Carenza della firma digitale dell'offerta tecnica e soccorso istruttorio

Roberto Fusco
15 Dicembre 2022

Non è utilizzabile il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 in caso di offerta tecnica priva della sottoscrizione digitale che, in una gara telematica, è l'unico elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all'offerente.

La sentenza in commento si sofferma sulla questione relativa all'applicabilità del soccorso istruttorio all'offerta tecnica priva di sottoscrizione digitale nell'ambito di una gara telematica. Nel caso di specie la ricorrente è stata esclusa per non aver sottoscritto digitalmente l'offerta tecnica, circostanza evincibile dagli atti di gara e non contestata in giudizio. Sul punto va evidenziato come la firma digitale era espressamente prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis, quest'ultima non fatta oggetto di specifica impugnazione sul punto.

Il Collegio, preliminarmente, richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la firma digitale costituisce un elemento indefettibile dell'offerta “sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell'atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest'ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 3.12.2019, n. 13812).

Premesso un tanto, viene analizzato il disciplinare di gara nella parte in cui questo prevede che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, … , con esclusione di quelle afferenti all'Offerta economica e all'Offerta tecnica (fatta salva la possibilità di sanare le mancanze della firma digitale e le carenze di meri refusi che non incidono sull'Offerta nel complesso e non integrano informazioni mancanti), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice”. Secondo il Collegio “la possibilità di sanare le mancanze della firma digitale” deve considerarsi limitata alla mancanza di sottoscrizione dei “meri refusi che non incidono sull'Offerta nel complesso”. Nel caso di specie, invece, difetta proprio la sottoscrizione dell'offerta tecnica, elemento idoneo ad attribuire la proposta contrattuale al partecipante alla gara, mancanza che, quindi, “incide sull'Offerta nel complesso”, con pacifica inapplicabilità del soccorso istruttorio anche ai sensi della succitata disposizione del capitolato.

Inoltre, viene ritenuto privo di prego il rilevo di parte ricorrente secondo il quale la necessità della firma digitale dell'offerta determinerebbe l'infrazione del principio di proporzionalità. A tal proposito viene rilevato come la mancata firma di un'offerta non confligga affatto con detto principio, trattandosi di un adempimento di agevole assolvimento e inteso a garantire la stazione appaltante in ordine all'attribuibilità e alla riferibilità delle dichiarazioni di offerta ad un determinato operatore economico.

Infine, il Collegio evidenzia che la tassatività delle cause di esclusione, prevista all'art. 83, d.lgs. n. 50/2016, concerne gli adempimenti superflui, eccedentari e non funzionali al perseguimento di alcun interesse sostanziale dell'amministrazione e che la stessa non può affatto involgere anche quegli adempimenti funzionali a ricondurre al concorrente l'espressione della volontà negoziale, come l'obbligo di sottoscrivere l'offerta.