Sulla mancata indicazione del costo della manodopera nella lex specialis

06 Dicembre 2022

Ad avviso del TAR, l'omessa indicazione, nei documenti di gara, del costo della manodopera determina l'illegittimità del bando e del disciplinare di gara limitatamente alla mancata indicazione dei costi del personale.

Il caso. La Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana, in qualità di Soggetto Aggregatore, indiceva una gara a procedura aperta avente ad oggetto il servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas dispositivi medici, di gas tecnici e gas di laboratorio, della manutenzione integrale full risk dei relativi impianti, presso le aziende sanitare/ospedaliere del S.S.R.

La società ricorrente impugnava il bando e la relativa documentazione di gara, deducendo l'illegittimità della gara sotto molteplici profili.

Tra i motivi di ricorso sollevati rileva, in particolare, quello volto a censurare la lex specialis per violazione dell'art. 23, comma 16, D.lgs. n. 50/2016 in ragione della mancata indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara.

La censura è accolta dal Collegio in quanto trattasi di appalto di servizi per il quale trova applicazione il disposto dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.

Il Giudice adito, infatti, non condivide il diverso orientamento giurisprudenziale che ritiene non indispensabile l'indicazione nei documenti di gara del costo della manodopera perché tale costo sarebbe in ogni caso ricavabile dalle Tabelle ministeriali (cfr. T.A.R. Catania, Sez. II, 4.5.2021, n. 1443, T.A.R. Catania, Sez. II, 4.5.2021, n. 1444, T.A.R. Catania, Sez. II, 4.5.2021, n. 1449, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 23.07.2018, n. 8327).

In senso contrario, ad avviso del Collegio, militano argomenti di carattere testuale e sistematico.

In primo luogo, si osserva come, sul piano testuale, l'obbligo di individuare nei documenti di gara i costi della manodopera derivi da una chiara e puntuale previsione legislativa, quale è l'art. 23, comma 16, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.

In secondo luogo, è stato rilevato in giurisprudenza come, sul piano sistematico, “la disposizione recata dall'art. 23 cit. si correla con la norma di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 relativa all'obbligo d'indicazione in offerta dei costi della manodopera e a quella di cui all'art. 97, commi 5 e 6 sulla verifica di congruità dell'offerta. Correttamente, quindi, l'appellante ha rilevato che l'obbligo in questione si desume dal quadro normativo di riferimento imponendo alle stazioni appaltanti, al fine di determinare l'importo a base d'asta, d'individuare nei documenti di gara il costo della manodopera, determinato in base alle tabelle ministeriali” (Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 2004).

In effetti, prosegue il TAR, la mancata indicazione nella lex specialis del costo della manodopera impedisce ai concorrenti di elaborare una offerta ben ponderata e rende difficoltosa la partecipazione alla gara, poiché costringe il singolo partecipante a quantificare ex se e con esiti incerti i costi in base alle tabelle ministeriali al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016.

Ed invero, le Tabelle ministeriali costituiscono solamente il parametro sulla base del quale, a norma di legge, l'Amministrazione deve determinare il costo del lavoro, ma non determinano di per sé il costo della manodopera con riferimento a un singolo appalto, sicché non esimono l'Amministrazione dall'esprimere tale indicazione nei documenti di gara.

In conclusione, viene dichiarata l'illegittimità del bando e del disciplinare di gara limitatamente alla mancata indicazione dei costi della manodopera.

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