All'Adunanza plenaria la riproponibilità del giudizio di ottemperanza dichiarato inammissibile in caso di mutamento normativo

Redazione Scientifica
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05 Dicembre 2022

Il Collegio deferisce all'Adunanza plenaria la questione della riproposizione dell'azione di ottemperanza, dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

La riproposizione del giudizio di ottemperanza potrebbe essere legittimata, non ostandovi la pronuncia della Corte di cassazione di inammissibilità a suo tempo emessa, sulla base della natura amministrativa del decreto decisorio del ricorso straordinario, sia pure con valenza ex nunc, considerate le modifiche legislative medio tempore intervenute. Nello stesso senso depone anche il fatto che la precedente azione di ottemperanza non è sia stata respinta nel merito, ma dichiarata inammissibile per ragioni processuali.

Si tratta di valutare, in chiave processuale, se un giudicato in rito ostativo alla proposizione di un'azione, sopravviva alle successive modifiche legislative del quadro normativo vigente al tempo della medesima pronuncia, allorché inibisca definitivamente le istanze di giustizia degli interessati; in chiave sostanziale, se la sopravvenuta modifica legislativa di uno strumento di tutela ampliativo delle facoltà defensionali dei privati si rifletta in senso parimenti ampliativo a beneficio delle istanze degli interessati già azionate in epoca antecedente alla novella legislativa e allora dichiarate inammissibili, consentendone hic et nunc la riproposizione.

Vengono deferite all'Adunanza plenaria le seguenti questioni:

a) se sia vincolante per il giudice amministrativo che abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale la pronuncia della Corte costituzionale che assuma un difetto di rilevanza della questione, conseguente all'assunta inammissibilità del giudizio a quo sulla scorta di profili tuttavia non enucleati nell'ordinanza di rimessione;

b) se, dopo che la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso per ottemperanza di un decreto decisorio di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la parte interessata possa radicare un nuovo giudizio di ottemperanza, adducendo a fondamento dell'ammissibilità dell'ulteriore azione tanto la sopravvenuta e incisiva modificazione legislativa – sempre da intendersi in termini compatibili con i principi rivenienti dal secondo comma dell'art. 102 della Costituzione e dalla relativa VI disposizione transitoria – dei caratteri del ricorso straordinario, quanto il consolidato orientamento pretorio che ammette l'ottemperanza di decreti decisori di ricorsi straordinari anche ove emessi prima della novella del 2009;

c) se, all'indomani della cennata riforma del ricorso straordinario, possa essere riproposta l'actio iudicati dopo che, a suo tempo, la parte interessata aveva sua sponte dichiarato di rinunciare – sia pure con l'espressa clausola di salvezza di “ogni eventuale sopravvenienza normativa o giurisdizionale di favore” – agli effetti favorevoli di una precedente sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato che, nell'ambito di un giudizio articolato su un unico grado radicato in epoca anteriore alla riforma legislativa dell'istituto del ricorso straordinario, ne aveva integralmente accolto le richieste.