Sull'interesse a ricorrere dell'operatore economico non più interessato all'aggiudicazione

Roberto Fusco
15 Dicembre 2022

Sussiste l'interesse a ricorrere contro gli atti della procedura di gara da parte dell'impresa la quale, ancorché non più interessata all'aggiudicazione dell'appalto, persegua una diversa utilità di carattere patrimoniale (pagamento cauzione connessa ai requisiti), curriculare (cancellazione di provvedimenti di esclusione dal casellario ANAC) o morale (tutela della propria immagine).

La sentenza in commento contiene alcune interessanti precisazioni in merito all'interesse necessario a sostenere il ricorso in appello di un operatore economico avverso l'esito di una gara nel caso in cui lo stesso dichiari di non avere più interesse ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto.

L'appellante motiva il suo interesse a coltivare il ricorso avverso la procedura di gara per motivi diversi dalla volontà di ottenere l'aggiudicazione, ossia: a) evitare il pagamento della cauzione previsto in caso di mancata prova del possesso dei requisiti; b) ottenere la cancellazione delle iscrizioni dei provvedimenti di esclusione dal casellario ANAC nel frattempo intervenute e impugnate che potrebbero essere strumentalizzate a suo danno in altre procedure; c) eliminare un precedente negativo per un'azienda che opera nel settore degli appalti pubblici al fine di non vedere astrattamente compromessa la propria immagine di operatore economico.

La parti appellate hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello sostenendo che la dichiarazione di non voler eseguire l'appalto vanificherebbe l'interesse al ricorso in appello, non potendosi negare che il c.d. “bene della vita” oggetto della tutela in gioco è l'appalto e, pertanto, venendo meno il relativo interesse all'esecuzione dello stesso, decadrebbe anche ogni ulteriore istanza di tutela ad esso connessa, ancorché qualificata come “strumentale”.

Il Collegio ritiene di non accogliere le formulate eccezioni di inammissibilità dell'appello richiamando il disposto dell'art. 100 c.p.c. (espressione di un principio generale valido anche nel processo amministrativo) secondo il quale l'interesse al ricorso deve essere inteso come un interesse (proprio e concreto) del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) a mezzo del processo amministrativo. Nel caso di specie tale vantaggio, pur non essendo costituito dall'esecuzione dell'appalto, ben può consistere nell'interesse concreto ad ottenere delle utilità diverse, di tipo patrimoniale, curriculare e morale, che sono state poste dall'appellante come ragioni fondanti del suo interesse al ricorso in appello.

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