Riforma processo penale: la riforma delle disposizioni sull'impugnazione

15 Dicembre 2022

Il d.lgs. n. 150/2022 ha modificato in modo significativo l'art. 582 c.p.p.: a seguito della riforma, il deposito telematico dell'atto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo le modalità di cui all'art. 111-bis c.p.p., diventa definitivamente la modalità ordinaria per la presentazione dell'impugnazione.
L'inammissibilità della presentazione dell'impugnazione a mezzo PEC

L'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato escludeva l'ammissibilità della presentazione di un atto di impugnazione con strumenti telematici, ed in particolare a mezzo PEC, sulla base di una serie di argomenti come:

- la tassatività delle modalità di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 c.p.p., che permettevano, in alternativa alla presentazione in cancelleria ex art. 582 c.p.p., soltanto la possibilità di invio dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma;

- l'inderogabilità di tali modalità, in quanto funzionali a garantire l'autenticità della provenienza e la prova della ricezione dell'atto;

- la mancanza di una norma che prevedesse espressamente la trasmissione mediante PEC dell'atto di impugnazione;

- la previsione dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, che consentiva l'utilizzo della PEC nel processo penale alla sola cancelleria, escludendolo per le parti private e limitandolo comunque alle sole notificazioni a persone diverse dall'imputato;

- la mancata istituzione del fascicolo telematico, cioè del “contenitore”, che avrebbe potuto ricevere l'atto, rendendolo fruibile al giudice ed alle altre parti del processo (sul “volto di draconiano rigore mostrato dalla giurisprudenza nei confronti di atti di impugnazione telematicamente inviati”, si veda B. Galgani, Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica, Milano, 2022, p. 169).

In relazione a tale ultimo aspetto, è stato osservato che il fascicolo telematico, “costituisce il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti”, sicché, in mancanza della sua istituzione, l'uso del mezzo informatico per la trasmissione di atti endo-processuali è consentito nei soli casi espressamente previsti dalla legge (Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2018 n. 21056).

La Corte di cassazione ha giudicato inammissibile:

Il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata

Cass., Sez. IV, 27 novembre 2019, n. 52092;

Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 55444;

Cass., Sez. IV, 30 marzo 2016, n. 18823

L'impugnazione cautelare a mezzo PEC

Cass., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 38411

L'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di posta elettronica certificata

Cass., Sez. III, 11 luglio 2017, n. 50932

La presentazione di motivi nuovi nel giudizio di cassazione a mezzo PEC

Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 12347, dep. 2018;

Cass. Sez. I, n. 2020 del 15 novembre 2019, dep. 2020

L'invio di motivi aggiunti nel giudizio di appello a mezzo PEC

Cass., Sez. V, 5 marzo 2020, n. 12949

La disciplina emergenziale

Nel periodo emergenziale, tuttavia, la legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. n. 137 del 2020, segnando un enorme passo verso l'informatizzazione del processo penale, è intervenuta proprio sul profilo relativo alla spedizione dell'atto di impugnazione con mezzi informatici, introducendo norme destinate a disciplinare l'utilizzo della PEC a tale scopo.

In particolare, l'art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137 del 2020, come introdotto dalla legge di conversione, ha stabilito che “fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale”.

E' stata poi prevista un'articolata disciplina di dettaglio secondo cui, tra l'altro, l'atto di impugnazione, sottoscritto con firma digitale, deve provenire dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e deve essere inviato a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; l'atto, inoltre, deve essere inviato all'indirizzo PEC dell'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento che è quello indicato nell'apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici (art. 24, comma 6-ter, d.l. n. 137 del 2020).

Le disposizioni che hanno previsto l'uso della PEC per la spedizione delle impugnazioni sono state oggetto di diverse pronunce della Corte di cassazione.

