Inadempimento da parte dell’avvocato e conseguente responsabilità

05 Dicembre 2022

Se, in un giudizio avente ad oggetto la colpa medica dei sanitari e delle strutture, l'avvocato propone domanda risarcitoria priva di allegazione e prova del nesso di causa tra la morte del paziente e la patologia documentata, sussiste la responsabilità per inadempimento del mandato difensivo?
Massima

“Il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione è fonte di responsabilità del difensore”.

Il caso

Con atto di citazione gli eredi del defunto Tizio hanno convenuto in giudizio l'Avv. Sempronio per sentirlo condannare al risarcimento del danno da responsabilità professionale da inadempimento per aver promosso, con colpa grave, innanzi al Tribunale di Ancona il giudizio civile avente ad oggetto la colpa medica dei sanitari e delle strutture che avevano assunto in cura il predetto, conclusosi con la soccombenza degli attori a seguito di sentenza irrevocabile.

L'Avv. Sempronio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo la mancata consegna da parte degli attori, su cui unicamente ne gravava l'onere, della documentazione medica aggiornata comprovante l'eziologia del danno al consulente medico di parte, rilevando l'avvenuta informativa in merito ai rischi della eventuale soccombenza, nonché la volontà degli attori di abbandonare il giudizio unicamente a spese compensate.

Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori ed ha condannato il convenuto a rimborsare a ciascuno dei predetti le somme già da questi corrisposte e da corrispondere, anche per effetto della solidarietà tra loro, in esecuzione della sentenza passata in giudicato.

Per delineare il quadro completo della vicenda si espone che Tizio, a seguito di asserito ritardo nel trattamento e nella diagnosi di un tumore, aveva incaricato personalmente l'Avv. Sempronio di procedere in via stragiudiziale contro i sanitari e l'Azienda Sanitaria Regionale per la richiesta del risarcimento del danno subito per un più lungo periodo di invalidità temporanea e per il maggior danno biologico subito.

Successivamente, a seguito di insorta ulteriore patologia tumorale, Tizio decedeva e, su mandato dei congiunti, l'Avv. Sempronio notificava atto di citazione nei confronti dell'Azienda Sanitaria Regionale nonché di sette medici, oltre a strutture ospedaliere e rispettive compagnie di assicurazione, omettendo l'informativa agli attori sull'eventuale soccombenza, depositando agli atti la consulenza medica di parte, redatta in fase stragiudiziale, di cui non aveva richiesto l'opportuno aggiornamento, relativamente all'aggravamento delle condizioni di salute da diagnosi di secondo tumore.

L'esito della CTU deponeva in senso sfavorevole agli attori, escludendo qualsiasi responsabilità dei sanitari e riconducendo il decesso al secondo tumore, circostanza peraltro non menzionata in citazione. I predetti si determinavano all'abbandono del giudizio ed alla rinuncia delle domande comunicando tale volontà all'Avv. Sempronio, il quale non vi provvedeva conformemente.

Per l'effetto, il Tribunale pronunciandosi sulla questione, ha respinto le domande degli attori condannandoli alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuna parte costituita.

La questione

La questione in esame è la seguente: posto che la domanda risarcitoria degli eredi è stata proposta dal Legale in carenza di qualsiasi allegazione e prova del nesso di causa tra l'evento morte e la patologia documentata ed analizzata nella relazione del consulente medico di parte su cui è stata fondata l'intera esposizione del fatto ritenuto dannoso e posto che il Legale non ha ottemperato alla richiesta degli attori di abbandono del giudizio a seguito di C.T.U. sfavorevole, sussiste la responsabilità per inadempimento del mandato difensivo e per l'effetto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale conseguente?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale ha accertato l'inadempimento del mandato difensivo da parte dell'Avv. Sempronio verificando in primo luogo i presupposti introduttivi dell'atto di citazione predisposto per conto degli eredi di Tizio ed avente ad oggetto una domanda risarcitoria, in proprio, per danno da morte del congiunto per la perdita del rapporto parentale e, iure hereditatis, per il danno patrimoniale per il periodo di malattia anteriore alla morte e per il lucro cessante in conseguenza dell'evento morte.

