La Cassazione torna sui concetti di “occasionalità” e “funzionalità” come presupposti della prededuzione in caso di consecuzione di procedure

Diego Corrado
16 Dicembre 2022

La Suprema Corte, a pochi mesi dalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite il 31 dicembre 2021, n. 42093 per dirimere il contrasto sorto intorno al credito del professionista che abbia assistito il debitore per la presentazione della domanda di concordato preventivo, ritorna ad affrontare il tema della prededucibilità occasionata dal deposito della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall.
Massima

In tema di ammissione allo stato passivo, il credito maturato dal venditore con patto di riservato dominio nell'ambito della procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. può essere collocato in prededuzione nel successivo fallimento solo a condizione che sussista un nesso occasionale e funzionale – consistenti rispettivamente nell'imputabilità del titolo all'attività degli organi della procedura e nel conseguimento di un vantaggio per il ceto creditorio – e che sia configurabile una consecuzione sostanziale tra la procedura di concordato preventivo ed il fallimento (nella specie, la Cassazione ha confermato la pronuncia del Tribunale emessa all'esito del giudizio ex art. 98 l.fall. con cui era stata negata la collocazione in prededuzione del credito invocato dal venditore con patto di riservato dominio – che aveva incassato unicamente un acconto sul prezzo – a titolo di equivalente pecuniario, di risarcimento per la mancata restituzione dei beni o per il saldo prezzo, valorizzando a tal fine la mancata allegazione del piano e della proposta concordatari).

Il caso

A pochi mesi di distanza dalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite il 31 dicembre 2021, n. 42093 per dirimere il contrasto sorto in seno alla I sezione intorno al credito del professionista che abbia assistito il debitore per la presentazione della domanda di concordato preventivo, la Suprema Corte torna ad affrontare il tema della prededucibilità occasionata dal deposito della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., risolvendolo in senso negativo.

La società ricorrente aveva venduto con patto di riservato dominio alcuni moduli abitativi prefabbricati ad un'altra, all'epoca ancora in bonis, aggiudicataria di un contratto di appalto stipulato con Autostrade del Brennero s.p.a. Ricevuta la fornitura dei beni e versato un acconto sul prezzo, la seconda aveva poi presentato l'istanza di assegnazione del termine ex art. 161, comma 6, l.fall., nelle more del quale non aveva rispettato la scadenza per il pagamento della prima rata a favore della venditrice che, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, aveva pertanto risolto lo stesso per inadempimento della controparte che qualche settimana dopo era stata dichiarata fallita.

In seguito al fallimento, la venditrice aveva proposto opposizione ex art. 98. l.fall. contro l'esclusione della prededuzione, a suo dire dovuta secondo quanto stabilito dall'art. 111 l.fall. per il credito vantato a titolo di equivalente pecuniario, di risarcimento per la mancata restituzione dei beni o per il saldo prezzo, sul presupposto della pacifica sussistenza dei requisiti della funzionalità e della occasionalità.

La creditrice lamentava che il tribunale avrebbe ignorato il collegamento funzionale tra il contratto di vendita e quello di appalto di opera pubblica stipulato in precedenza tra la compratrice ed Autostrada del Brennero S.p.A., entrambi pendenti ed efficaci al momento della presentazione da parte dell'acquirente della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. e durante tutto il successivo iter procedurale. Quest'ultima, difatti, non essendosi avvalsa della facoltà, riconosciuta dall'art. 169-bis l. fall., di chiedere al tribunale la sospensione o lo scioglimento del contratto, aveva mostrato di ritenerlo essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto. Il tribunale avrebbe inoltre errato nel limitare la prededuzione ai soli crediti nascenti da obbligazioni aventi fonte nell'esecuzione del contratto, escludendo quelli originati dalla sua risoluzione per inadempimento in danno del contraente in bonis.

