Se mutano in peggio le condizioni economiche del coniuge, può essere richiesto l’assegno?
01 Dicembre 2022
A seguito del mutamento in senso peggiorativo delle condizioni economiche della moglie separata consensualmente ma non richiedente assegno, si può chiedere per la prima volta l' assegno in sede di 710 c.p.c.? In alternativa il coniuge potrà anche decidere, di incardinare il giudizio di divorzio e chiedere il riconoscimento dell'assegno divorzile?
Si premette che le condizioni pattuite dai coniugi in sede di separazione (così come anche in sede di divorzio) non hanno carattere decisorio e sono per loro natura modificabili in qualsiasi momento. L'art. 710 c.p.c prevede, infatti, espressamente che le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. La modifica delle condizioni può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale come prevede la legge. Per poter procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi ex art 710 c.p.c. è tuttavia necessario che vi siano dei giustificati motivi ovvero un mutamento della situazione esistente al momento della separazione giudiziale o consensuale. Detto mutamento può senz'altro riguardare la condizione personale ed economica del coniuge che potrà risultare peggiorata oppure migliorata. Deve trattarsi, in altri termini, di eventi sopravvenuti, prima non conosciuti, che vanno ad incidere sull'equilibrio negoziale già raggiunto dai coniugi alterandolo. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che:
Venendo all'oggetto del quesito proposto, ritengo che il peggioramento delle condizioni lavorative ed economiche della moglie rappresenti certamente circostanza sopravvenuta tale da giustificare la revisione delle condizioni di separazione e in particolare la proposizione da parte della stessa della domanda di assegno ex art. 156 c.c. anche laddove detta domanda economica non sia stata avanzata quando sono stati stipulati gli accordi di separazione. Anche l'assegno per il coniuge è sottoposto alla regola rebus sic stantibus, sicché è sempre possibile richiederlo, anche successivamente alla separazione consensuale omologata a patto che sussistano elementi di fatto, sorti dopo il giudizio, tali da alterare l'equilibrio che aveva portato a escludere il diritto all'assegno (lo stesso schema di ragionamento vale a contrario, cosicché, in presenza di fatti nuovi, è possibile agire per la riduzione o l'eliminazione del contributo ex art. 156 c.c.). Qualora, quindi, vi sia una rinuncia al mantenimento, il coniuge che, per circostanze sopravvenute, muti la propria situazione personale (ad esempio per questione di salute) o le condizioni economiche (ad esempio per la perdita del lavoro) può sempre proporre un giudizio di modifica delle condizioni di separazione e riproporre la domanda al Giudice. I diritti di natura personale e patrimoniale che scaturiscono dal matrimonio sono indisponibili per cui gli ipotetici accordi stipulati in sede di separazione non possono disporre per il futuro. Pertanto, si tratta di misure che possono essere sempre sovvertite in base ai mutamenti personali ed economici delle parti (Cfr. Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2022, n. 28483). Il coniuge potrà anche decidere, in alternativa, di incardinare il giudizio di divorzio e chiedere il riconoscimento dell'assegno divorzile laddove ricorrano i presupposti di legge. Anche l'assegno divorzile non è condizionato dal riconoscimento dell'assegno di mantenimento (Cfr. App. Cagliari sez. I, 11 ottobre 2018, n.857). Tuttavia, va rilevato che la rinuncia all'assegno di mantenimento viene valutata dal Giudice in sede di divorzio, e senza delle prove che dimostrino un depauperamento delle condizioni economiche, il giudice potrebbe negare la richiesta di assegno divorzile. È bene poi ricordare che assegno di mantenimento e divorzile hanno presupposti e finalità differenti. Occorre, quindi, valutare come molta attenzione la strada processuale che si intende intraprendere tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e degli obiettivi che si intende perseguire. L'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. presuppone ancora l'esistenza del vincolo coniugale ed è riconosciuto al coniuge che non ha adeguati redditi propri per conservare il pregresso tenore di vita matrimoniale. L'assegno divorzile ex art. 5, l. 898/1979, è basato, al contrario, sulla cessazione del vincolo coniugale e viene corrisposto e commisurato, invece, valutando il contributo che il coniuge richiedente ha apportato alla vita familiare ed anche alla carriera professionale del coniuge obbligato. Resta inteso che spetta sempre al coniuge richiedente dare la prova non solo delle circostanze nuove sopravvenute ma anche della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa economica poiché non esiste alcun automatismo.
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