Sull'equiparazione dei bilanci sociali alle referenze bancarie nella comprova del requisito di capacità economico-finanziaria

06 Dicembre 2022

La carenza di referenze bancarie, a comprova del requisito di capacità economico-finanziaria, ove sorretta da fondati motivi, può essere sopperita dalla presentazione dei bilanci sociali. In tal caso, la Stazione appaltante non potrà limitarsi ad escludere il concorrente, ma dovrà procedere a valutare la documentazione prodotta al fine di verificare l'effettiva sussistenza del requisito.

Il caso. Con il ricorso la società ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione (e di aggiudicazione alla controinteressata) relativamente alla gara per l'affidamento del servizio di “mensa scolastica a favore degli alunni e degli insegnanti in servizio alle Scuole Statali”, adottato in ragione della mancata “dimostrazione delle referenze bancarie”.

Il disciplinare di gara aveva, infatti, previsto la comprova dei requisiti di capacità economico/ finanziaria, mediante il deposito di due referenze bancarie e del fatturato specifico pari a 1,5 volte l'importo presunto dell'appalto.

La ricorrente, non potendo produrre le richieste referenze bancarie, ha osteso, in loro vece, la “polizza RCT/RCO, sostitutiva delle referenze bancarie, debitamente firmata” ed i bilanci della società, ritenendo sussistenti fondati motivi per comprovare altrimenti il requisito di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

Ciononostante, la Stazione appaltante disponeva sia l'esclusione della ricorrente in ragione della “mancata dimostrazione delle referenze bancarie”, sia l'aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.

La società adiva quindi il TAR per far valere l'illegittimità degli impugnati provvedimenti.

La decisione. Con la decisione in esame il Collegio ricorda come le referenze bancarie non costituiscono un requisito partecipativo, ma un mezzo di comprova di un più complesso requisito di capacità economica e finanziaria; il proprium di tale requisito, comprovabile mediante le citate referenze, è costituito dalla solidità dell'impresa, dalla stabilità delle sue relazioni commerciali, dal pieno inserimento della stessa nel tessuto economico, dalla capacità di gestire correttamente e regolarmente l'attività, elementi questi che possono essere attestati dagli istituti bancari con cui l'impresa intrattiene rapporti per l'ampio patrimonio di informazioni di cui questi dispongono, ma che ben possono essere desunti anche dalla documentazione relativa all'impresa, adeguatamente valutata.

Difatti, l'art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, dispone che “L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.

Risulta, pertanto, una sostanziale equiparazione tra bilanci e referenze bancarie operata dall'allegato XVII, parte I, al D.lgs. n. 50/2016, ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria. Alla luce di tale disposizione, delle ragioni rappresentate dal concorrente, nonché dell'avvenuta presentazione dei bilanci (dichiaratamente, anche ai fini del possesso del requisito in esame), secondo il Collegio, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla valutazione della documentazione prodotta al fine di verificare se la stessa fosse idonea ai fini della verifica del possesso del citato requisito e adottare le conseguenti e motivate determinazioni (cfr. anche TAR Lazio - Roma, sez. III, 15 marzo 2021, n. 3103).

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