Nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e conseguenze in appello

Redazione Scientifica
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09 Dicembre 2022

Per gli enti pubblici autonomi non opera il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, ma quello facoltativo o autorizzato; è nulla la notifica del ricorso ad una Università presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Per la categoria degli enti pubblici autonomi opera il patrocinio facoltativo o autorizzato regolato dagli artt. 43 e 45 del R.d. n. 1611 del 1933 e non il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato non sono estendibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato.

Dunque, è nulla la notifica del ricorso ad una Università presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, per cui il giudizio va rimesso al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., essendo possibile la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.

D'altra parte, laddove la notifica sia affetta da nullità, essa può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo solo allorquando il destinatario abbia compiuto l'atto successivo che nella serie processuale rappresenta la conseguenza necessaria dell'atto viziato. Infatti, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, lo scopo della notifica di un atto introduttivo di un procedimento giudiziale non significa solo portare a conoscenza del destinatario la domanda di controparte, bensì anche e soprattutto mettere il destinatario legalmente nelle condizioni di difendersi in giudizio, permettendogli il compimento dell'attività processuale conseguente alla ricezione dell'atto tramessogli.

Inoltre, in tema di notificazione degli atti processuali, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, la notifica non può essere ritenuta inesistente, se il relativo procedimento si sia perfezionato, configurando eventuali difformità rispetto al modello tipizzato dal legislatore ipotesi di nullità processuale, suscettibili di sanatoria, in via retroattiva, per effetto della costituzione della parte intimata.

Soltanto laddove manchi del tutto la connessione tra l'Avvocatura dello Stato e l'Ente destinatario della notifica potrà configurarsi l'inesistenza della notificazione, come ad esempio, qualora l'Amministrazione intimata sia un Ente locale.