All'atto di opposizione a ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini

Redazione Scientifica
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15 Dicembre 2022

Il Consiglio di Stato, con il parere in commento, ha stabilito l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini per l'atto di opposizione al ricorso straordinario, in ragione della natura non processuale del medesimo atto di opposizione.

A seguito della proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, veniva notificato atto di opposizione allo stesso, per la sua trasposizione in sede giurisdizionale.

Parte ricorrente deduceva di non avere proceduto alla trasposizione, in quanto l'atto di opposizione le era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 10, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), con conseguente intempestività dell'opposizione medesima, anche in ragione della non applicabilità al relativo termine dell'istituto della sospensione feriale.

L'amministrazione resistente, invece, affermava la tempestività dell'opposizione, proprio in ragione della ritenuta applicabilità alla stessa della sospensione feriale dei termini.

Il Consiglio di Stato, nell'espressione del proprio parere, ha ritenuto pregiudiziale l'esame della questione della tardività o tempestività dell'atto di opposizione proposto dall'amministrazione resistente, dipendendo da essa la procedibilità o l'improcedibilità del ricorso straordinario.

Tale questione ha comportato la necessità di esaminare, a monte, la natura dell'atto di opposizione, ovvero se lo stesso sia qualificabile come un atto processuale in senso stretto o in senso lato.

La sezione I del Consiglio di Stato, dopo aver illustrato le antitetiche posizioni giurisprudenziali sulla questione, ha riconosciuto natura non processuale all'atto di opposizione al ricorso straordinario.

È opinione della sezione che l'atto di opposizione non sia un atto processuale in senso stretto ma, per collocazione e funzione, un atto inerente al procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - ossia a un procedimento non avente natura processuale ma di rimedio amministrativo “giustiziale”, alternativo a quello giurisdizionale amministrativo e del quale ne ricalca solo alcuni tratti strutturali e funzionali, in un'ottica di complessivo potenziamento degli strumenti di tutela a garanzia degli amministrati.

A tal fine, il Consiglio di Stato svolge una analitica disamina dell'atto di opposizione, evidenziando che:

a) con l'atto di opposizione la parte, nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario, manifesta la volontà di non essere “sottoposta” al relativo procedimento e di volere, per contro, che il giudizio si svolga dinanzi al Tar. Esso costituisce, pertanto, l'atto di parte presupposto necessario del successivo parere che chiude il procedimento giustiziale;

b) deve essere notificato, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, alle parti necessarie del procedimento del ricorso straordinario (il ricorrente e l'autorità che ha emanato l'atto);

c) l'atto di opposizione precede «l'atto di costituzione in giudizio» (art. 48, comma 1, c.p.a. e art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971), ossia l'atto con cui il ricorrente traspone il ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ovvero l'atto che dà inizio (sia pure con effetti retroattivi) al processo, come dimostra anche il rilievo che l'art. 48 c.p.a. è rubricato «giudizio conseguente alla trasposizione» e non giudizio conseguente all'opposizione;

d) al pari di ogni altro atto del procedimento per ricorso straordinario, non deve essere redatto con l'ausilio di un difensore.

Chiarita la natura non processuale in senso stretto dell'atto di opposizione al ricorso straordinario, essendo un atto interno al procedimento giustiziale, il Consiglio di Stato evidenzia come lo stesso produca comunque effetti processuali nel giudizio che inizia con la trasposizione, determinando l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, se proposto e notificato nei termini, e l'inammissibilità, in caso contrario.

Viene, così, data risposta al quesito se possa estendersi l'istituto della sospensione feriale al termine per l'opposizione a ricorso straordinario.

La sezione ritiene che non si applichi l'istituto della sospensione feriale al termine dell'opposizione, in quanto l'atto di opposizione non è un atto di proposizione di una domanda giudiziale, ma di resistenza a un procedimento amministrativo giustiziale, posto poi che per tale atto mancherebbe il presupposto giustificativo indispensabile per giustificare l'estensione dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali in senso lato, ossia la necessità dell'assistenza tecnica di un difensore, necessità che per l'atto di opposizione non ricorre, in quanto atto facente parte della sequenza procedimentale giustiziale (e che, in concreto, si risolve nella esternazione, tecnicamente non complessa, della volontà di non “subire” il procedimento per ricorso straordinario).