Fino all'entrata in vigore della Riforma Cartabia la confisca per equivalente non impone la notifica dell'avviso
12 Dicembre 2022
La fattispecie concreta. Il Tribunale di Frosinone, pronunciandosi quale giudice dell'esecuzione, nell'aprile di quest'anno rigettava le richieste di revocare la confisca per equivalente disposta con sentenza irrevocabile per il reato di omesso versamento dell'I.V.A. ex art. 10-ter, d. lgs. n. 74/2000. Secondo il condannato, la richiesta di revoca del provvedimento ablatorio difetterebbe della condizione di procedibilità, introdotta dall'art. 1, comma 14, della legge delega n. 134/2021, della notifica dell'avviso di pagamento da effettuarsi, in caso di mancato previo sequestro, prima di eseguire la confisca. La norma di nuovo conio dispone di «prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità delle pene pecuniarie».
Le prospettate questioni di legittimità costituzionale. Nell'articolare i motivi di ricorso per cassazione, il ricorrente ha prospettato incidente di costituzionalità sotto un duplice profilo: 1) dell'art. 2, ultimo comma, c.p., nella parte in cui non prevede l'immediata applicabilità delle disposizioni della legge delega, indipendentemente dall'emanazione o mancanza del decreto legislativo di attuazione, per contrasto con gli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.; 2) nonché in relazione all'art. 1, comma 14, legge delega n. 134/2021, nella parte in cui non prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, debba essere inviato un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente prima di eseguire il provvedimento ablatorio, in difetto di precedente sequestro, per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost.
Irragionevole differente trattamento tra legge delega e decreto legge? Quanto al primo profilo di censura costituzionale, si deduce che la mancata previsione dell'immediata applicazione delle disposizioni della legge delega, si pone in contrasto con la previsione dell'immediata applicabilità delle norme di un decreto legge, pur se non convertito, considerato che la legge delega è un atto legislativo già entrato in vigore. A fortiori (passando alla seconda deviazione dai binari di legalità costituzionale) considerando che l'art. 1, comma 14, l. n. 134/2021 prevede una differente modalità esecutiva della pena più favorevole al reo e, come tale, immediatamente applicabile.
La Suprema Corte risponde negativamente. Di diverso avviso sono i giudici di legittimità i quali ritengono che le disposizioni recate da una legge di delegazione legislativa produce effetti diversi dal decreto legge e non è immediatamente applicabile ai “rapporti della vita” senza l'esercizio della delega da parte del Governo. Infatti, l'art. 76 Cost., nel descrivere l'istituto della delega legislativa, prefigura un sistema complesso, nel quale la funzione legislativa è cogestita dal Parlamento e del Governo. Ciò comporta che, secondo l'orientamento generalmente condiviso nella giurisprudenza di legittimità, sia penale che civile, deve escludersi che le disposizioni contenute in una legge di delegazione legislativa al Governo abbiano efficacia immediata, e deve invece ritenersi necessaria ai fini dell'operatività della nuova disciplina, l'emanazione dei decreti delegati.
Anche la giurisprudenza costituzionale, nell'ammettere l'impugnazione della legge delega prima dell'adozione dei decreti legislativi, hanno contestualmente affermato che la delega ha ad oggetto la futura regolamentazione, con il decreto delegato (C. cost., n. 261/2017).
Differenza della delega con la legislazione d'urgenza. Invece, il decreto legge, ai sensi dell'art. 77 Cost., è immediatamente applicabile ai rapporti della vita sin dal momento della sua emanazione, mentre la legge di delegazione legislativa non lo è fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati (salvo che sia la stessa legge delega a prevedere delle disposizioni immediatamente precettive, come avvenuto negli art. 2 delle l. n. 134/2021 con riferimento alla prescrizione sostanziale e all'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per decorrenza del termine di durata massima per la celebrazione del giudizio di impugnazione). Va quindi esclusa qualsivoglia contrasto con l'art. 3 Cost. Peraltro, l'odierna sentenza ricorda che l'art. 2, ultimo comma, c.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui rende applicabile la disciplina della retroattività della legge sopravvenuta più favorevole al reo o all'imputato al caso di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge (sentenza n. 51/1985).
Escluso anche il contrasto con il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole. In secondo luogo – proseguono gli ermellini – l'art. 2, ultimo comma, c.p., laddove non prevede l'immediata applicabilità delle disposizioni della legge delega, non si pone in conflitto neppure con l'art. 25 Cost., il quale sancisce il principio del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole. Anche a voler interpretare la disposizione costituzionale nella declinazione della retroattività della lex favor, occorre comunque tenere presente che la legge delega non è immediatamente efficace nei “rapporti di vita” perché la delega, potrebbe non essere esercitata, ovvero revocata o modificata prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati.
La notifica dell'avviso è in ogni caso una norma processuale. La Cassazione ritiene infondata pure l'altra questio di costituzionalità formulata in relazione all'art. 1, comma 14, l. n. 134/2021, in quanto l'avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente prima di procedere all'esecuzione del provvedimento ablatorio, in difetto di precedente sequestro, è norma ad effetti tipicamente processuali, come tale applicabile secondo il principio del tempus regit actum, che trova eccezione nel caso di disposizioni incidenti sul diritto penale sostanziale o sulla natura della pena.
Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale. Viene ricordato l'orientamento della Consulta che, proprio in materia di esecuzione della pena, ha ribadito la generale applicabilità del principio tempus regit actum, a meno che la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato (C. cost., n. 32/2020). In linea con queste indicazioni, il giudice delle leggi ha affermato che è sottratta al divieto di un'applicazione retroattiva una disciplina che rende più gravosa la posizione del condannato in materia di meri benefici penitenziari, come i permessi premio (C. cost., n. 20/2022), i quali da ultimo hanno subito una modifica peggiorativa, immediatamente applicabile, da parte del d.l. n. 162/2022.
Conclusioni. La Suprema Corte conclude che le disposizioni di cui si chiede l'applicazione attengono alle modalità di esecuzione di una confisca già disposta, e disciplinano esclusivamente le forme attraverso cui deve svolgersi il procedimento di attuazione dell'ordine giudiziale. L'art. 1, comma 14, l. n. 134/2021 non incide sulla qualità e quantità della pena, dovendosi escludere che l'esclusione dell'invocato avviso anche per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, si ponga in contrasto con l'art. 25 Cost.
*Fonte: DirittoeGiustizia |