Il deposito privo di attestazione di conformità determina una mera irregolarità formale

Redazione scientifica
13 Dicembre 2022

Il TAR Lazio ha chiarito che, laddove il deposito sia privo di attestazione di conformità, si tratta di una mera irregolarità formale. In questi casi il giudice deve stabilire un termine perentorio per sanare il vizio e disporre la reiscrizione a ruolo una volta verificatane l'esecuzione.

Il TAR Lazio torna a pronunciarsi sulla valenza di mera irregolarità formale del deposito privo di attestazione di conformità.

Parte ricorrente nel procedimento in oggetto aveva proposto opposizione contro l'estinzione del processo per perenzione, determinata dal deposito di istanza di fissazione udienza depositata come documento informatico privo di attestazione di conformità all'originale cartaceo, in violazione dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

Il TAR Lazio ribadisce come tale vizio integri una mera irregolarità formale, per la cui sanatoria la parte ha diritto alla rimessione in termini, a pena di estinzione del procedimento in caso di un ulteriore deposito irregolare.

Dispone, pertanto, un termine perentorio di 90 giorni per il deposito dell'attestazione di conformità.