In conclusione, affermava la creditrice, il credito – ammesso nella procedura fallimentare solo in via chirografaria – avrebbe dovuto essere considerato prededucibile ai sensi dell'art. 111, l.f. non solo perché sorto in occasione ed in funzione della procedura concordataria, ma anche per via della consecuzione delle procedure concorsuali, a prescindere dal fatto che alla domanda di concordato con riserva non sia seguita l'ammissione.

La questione e le soluzioni giuridiche

Prima di lanciarsi in un'articolata motivazione, la Cassazione sottolinea la lacuna principale del ricorso, che non ha riportato il contenuto della proposta e del piano concordatari depositati dalla debitrice dopo la domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., impedendo così la verifica riguardante il fatto che la scelta di non sciogliersi dai contratti sopra ricordati rispondesse in effetti all'interesse della massa dei creditori.

La sentenza in commento traccia quindi le coordinate utili per l'inquadramento della questione sulla scia della ricostruzione sistematica compiuta dalle Sezioni Unite con la già citata sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, pervenendo a dichiarare inammissibili le doglianze della ricorrente che si riducono alla richiesta di una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, comportante la trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (così, sul punto, Cass. n. 8758/2017 tra le tante citate dalla sentenza in commento).

Riducendole all'essenza, le argomentazioni della pronuncia si incentrano sull'esame del testo dell'art. 111, comma 2, l.fall. (nella formulazione risultante dal d.lgs. 12 settembre 2007) – secondo cui, come noto, “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali” di cui alla legge fallimentare –, per concentrarsi quindi sui parametri della “occasionalità” e funzionalità”, non vertendo la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte su un caso di prededuzione di fonte legale.

E dunque, ricorda la Cassazione, il requisito della occasionalità, nella giurisprudenza di legittimità, è stato interpretato in senso cronologico, tale per cui – per poter godere della prededucibilità – il credito dev'essere sorto in occasione della procedura, ma dev'essere corroborato anche dall'elemento soggettivo, consistente nella riferibilità del titolo agli organi della procedura.

Diversamente, il criterio in esame finirebbe per apparire “palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa” (in tal senso, Cass. civ. 24 gennaio 2014, n. 1513, richiamata dalla sentenza in commento).

Il parametro della funzionalità può dirsi sussistente, illustra la Cassazione, quando l'attività che origina il credito sia assunta per assecondare le utilità patrimoniali, aziendali o negoziali su cui può contare la massa dei creditori, chiamati ad esprimere la propria posizione sulla proposta del debitore.

Tuttavia, precisa la Corte sulla scorta di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42093/2021, perché sia possibile la piena configurabilità del criterio in esame, e la conseguente collocazione del credito in prededuzione, è altresì necessario che vi sia continuità formale e sostanziale tra concordato e fallimento: in altre parole non è sufficiente il mero accesso alla fase preconcordataria, ma è invece necessario l'approdo formale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 163, l.f., cosa che era mancata nel caso in esame, come dichiarato dalla stessa società ricorrente, che comporta il coinvolgimento dei creditori.

Osservazioni

Nel confermare l'orientamento prevalente, la pronuncia in commento chiarisce ulteriormente che ai fini del riconoscimento della prededuzione del credito, nel caso di consecuzione di procedure, la questione decisiva è l'accertamento in concreto – oltre che del requisito della “occasionalità” – dell'ulteriore elemento della “funzionalità”, intesa come “un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell'inizio della procedura e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato; ne deriva, condividendo una riflessione dottrinale, l'opportuno riconoscimento che la nozione relazionale in esame non può sussistere di per sé ed indifferentemente rispetto a più procedure concorsuali”.

La sentenza in esame chiarisce, in estrema sintesi, come – al di fuori dei casi di fonte legale – il riconoscimento della prededuzione implichi una necessaria indagine in fatto, e non è un caso se la Suprema Corte si sia sostanzialmente arrestata una volta constata la mancata allegazione, da parte del ricorrente, già soccombente in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., del piano e della proposta concordatari, che tale indagine in fatto avevano irrimediabilmente precluso.