È inammissibile l'impugnazione priva della firma digitale dell'atto

Cass., Sez. II, 7 novembre 2021, n. 2874, dep. 2022;

Cass., Sez. III, 29 aprile 2021, n. 26009

È inammissibile l'impugnazione che presenta una firma digitale non valida

Cass., Sez. VI, 16 settembre 2021,n. 38152

È valido l'atto di impugnazione inviato a mezzo PEC che presenta una modifica successiva alla sottoscrizione digitale

Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2021,n. 40540

È valido l'atto di impugnazione che presenta una mera irregolarità di tale sottoscrizione

Cass., Sez. V, 28 aprile 2022,n. 22992

È inammissibile l'impugnazione trasmessa a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Cass., Sez. III, 29 aprile 2022, n. 26009

L'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 2020, non consente la modalità di deposito telematico dell'impugnazione alle Procure, essendo espressamente limitata alle sole parti private

Cass., Sez. VI, 2 luglio 2021 n. 31247; Cass. Sez. VI, 11 maggio 2021, n. 24714

Di recente, la Corte di cassazione ha precisato che il legislatore ha individuato alcuni requisiti tecnici essenziali dell'atto, richiesti ad substantiam, per assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiziario destinatario. Il difetto di tali requisiti (in particolare della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione) determina l'inesistenza giuridica dell'atto (Cass., Sez. I, 7 aprile 2022, n. 28587).

La nuova disciplina dell'art. 582 c.p.p.

Il profilo della presentazione dell'impugnazione è stato profondamente innovato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato in modo significativo l'art. 582 c.p.p.: a seguito della riforma, il deposito telematico dell'atto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo le modalità di cui all'art. 111-bis c.p.p., diventa definitivamente la modalità ordinaria per la presentazione dell'impugnazione (art. 582, comma 1, c.p.p.). Il riferimento alla cancelleria, ovviamente, non va più inteso come l'indicazione di luogo fisico, ma come mera indicazione virtuale con la quale si allude al deposito telematico dell'atto nel fascicolo informatico.

È stato poi inserito, nella stessa norma, un nuovo comma 1-bis destinato a disciplinare il caso in cui l'atto sia presentato personalmente dalla parte privata.

In questa ipotesi, rispettando il canone previsto dalla legge delega n. 134 del 2021 più volte illustrato, è stata prevista la possibilità di ricorrere a modalità di deposito non telematico, consistenti nella consegna materiale, anche a mezzo di incaricato, dell'atto formato in modo analogico nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Solo in tale caso, che riguarda esclusivamente la parte privata che opera personalmente e non il difensore o il pubblico ministero, il pubblico ufficiale addetto appone sull'atto l'indicazione del giorno in cui lo riceve e della persona che lo presenta, sottoscrivendolo, unendolo agli atti del procedimento e rilasciando, se richiesto, una attestazione della ricezione. Il deposito telematico da parte del difensore o del pubblico ministero, invece, ai sensi dell'art. 111-bis, comma 2, c.p.p., assicura certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione nonché dell'identità del mittente e del destinatario.

In altri termini, alle parti private è riconosciuta l'opzione tra il deposito telematico e la presentazione diretta dell'impugnazione, a fronte della obbligatorietà del deposito telematico per tutte le parti processuali. Spetta poi al personale di cancelleria, in forza della disciplina generale contenuta nell'art. 111-ter, comma 3, c.p.p. provvedere alla conversione dell'atto depositato in forma di documento analogico “senza ritardo”, in modo da permetterne l'inserimento nel fascicolo informatico di cui è dunque garantito l'aggiornamento.

È stato abrogato, invece, l'art. 582, comma 2, c.p.p. secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. A seguito della riforma dell'art. 582 c.p.p., per i difensori, tale luogo alternativo di presentazione si presenta anacronistico ed inutile; per le parti private, la consegna alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento può avvenire anche per mezzo di un incaricato.

In esecuzione della stringente previsione di cui all'art. 1, comma 13, lett. b), della legge delega n. 134 del 2021, è stato analogamente abrogato dall'art. 98 del d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 583 c.p.p. che regolava la spedizione dell'atto di impugnazione con telegramma o a mezzo raccomandata.

I difensori, la Procura della Repubblica e la Procura Generale, in sintesi, devono utilizzare la modalità telematica di deposito dell'impugnazione ex art. 111-bis c.p.p. che, di conseguenza, presenterà la forma di documento informatico ex art. 110 c.p.p.; le parti private, in alternativa, possono presentare l'atto di impugnazione in forma analogica, anche per mezzo di un incaricato, nella cancelleria giudice che ha emesso il provvedimento.