È stata altresì accertata la carenza di qualsiasi allegazione e prova del nesso di causa tra l'evento morte e la patologia documentata nella relazione del consulente medico di parte che non è stata doverosamente aggiornata, riferendosi ad un soggetto in vita.

Il Giudice ha rilevato che “non aver assolto all'onere di allegare e dimostrare il nesso di causa tra la supposta condotta negligente dei sanitari e l'evento morte, in una domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, è una mancanza che integra certamente la responsabilità professionale dell'avvocato, il quale non può ignorare l'onere di allegazione e di prova dei fatti che, in relazione alla domanda introducenda, incombe alla parte da lui rappresentata”.

Il nesso causale è elemento costitutivo del danno e la relazione medico-legale di parte prodotta è riferita ad un soggetto in vita, mentre la citazione è stata proposta dai suoi eredi per chiedere un risarcimento del danno da morte del congiunto, senza che in citazione sia stato allegato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte di Tizio.

In secondo luogo, risulta provata anche la richiesta formulata all'Avv. Sempronio da parte degli attori di abbandonare il giudizio a seguito di esito sfavorevole della C.T.U. e la mancata esecuzione da parte del difensore di tale volontà.

Il danno, accertato nell' an, e ritenuto risarcibile è stato quantificato nell'ammontare complessivo delle spese liquidate nella sentenza passata in giudicato.

La pronuncia che si commenta si è espressa in senso conforme alla giurisprudenza maggioritaria e consolidata compiendo un'adeguata analisi della fattispecie concreta in merito alla sussistenza di inadempimento nell'esecuzione del mandato difensivo da parte dell'avvocato, per cui trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività esercitata e dall'art. 2236 c.c. che circoscrivono la responsabilità del professionista.

La diligenza da impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella qualificata, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dai professionisti di preparazione professionale e di attenzione qualificata.

Le obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato di regola in quanto il professionista, assumendo l'incarico si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non al suo conseguimento. (Sul punto giurisprudenza risalente Cass. civ. n. 10431/2000; di recente Cass. Civ., n. 12127/2020 richiamata dal Giudicante nella sentenza in commento).

È onere del Cliente fornire la prova dell'inadempimento del professionista e cioè l'aver omesso il compimento di attività specifica che rientra nei fondamenti della disciplina legale.

La violazione del dovere di diligenza qualificata laddove il professionista adotti mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente non è esclusa né è ridotta per il fatto che tale adozione è stata richiesta dal cliente essendo compito del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale.

Nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, e la sussistenza del danno nell'an che il Tribunale ha poi riconosciuto come risarcibile.

Osservazioni

La parte motiva della sentenza in commento si fonda sull'esame del criterio di imputazione del mancato adempimento da parte del professionista, sulla prova dell'elemento soggettivo della condotta del professionista e sull'accertamento del nesso causale.

La prova del nesso causale che si esige consiste nella dimostrazione del fatto che dalla diligenza del difensore, sarebbero derivati vantaggi per gli assistiti o che al compimento di determinate azioni sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per i predetti.

Nella specie, il Legale avendo omesso in citazione qualsiasi allegazione e prova del nesso causale tra evento morte e patologia depositando una consulenza medica di parte non aggiornata, ha posto in essere una condotta foriera di responsabilità.

La sentenza in commento ha evidenziato come il Legale sia incorso nell'ulteriore inadempimento da mancata informazione dei suoi clienti circa la possibilità di citare in giudizio solamente l'Azienda Sanitaria Regionale in modo da contenere l'eventuale danno da soccombenza; a ciò si aggiunga la mancata ottemperanza da parte del Legale della richiesta di abbandono del giudizio formulata dagli attori in presenza di C.T.U. sfavorevole.

Operando un buon governo delle regulae iuris ai fatti di specie, il Giudicante ha esaminato la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto, il quale non ha fornito la prova dell'esatto adempimento o di non aver potuto adempiere per fatto a sé non imputabile.

L'onere della prova è stato completamente assolto dagli attori che hanno allegato i documenti probanti la connessione tra l'evento produttivo del pregiudizio riconducibile alla condotta omissiva perpetrata dal Legale che per l'effetto non ha provveduto all'informativa degli elementi ostativi all'accoglimento della domanda.

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