Trasmissione al riesame di atti con un DVD “vuoto”: nessuna conseguenza sull’efficacia della misura cautelare
06 Dicembre 2022
Massima
In tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5 e 10, c.p.p., qualora gli atti posti a sostegno della stessa siano stati trasmessi al Tribunale del riesame da parte del pubblico ministero in forma digitale per mezzo di DVD risultati “vuoti”, in quanto l'inefficacia deriva dalla sola "mancata" trasmissione degli atti e non anche dalla trasmissione "difettosa" degli stessi. Il caso
Il Tribunale, in sede di riesame, ha dichiarato inefficace l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'indagato la misura dell'obbligo di dimora per il reato di intestazione fraudolenta di beni, rilevando l'omessa trasmissione ex art. 309, comma 5, c.p.p. degli atti posta a sostegno della misura.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che, accanto alla ordinanza del giudice per le indagini preliminari ed agli atti esecutivi della misura, erano stati trasmessi due DVD, che avrebbero dovuto contenere gli atti posti a sostegno del provvedimento e che, invece, erano risultati “vuoti”, come da accertamento compiuto dalla cancelleria.
Avverso questa ordinanza, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che si trattava di “una trasmissione difettosa determinata da disguidi tecnici e non omessa” ed aggiungendo che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto “sollecitare una trasmissione integrativa” ovvero “decidere prescindendo dagli atti ove ritenuti non determinanti”.
La questione
La trasmissione di atti al Tribunale del riesame a mezzo DVD risultati vuoti determina l'inefficacia della misura cautelare in esecuzione ai sensi dell'art. 309, comma 5 e 10, c.p.p.? Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata.
Dall'ordinanza impugnata, in particolare, è stato rilevato che la segreteria del pubblico ministero presso il Tribunale aveva trasmesso copia cartacea dell'ordinanza genetica e degli atti relativi alla sua esecuzione, mentre gli atti posti a fondamento della misura erano stati trasmessi in forma digitale su due DVD.
Con una successiva nota, la cancelleria del Tribunale del riesame ha attestato che i due DVD risultavano vuoti.
Sulla base di questi elementi, la Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione di quanto disposto dall'art. 309, comma 5 c.p.p. e che, pertanto, la misura cautelare disposta non avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace.
Secondo la Suprema Corte, “la circostanza che un atto, comunque menzionato nell'indice, non risultasse inserito e che altri atti trasmessi non risultassero visibili perché il DVD che doveva contenerli era risultato "vuoto", non è equiparabile alla mancata trasmissione”.
In tema di misure cautelari personali, infatti, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al Tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2018, n. 39013).
In questi casi, d'altro canto, il Tribunale, qualora non possa decidere prescindendo da tali atti, ben può esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere (Cass. pen., sez. I, 26 giugno 2001, n. 28978).
Osservazioni
La Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha annullato l'ordinanza con cui era stata dichiarata inefficace la misura cautelare per l'omessa trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento, facendo leva su un indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione ad una trasmissione parziale o difettosa di tali atti (Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2018, n. 39013).
Nella fattispecie, tuttavia, deve rilevarsi che nessun atto – salvo il provvedimento cautelare e gli atti dell'esecuzione della misura – era stato trasmesso al Tribunale, il quale, peraltro, non aveva sollecitato una trasmissione integrativa da effettuare nei termini.
In un simile contesto, sembrerebbe orientarsi diversamente un altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la perdita di efficacia della misura, di cui al comma decimo dell'art. 309 c.p.p., consegue solo in caso di mancata trasmissione, in violazione del comma quinto dell'art. 309 del medesimo codice, di "tutti gli atti" presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, deve annullare l'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'imputato” (Cass. pen., sez. II, 8 luglio 2015, n. 41990).
L'indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Corte, comunque, è stato applicato anche nel caso di trasmissione degli atti mediante l'applicativo Tiap.
In tale caso, è stato sostenuto che non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di "caricamento" nel sistema c.d. TIAP da parte del pubblico ministero, risulti non reperito o non leggibile, in quanto tale inefficacia deriva dalla sola "mancata" trasmissione e non anche dalla trasmissione "difettosa" (Cass. pen., sez. II, 5 ottobre 2021, n. 37780), in motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, il tribunale, con provvedimento interlocutorio, può rinviare la decisione al fine di acquisire l'atto non reperito o non visibile, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti).
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