L'acquisto di un immobile da parte di un solo coniuge rientra nella comunione legale?
09 Dicembre 2022
Nel caso di specie l'ex marito citava in giudizio l'ex moglie, esponendo di aver acquistato il 25 febbraio 1997, insieme alla coniuge, un appartamento a Roma, che era stato intestato alla convenuta quale suo bene personale e che le dichiarazioni contenute nell'atto di compravendita non erano idonee a sottrarre il bene della comunione in mancanza dell'indicazione specifica ed analitica della provenienza della provvista che, invece, era stata procurata interamente dal ricorrente, anche mediante l'acquisizione di un mutuo bancario. Per dirimere il conflitto, il Collegio, accogliendo il ricorso, enuncia il seguente principio di diritto: «nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c. non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, comma 2, c.c.».
Fonte: dirittoegiustizia.it |