In quali casi il genitore può essere nominato amministratore di sostegno del figlio disabile?
07 Dicembre 2022
Un genitore di soggetto affetto da grave handicap con necessità di assistenza continua, che ha riportato condanne per reati tributari, può chiedere al GT di essere nominato amministratore di sostegno del proprio figlio?
Per prima cosa preme evidenziare come l'amministrazione di sostegno sia stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 6/2004 al fine di tutelare le persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali – interdizione e inabilitazione – un nuovo strumento, più flessibile e maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni. Si tratta di una misura di protezione disciplinata normativamente dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile, per cui la tutela spetta alla persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” e la scelta dell'amministratore di sostegno deve essere effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”. Per la nomina di A.d.S. si tende a preferire, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, oppure un parente entro il quarto grado valorizzando anche l'eventuale indicazione da parte della persona beneficiaria stessa, ma in caso di inopportunità il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia. Ciò premesso, occorre rammentare che la Corte di Cassazione ha chiarito che all'amministratore di sostegno, nel quadro delle funzioni a lui assegnate dalla legge ed assunte con il giuramento, va attribuita la qualità di pubblico ufficiale con gli obblighi e le conseguenze penali che tale incarico comporta (v. Cass. pen., sez. VI, n. 50754/2014). Il Codice civile non richiede il possesso di particolari requisiti o conoscenze per svolgere il ruolo di amministratore di sostegno né prevede particolari impedimenti, fatta eccezione per gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e, pertanto, alcune ipotesi vanno ricercate tra quelle disciplinate per la figura del tutore. Queste ultime sono elencate dall'art. 350 c.c.: “coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio”; “coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale”; “coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui”; “coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela” e, infine, il fallito “che non è stato cancellato dal registro dei falliti”. Nella vicenda in questione, quindi, si presume che il genitore che non ricade in uno dei casi appena descritti e che non sia stato interdetto dai pubblici uffici, possa chiedere al Giudice Tutelare di essere nominato amministratore di sostegno del figlio, ma come detto in precedenza, a norma dell'art. 408 c.c., la scelta dell'amministratore di sostegno deve essere fatta “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria” e non può prescindere dal considerare l'adeguata competenza del soggetto da nominare, il quale può non avere consapevolezza delle gravi responsabilità anche penali a cui la propria condotta è esposta e non è in grado di muoversi nei limiti dettati dal decreto di nomina trascurando i poteri autoritativi del G.T. Il ruolo dell'A.d.S. deve essere svolto con particolare cura stante il rischio di incorrere in reati c.d. propri, ossia che possono essere commessi solo da chi ricopre un incarico di pubblico ufficiale: peculato, abuso d'ufficio e reato di falso. Considerando la condanna per reati tributari a carico del genitore e ferma restando la necessità del figlio di essere adeguatamente assistito, il G.T. potrebbe ritenere inopportuna la nomina del padre optando così per un terzo. Deve ritenersi ammissibile però, in casi specifici, la nomina di entrambi i genitori quali co-amministratori di sostegno del figlio, con poteri tra loro differenziati con riguardo alla cura della persona e alla gestione del patrimonio: una soluzione utile anche a non far venire meno il rapporto bigenitoriale e con la funzione di prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto di interessi tra il genitore esercente il potere rappresentativo ed il figlio (v. Trib. Genova 17 dciembre 2015; Trib. Ravenna 6 marzo 2020). |