L'applicazione all'atto impugnazione della disposizione generale di cui all'art. 111 c.p.p. comporta che esso debba essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici (art. 111, comma 2, c.p.p.). Quando invece l'atto è redatto in forma di documento analogico – cioè, in tema di impugnazione, per l'atto presentato personalmente dalla parte - è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare (art. 111, comma 2-quater, c.p.p.).

Non è stata riproposta la disposizione di cui all'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, come introdotto dalla legge di conversione n. 176 del 2020 secondo cui il difensore, che utilizza la modalità telematica di trasmissione dell'impugnazione, deve provvedere alla specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscrivendoli digitalmente per conformità all'originale. Confrontandosi con questa norma, peraltro, la Corte di cassazione aveva affermato che la sottoscrizione digitale degli allegati costituisce “un onere imposto alle parti che abbiano optato per tale forma di presentazione dell'impugnazione che non può dirsi irragionevole o tale da compromettere i diritti e le facoltà difensive delle parti, qualora […] riguardi documenti non ancora acquisiti agli atti del giudizio e rilevanti in relazione alla richiesta presentata dalla parte […] in quanto è funzionale alla esigenza di certezza della provenienza e della genuinità degli atti di impugnazione”(Cass., Sez. III, 22 febbraio 2022, n. 7903; secondo B. Galgani, Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica, cit., peraltro, la previsione normativa avrebbe realizzato “un chiaro esempio di mismatching tra violazione (mancanza di firma digitale “conformizzante”) e sanzione (inammissibilità dell'intero atto di impugnazione”). Il legislatore, tuttavia, non ha riproposto questa disposizione, avendo fissato nella disciplina generale una previsione di segno nettamente diverso secondo cui “le copie informatiche, anche per immagine, degliatti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale” (art. 111-ter, comma 4, c.p.p.).

La regola generale secondo cui l'impugnazione si presenta mediante deposito con le modalità digitali disciplinate dall'art. 111-bis c.p.p. si applica, in virtù del rinvio alle “forme dell'articolo 582”, alla richiesta di riesame ex art. 309, comma IV, c.p.p. (in relazione al quale, l'art. 13, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 309, comma 4, c.p.p. eliminando il riferimento all'art. 583 c.p.p.), al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del tribunale del riesame (sul punto, l'art. 13, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha interpolato l'art. 311, comma 3, c.p.p., inserendo il riferimento alla necessità di rispettare le forme di cui all'art. 582 c.p.p.), all'opposizione avverso il decreto penale di condanna (al riguardo, l'art. 28, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 461, comma 1, c.p.p., inserendo il riferimento alle forme di cui all'art. 582 c.p.p. ed eliminando quello alla dichiarazione scritta ricevuta.

La stessa regola generale sulla presentazione dell'impugnazione mediante deposito con le modalità digitali disciplinate dall'art. 111-bis c.p.p. è stata estesa anche alla presentazione dei motivi nuovi. Nell'art. 585, comma 2, c.p.p. è stato inserito il riferimento alle “forme previste dall'art. 582”, mentre è stata eliminata la previsione dell'onere di depositare il numero di copie dell'atto contenente tali motivi necessario per tutte le parti.

La forma di documento informatico dell'atto di impugnazione, il deposito telematico dello stesso e l'accesso al fascicolo informatico garantito alle parti, infatti, rende ormai completamente superate le disposizioni che, al fine di limitare l'impegno del personale di cancelleria oneravano le parti di consegnare un numero di copie degli atti da esse depositate pari a quello necessario per le parti del giudizio.

Guida all'approfondimento

B. Galgani, Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica, Milano, 2022; L. Giordano, L'invio dell'impugnazione a mezzo PEC al vaglio della Corte di cassazione, in IUS Processo Telematico (IUS.giuffrefl.it), 24 novembre 2021;

L. Giordano, Sulla sottoscrizione digitale degli allegati all'impugnazione trasmessa a mezzo PEC, in IUS Penale (IUS.giuffrefl.it), 2 settembre 2022;

R. Nerucci, A. Trinci, Seconda “ondata epidemica” e c.d. decreto ristori: nuove norme sul procedimento penale e dubbi interpretativi, in IUS Processo Telematico (IUS.giuffrefl.it), 11 dicembre 2020;

L. Giordano, La legge di conversione del d.l. Ristori e l'impatto sul procedimento penale, in IUS Processo Telematico (IUS.giuffrefl.it), 4 gennaio 2021.

Sommario