Sulla distinzione tra migliorie e varianti: il TAR Toscana applica i criteri dettati dal Consiglio di Stato

13 Dicembre 2022

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, le divergenze dalle caratteristiche specifiche richieste dalla lex specialis possono essere inquadrate come migliorie e non come varianti al ricorrere di entrambi i seguenti criteri: 1) la lex specialis deve autorizzare la possibilità di inserire migliorie su uno o più spetti tecnici; 2) la modifica prospettata deve rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Il caso. La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Firenze l'aggiudicazione di una commessa pubblica disposta a favore di altra impresa sostenendo, in particolare, che i beni offerti dall'aggiudicataria non possedevano le caratteristiche richieste dalla lex specialis e rappresentavano, pertanto, una vera e propria variante rispetto la legge di gara e non, invece, una soluzione migliorativa.

La decisione del giudice amministrativo. Il TAR Firenze richiama, sul punto, il costante orientamento seguito dal Consiglio di Stato secondo cui “la linea di discrimine fra migliorie e varianti deve essere individuata sulla base di due criteri: il primo fa leva sul contenuto della lex specialis che deve autorizzare la miglioria lasciando aperti uno o più aspetti tecnici a diverse soluzioni e il secondo fa perno sul rapporto fra miglioria proposta ed il progetto, dovendo la prima mirare a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.” (Cfr. C.d.S., Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602).

Nel caso di specie, come riportato in sentenza, da un lato, la lex specialis prevedeva espressamente la possibilità di formulare opzioni migliorative, dall'altro, le migliorie proposte dall'aggiudicataria non alteravano i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Sulla base di ciò, il TAR Firenze, avendo accertato la ricorrenza di entrambi i criteri elencati dal Consiglio di Stato, ha qualificato l'offerta proposta dall'aggiudicataria come contenente una miglioria e non una variante.

Anche alla luce di tali ragioni, il ricorso veniva respinto.

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