La sospensione feriale dei termini non si applica all'atto di opposizione a ricorso straordinario

Redazione Scientifica
13 Dicembre 2022

Il Consiglio di Stato, con il parere in commento, ha statuito la non applicabilità della sospensione feriale dei termini per l'atto di opposizione al ricorso straordinario, riconoscendo, pregiudizialmente, al medesimo atto di opposizione una natura non processuale.

Il parere del Consiglio di Stato origina dalla proposizione di un ricorso straordinario, cui ha fatto seguito un atto di opposizione al medesimo ricorso, per la sua trasposizione in sede giurisdizionale.

Il collegio ha esaminato, in via pregiudiziale, la questione della tardività o tempestività della notifica dell'atto di opposizione al ricorso straordinario, da cui dipende, rispettivamente, la procedibilità o meno del ricorso straordinario.

L'esame del suindicato tema ha comportato la necessità di illustrare la natura dell'atto di opposizione, se processuale o meno, per statuire se ad esso possa applicarsi la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La sezione I del Consiglio di Stato ha delibato nel senso di riconoscere all'atto di opposizione al ricorso straordinario natura non processuale, in quanto esso, per collocazione e funzione, è un atto proprio del procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Invero, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un procedimento che non ha natura processuale in senso stretto, ma è un rimedio amministrativo “giustiziale”, alternativo a quello giurisdizionale amministrativo e del quale ne ricalca solo alcuni tratti strutturali e funzionali, in un'ottica di complessivo potenziamento degli strumenti di tutela a garanzia degli amministrati.

Pertanto, il termine per la proposizione dell'atto di opposizione non è assoggettato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in quanto esso non è un atto processuale in senso stretto, ovvero non è un atto di proposizione di una domanda giudiziale, ma costituisce un atto di resistenza a un procedimento amministrativo giustiziale che non necessita, peraltro, della necessaria assistenza tecnica di un difensore e che, in concreto, si risolve nella esternazione, tecnicamente non complessa, della volontà di non “subire” il procedimento per ricorso straordinario.

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