all'art. 135 c.p.p.

Il mantenimento della stenotipia quale modalità digitale di redazione del verbale ha indotto a non intervenire sulla previsione dell'art. 138 c.p.p., che disciplina la trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia, e sul correlato art. 483, comma 2, c.p.p., che regola la sottoscrizione e la trascrizione del verbale, sebbene verosimilmente lo sviluppo e la diffusione di strumenti più efficaci di redazione del verbale stenotipico limiterà l'ambito di applicazione di queste norme.

Nell'art. 483 c.p.p., relativo alla sottoscrizione del verbale, è stato inserito il comma 1-bis che disciplina l'apposizione del visto digitale del presidente sul verbale sottoscritto a norma dell'art. 111 c.p.p. dal pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, qualora la prova si sia formata in contraddittorio, è irrilevante che, al momento della decisione, non ne sia ancora disponibile la documentazione. Il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza, pertanto, anche se successivo alla sentenza, non ne determina la nullità processuale (Cass. Sez. VI, 12 marzo 2019, n. 14404).

La realizzazione della documentazione degli atti in forma di documento informatico ex art. 110 c.p.p. come novellato permetterà di superare qualsiasi problema di tardivo deposito dei verbali.

La documentazione dell'opinione dissenziente

La previsione della modalità digitale quale regola generale della redazione del verbale, invece, ha determinato un particolare intervento sull'art. 125, comma 5, c.p.p.

Questa norma, nell'ambito della disciplina della forma dei provvedimenti del giudice, disciplina il caso specifico dei provvedimenti collegiali con voto dissenziente di un componente del collegio, tutelando la trasparenza delle deliberazioni e garantendo la documentazione della opinione dissenziente anche in relazione a possibili conseguenze in tema di responsabilità professionale.

È previsto infatti che, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato un sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

Il legislatore delegato ha preso atto che il verbale disciplinato dalla disposizione citata norma documenta una situazione del tutto peculiare, sfuggendo al modello generale del verbale di cui all'art. 134 c.p.p., se non altro perché non è destinato a confluire negli atti del fascicolo processuale (anche del tradizionale fascicolo analogico). È stato allora precisato che il verbale è redatto “in forma di documento analogico” ed è conservato fuori dal fascicolo informatico, con modalità tali che ne garantiscano la segretezza.

È stato altresì escluso l'obbligo di conversione di tale atto in copia informatica e di deposito nel fascicolo informatico, non trattandosi, come precisato, di atto destinato a confluire nel fascicolo informatico.

Al tema generale della redazione degli atti e della formazione e conservazione dei fascicoli informatici, poi, si ricollegano tre ulteriori interventi sulle norme del codice di rito.

I doveri della polizia giudiziaria

L'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 è intervenuto sull'art. 386 c.p.p. che concerne i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. Secondo questa disposizione, la polizia giudiziaria è tenuta a consegnare all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa (e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile), con cui è informato di una serie di diritti tra cui quello di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge nonché di ottenere informazioni in merito all'accusa (art. 386, comma 1, c.p.p.).

In questa norma, il legislatore delegato ha inserito il comma 1–ter, specificamente dedicato alla redazione di tale comunicazione scritta. La previsione generale è che la stessa venga redatta in forma di documento informatico. Prendendosi atto che la polizia giudiziaria, nel contesto dell'arresto o del fermo, potrebbe non disporre di idonea strumentazione, è stato però previsto che l'atto possa essere redatto in forma di documento analogico.

In tale caso si osservano le disposizioni degli artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, c.p.p., dovendo provvedersi alla conversione dell'atto analogico in documento informatico in modo da permetterne il deposito telematico ed il conseguente inserimento nel fascicolo, di cui è garantita la completezza.

Art. 386, comma 1-ter, c.p.p.

La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

La forma della richiesta di applicazione della pena

L'art. 25, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022 è intervenuto sull'art. 447 c.p.p. che disciplina la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari. In particolare, sono state eliminate le parole “in calce alla richiesta”, relative alle modalità di fissazione da parte del giudice dell'udienza per la decisione, che sono state reputate tipicamente relative ad un documento cartaceo.

Tali modalità sono state rese coerenti con il nuovo sistema che presuppone una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte che, nel rispetto delle nuove disposizioni generali, devono comunque essere trasmesse in forma di documento informatico e con deposito telematico.

La documentazione delle indagini difensive

L'art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022, invece, ha modificato l'art. 391-octies c.p.p. che disciplina il fascicolo del difensore: è stato esplicitamente previsto, interpolando il comma 3, che la documentazione probatoria difensiva di cui ai commi 1 e 2 della norma citata debba essere inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore e che i documenti redatti e depositati in forma di documento analogico debbano essere comunque conservati presso l'ufficio delle indagini preliminari (fatto salvo, ovviamente, anche in questo caso l'applicabilità della regola generale che dispone, con le salvezze di cui si è detto, la conversione in forma di documento informatico) sino al successivo inserimento, dopo la chiusura delle indagini preliminari, nel fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p.

Conclusioni. La disciplina della rinuncia all'udienza preliminare

L'art. 23, comma 1, lett. a), n. 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, infine, ha modificato l'art. 419, comma 5, c.p.p. che disciplina le modalità della rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare. In coerenza con il canone di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) della legge n. 134 del 2021, secondo cui, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito può avvenire anche con modalità non telematica, è stato stabilito che la rinuncia all'udienza preliminare e la richiesta di giudizio immediato possa avvenire tanto con dichiarazione presentata personalmente in cancelleria, quanto con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis c.p.p.; tali ultime modalità, invece, divengono obbligatorie quando la richiesta è presentata a mezzo di procuratore speciale.

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