La ricevuta di avvenuta consegna determina il perfezionamento del deposito

Redazione scientifica
06 Dicembre 2022

La Corte di Cassazione ribadisce come il momento perfezionativo del deposito di atti processuali coincida con l'emissione della ricevuta di avvenuta consegna, detta anche “seconda PEC”, dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino propone ricorso in cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., in quanto la Corte d'appello aveva dichiarato la tardività del ricorso in appello che risultava depositato a sistema con un giorno di ritardo, benché la parte affermasse, invece, che fosse avvenuto il giorno della scadenza del termine, come dimostrato da una schermata del sistema prodotta in copia quale elemento di prova.

La Corte di Cassazione chiarisce, invece, come il perfezionamento del deposito di atti processuali avvenga al momento di emissione della seconda PEC, ovvero ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore PEC del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012) e aggiunge anche come, fermo quanto disposto dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., perché il deposito sia tempestivo, la ricevuta di avvenuta consegna debba essere generata entro la fine del giorno di scadenza.

Con riferimento al ricorso impugnato, non risulta prodotta la seconda PEC entro il termine utile, né la schermata prodotta può avere alcuna autonoma valenza probatoria, non sussistendo il potere-dovere per la Cassazione di esaminare il fatto in caso di error in procedendo, ma dovendo gli atti essere specificamente prodotti in giudizio dalla parte (in tal senso Cass. 5 agosto 2019, n. 20924).

Pertanto, il ricorso viene dichiarato inammissibile.