PAT: per la sanatoria delle irregolarità formali la parte ha diritto alla rimessione in termini

Redazione scientifica
07 Dicembre 2022

L'istanza di fissazione dell'udienza priva di attestazione di conformità all'originale cartaceo costituisce una mera irregolarità formale, per la cui regolarizzazione le parti hanno diritto alla fissazione di un ulteriore termine perentorio.

Nel corso di un procedimento innanzi al TAR Lazio veniva dichiarata la perenzione del processo ex art. 82, comma 1, c.p.a. a causa di un'istanza di fissazione d'udienza non conforme al tipo legale, perché depositata come copia informatica priva dell'asseverazione di conformità all'originale attestata tramite firma digitale.

Da ciò il Tribunale ha ritenuto di non poter risalire alla paternità dell'opera, dichiarando l'estinzione del procedimento.

Parte ricorrente presenta opposizione ex art. 85, comma 3, c.p.a., contestando la fondatezza di tale decisione perché la mancanza di conformità del documento informatico costituisce una mera irregolarità formale, per la cui regolarizzazione l'art. 44, comma 2, c.p.a. stabilisce che il Collegio assegni un termine perentorio a pena, in caso di ulteriore inadempimento, di irricevibilità del ricorso.

Il TAR accoglie il ricorso, riconoscendo come, nel processo amministrativo telematico, nel caso di irregolarità formali dell'atto processuale, la parte abbia diritto a essere rimessa in termini per la correzione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a.

Pertanto, assegna un termine perentorio di 90 giorni per il deposito dell'attestazione di conformità dell'istanza di fissazione d'udienza e dispone la reiscrizione a ruolo del procedimento.