Deposito degli atti attestanti la notifica e inapplicabilità dell'errore scusabile per generico riferimento al Covid

Redazione Scientifica
09 Dicembre 2022

La sentenza in commento affronta il tema dell'adempimento, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 45 c.p.a., del deposito degli atti attestanti l'intervenuta notifica e quello dell'inapplicabilità dell'errore scusabile con generico riferimento all'emergenza da Covid-19.
Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa al deposito degli atti che attestano l'intervenuta notifica e che deve essere effettuato non oltre il passaggio in decisione della causa, a pena di inammissibilità del ricorso, ove le parti intimate non si siano costituite. Ha esaminato, poi, l'istituto dell'errore scusabile e i presupposti che consentono, in via eccezionale, di derogare al principio di perentorietà dei termini processuali. Il ricorrente aveva proposto appello per la riforma della sentenza impugnata, articolando il gravame su due motivi principali: a. la idoneità del termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. a consentire la produzione di documenti al fine di garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio;b. la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, in considerazione degli impedimenti derivanti dall'emergenza sanitaria rappresentata dalla pandemia da COVID-19. Il Consiglio di Stato, nel dichiarare respinto l'appello per infondatezza, ha condiviso l'impostazione del TAR, statuendo che la ratio dell'art. 73, comma 3, c.p.a. è quella di consentire la produzione solo di memorie e non anche di documenti, per consentire alle parti di controdedurre in merito alla questione rilevata d'ufficio, considerato che la causa è già passata in decisione ed è pronta per essere decisa. Una diversa interpretazione condurrebbe ad una inammissibile elusione del termine processuale, in antitesi al principio di parità delle parti nell'utilizzo dei mezzi processuali. Pertanto, il giudice amministrativo che ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio è obbligato a indicarla in udienza dandone atto a verbale; se invece la questione emerge dopo il passaggio in decisione (come nella fattispecie in esame), il giudice deve riservare quest'ultima e con ordinanza assegnare alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito solo di memorie e non anche documenti. Il collegio ha, poi, ritenuto infondate le deduzioni di parte appellante in ordine alla sussistenza di presupposti per la rimessione in termini in ragione degli impedimenti recati dall'emergenza sanitaria, precisando i presupposti dell'istituto dell'errore scusabile e la sua inapplicabilità con riferimento ad un richiamo generico al Covid 19. Invero, l'istituto dell'errore scusabile, che consente una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ha carattere eccezionale e proprio per questo è soggetto a regole di stretta interpretazione. I presupposti per la concessione dell'errore scusabile, infatti, sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore. Tanto premesso, il giudice di secondo grado ha, dunque, sottolineato che l'interruzione o la sospensione di un termine di decadenza è ammessa solo per espressa previsione di legge, con norma primaria ad hoc, come nel caso di leggi che eccezionalmente sospendono in via generalizzata i termini processuali in occasione di eventi calamitosi, tra cui quelle inerenti all'emergenza Covid-19, che hanno sospeso i termini processuali per un limitato periodo di tempo nel corso dell'anno 2020. Diversamente, non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, previsto dall'art. 37 c.p.a., per l'irrilevanza dell'impedimento costituito da generici motivi di salute.

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