Decorrenza del termine di impugnazione, dal deposito in un giudizio diverso, di atti amministrativi, e prova del danno da lesione di interessi legittimi

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2022

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10092 del 16 novembre 2022, ha fornito puntualizzazioni sia in merito alla decorrenza del termine di impugnazione dal deposito, in un giudizio diverso, degli atti impugnati sia in merito alla prova del danno da lesione di interessi legittimi.

Il Supremo Consesso amministrativo, con riferimento all'impugnazione della delibera di approvazione dello schema di convenzione e della allegata convenzione, ha riconosciuto la correttezza della pronuncia del primo giudice circa la statuizione di parziale tardività del ricorso, ribadendo l'indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla questione della decorrenza del termine per impugnare, dal deposito in diverso giudizio, i medesimi atti oggetto di successivo autonomo ricorso.

A tal fine ha chiarito che:

a) le indicazioni ripetute negli atti giudiziari indicano quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentono di dimostrare il fatto ignoto attraverso fatti noti, ai sensi dell'art. 2729 c.c.;

b) al fine di escludere la conoscenza della parte non rileva la circostanza che gli atti giudiziari siano conosciuti solo dal difensore nel processo, in quanto è presumibile che gli atti siano stati direttamente portati a conoscenza della parte dal medesimo difensore, non solo secondo le regole di comune esperienza, ma soprattutto in base agli obblighi scaturenti dal mandato.

Il Collegio ha, inoltre, riconosciuto il difetto di prova da parte del ricorrente in ordine alla richiesta di ristoro dei danni da lesione di interessi legittimi, a tal fine richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sulla necessità della prova rigorosa della esistenza del danno da parte del danneggiato.

Ha, dunque, osservato che:

a) in relazione al danno-conseguenza si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell'interesse legittimo, quindi di imputare all'evento dannoso connesso causalmente al fatto illecito i pregiudizi patrimoniali, da reintegrare per equivalente in via monetaria;

b) il danno-conseguenza è disciplinato con carattere di generalità sia per la responsabilità da inadempimento contrattuale che da fatto illecito (in virtù dell'art. 2056 c.c.) dagli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile;

c) una volta che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi sia stata ricondotta al principio del neminem laedere, si deve escludere che, nella individuazione e quantificazione del danno, possa operare il limite rappresentato dalla sua prevedibilità, il quale opera solo per la responsabilità da inadempimento ex art. 1225 cod. civ., con l'eccezione del caso di dolo;

d) il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta», pertanto è escluso il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi;

e) resta fermo l'onere di allegazione e prova da parte del danneggiato, in quanto nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697, primo comma, c.c. opera pienamente e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.);

f) la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull'ammontare del danno;

g) le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio né tantomeno rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio;

h) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.