Le norme di gestione ambientale e i relativi certificati reputati maggiormente idonei ai fini dell'espletamento di determinati servizi

Davide Cicu
06 Dicembre 2022

La Stazione appaltante ha il potere di individuare, nel rispetto dei principi che governano l'esercizio della discrezionalità amministrativa e del Codice degli appalti, i requisiti di partecipazione alla gara e, nello specifico, le norme di gestione ambientale e i relativi certificati reputati maggiormente idonei ai fini dell'espletamento di determinati servizi.

Le doglianze di parte Ricorrente. Nell'ambito di una procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie presso edifici comunali, l'impresa classificatasi al secondo posto impugnava il provvedimento con cui la Stazione Appaltante aggiudicava ad altro operatore economico il relativo lotto. In particolare, la ricorrente prospettava la violazione e falsa applicazione dell'artt. 83 comma 1 lett. c) e comma 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 evidenziando che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la carenza del requisito di capacità tecnico-professionale, richiesto dal disciplinare e costituito dal “possesso della certificazione EMAS, in materia di sistema di gestione ambientale o equivalente” poiché l'aggiudicataria avrebbe prodotto soltanto la certificazione ISO 14001:2015 non equivalente a quella prevista dalla lex specialis. Sarebbe stato, pertanto, altresì illegittimo il chiarimento, reso in gara, con cui la Stazione Appaltante, ai fini della partecipazione alla gara, riteneva la certificazione ISO 14001:2015 equivalente alla certificazione EMAS.

I riferimenti normativi. Secondo l'articolo 87, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 “le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

La certificazione ISO 14001:2015, essendo standard internazionale e rilasciato in ambito privato da un organismo certificatore accreditato è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/2016 nell'ultima parte sopra richiamata.

A fronte di queste premesse, il Tribunale ha ritenuto che la Stazione appaltante avesse il potere di individuare, nel rispetto dei principi che governano l'esercizio della discrezionalità amministrativa e del codice degli appalti, i requisiti di partecipazione alla gara e, nello specifico, le norme di gestione ambientale e i relativi certificati reputati maggiormente idonei ai fini dell'espletamento di determinati servizi: potere che, in quanto desumibile dal sistema del codice degli appalti, è specificamente confermato dall'art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/2016 ivi prevedendo una molteplicità di sistemi di gestione ambientale utilizzabili dalla stazione appaltante.

Il concetto di equivalenza. Il profilo dirimente valutato dal TAR, ai fini dell'apprezzamento della fondatezza o meno della prima censura, non ha riguardato all'oggettiva “equipollenza” tra la certificazione Emas e la ISO 14001:2015, ma all'esistenza di una previsione della lex specialis che, ai fini della partecipazione alla gara, prevedesse un sistema “equivalente” alla certificazione Emas e, in caso positivo, se tale disposizione fosse logica e conforme al quadro normativo di riferimento.

Il TAR ha dato ad entrambi i quesiti risposta positiva.

Il disciplinare di gara tra i requisiti di partecipazione alla gara relativa al lotto in oggetto richiedeva il “possesso della certificazione EMAS, in materia di sistema di gestione ambientale o equivalente”. In altre parole, la lex specialis, in conformità a quanto previsto dall'art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/2016, ammetteva ai fini della partecipazione alla gara, anche il possesso di una certificazione “equivalente” a quella Emas.

Ebbene, il TAR ha chiarito anche il concetto di “equivalenza” che non sta ad indicare un'identità assoluta sotto il profilo oggettivo anche perché, intesa in senso così restrittivo, la nozione sarebbe contraria ai principi comunitari di massima concorrenza e proporzionalità e non conforme allo stesso disposto dell'art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/2016 il quale «esclude che alla certificazione Emas possa essere riconosciuta la funzione di strumento esclusivo di prova del rispetto delle norme ambientali. La locuzione “equivalenza” vuole, in realtà, fare riferimento all'astratta idoneità del sistema di gestione ambientale alternativo a quello Emas a soddisfare l'interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante attraverso la previsione di tale requisito; tale idoneità è oggetto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante coerente con l'oggetto e le caratteristiche del servizio messo a gara». In questo senso, del resto, si è espressa anche l'ANAC allorquando ha affermato che, pur se “l'equipollenza dei due sistemi di certificazione non è stabilita ex lege”, tuttavia “la stazione appaltante, nell'esercizio del proprio ampio potere discrezionale, può, alla luce del favor partecipationis, ritenere sostanzialmente equivalenti le due certificazioni quando, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche della singola gara, esse soddisfano egualmente l'interesse pubblico perseguito” (cfr. delibera n. 244 del 23/03/21).

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