Concorrente legittimamente escluso dalla gara e (carenza di) interesse a contestare l'ammissione della controinteressata

13 Dicembre 2022

Il concorrente legittimamente escluso da una gara, perdendo il titolo che lo legittima a partecipare alla procedura di evidenza pubblica, perde anche, di conseguenza, l'interesse a contestare in giudizio la legittimità dell'ammissione alla gara della controinteressata.

Il caso. Durante una gara pubblica per l'affidamento di alcuni lavori, la stazione appaltante, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D. Lgs. 50/2016, escludeva una concorrente in quanto il costo del personale indicato nell'offerta economica risultava inferiore ai minimi salariali retributivi previsti dalle tabelle ministeriali.

La società esclusa, allora, impugnava detto provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Firenze e, tra le atre cose, contestava anche l'ammissione alla gara della controinteressata aggiudicataria.

La decisione del giudice amministrativo. In primo luogo il TAR Firenze precisa che l'esclusione della concorrente (la cui offerta economica conteneva -evidentemente- dei costi sensibilmente più bassi del normale) non deriva dalla verifica della complessiva anomalia dell'offerta, ma “dall'esito negativo della verifica in ordine al rispetto dei minimi salariali retributivi previsti dalle tabelle ministeriali di cui artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

Inoltre, si legge in sentenza, neanche le spiegazioni fornite dalla ricorrente all'interno del procedimento instaurato con la stazione appaltante riescono a giustificare i costi indicati nella propria offerta economica.

Secondo il TAR Firenze, pertanto, la ricorrente risulta essere stata legittimamente esclusa dalla gara.

In tale circostanza, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il soggetto legittimamente escluso da una procedura di evidenza pubblica “rimane privo non solo del titolo che lo legittima a partecipare alla gara, ma anche [del titolo] a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali”.

Applicando tale principio al caso di specie il TAR Firenze conclude che la ricorrente, legittimamente esclusa dall'appalto, risultava altresì carente della legittimazione ad impugnare e contestare l'ammissione alla gara della controinteressata.

Alla luce di tali ragioni il ricorso veniva in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

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