È possibile presentare ulteriore documentazione medica in appello per scongiurare l'adozione del minore?
20 Dicembre 2022
Ricorso per Cassazione proposto dalla madre contro sentenza stato di abbandono del minore emessa dal Tribunale per i Minorenni e confermata in appello. La ricorrente ritiene, che il Giudice del Gravame non abbia tenuto conto di certificazioni mediche ASL depositate dopo la proposizione del reclamo ma prima dell'udienza innanzi alla Corte d'Appello. Tale documentazione avrebbe, reso impossibile la dichiarazione di stato di abbandono e, di conseguenza, l'adottabilità del minore. Può la parte ricorrente depositare ulteriore documentazione medica in appello? Come bisogna valutare tale documentazione?
In merito ai giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di adottabilità di un minore, è certamente indispensabile effettuare un'attenta valutazione sulle condizioni dello stesso e sulle dinamiche dell'intero nucleo familiare, al fine di verificare che vi sia una impossibilità e/o incapacità definitiva (e non provvisoria) nell'accudimento del minore. Pertanto, solo a seguito di una valutazione prognostica concreta, il Collegio giudicante potrà esprimersi circa la presenza di uno stato di abbandono del minore. Quest'ultimo riscontro è altresì il fondamento giuridico per la dichiarazione di adottabilità.
Il provvedimento giudiziale che sancisce l'adozione comporta, quindi, un bilanciamento tra il diritto del minore a crescere in modo sano ed armonioso nella propria famiglia di origine e la valutazione secondo la quale i membri della famiglia di provenienza non sono in grado di garantire al minore assistenza morale e materiale. Il Giudice, nel compiere suddetta verifica, è supportato da professionisti, quali consulenti tecnici (se ritenuto necessario il loro coinvolgimento nel caso concreto), oppure dal Servizio Sociale e da tutti quegli Enti specializzati in materia di evoluzione del minore (es. UONPIA). L'esito dell'indagine posta in essere dagli ausiliari del Giudice si conclude con il deposito di relazioni approfondite sulla funzionalità ed idoneità della famiglia originaria.
L'autorità giudiziaria, prima dell'emanazione di un provvedimento, deve certamente valutare attentamente l'esito dell'indagine svolta dai professionisti incaricati. Nel caso in oggetto, parte ricorrente lamenta una mancata valutazione da parte del Giudice del secondo grado di un accertamento medico svolto dall'ASL competente. Non solo, l'istante ritiene che un'attenta analisi di predetto elaborato avrebbe riformato il giudizio di primo grado. I Giudici del gravame, a contrario, ritengono di non poter prendere in considerazione tale accertamento in quanto l'appellante non lo ha allegato al proprio reclamo, ma prodotto solamente prima dell'udienza d'appello.
È pacifico che una delle regole processuali sia l'impossibilità di produrre nuovi mezzi di prova nel procedimento di appello, se tali mezzi istruttori, anche se determinanti per la decisione, potevano essere prodotti nel giudizio di primo grado. Occorre tuttavia evidenziare che, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la parte possa allegare alla propria istanza nuovi mezzi probatori se dimostra di non aver potuto depositarli prima. La causa deve essere oggettiva e non imputabile al ricorrente. Se tale eccezione alla regola vale per l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, non può non valere altresì nel caso in cui si formino documenti determinanti per l'oggetto della causa, successivamente alla presentazione di un reclamo, ma prima dell'udienza di discussione.
In tale senso si sono espressi i Giudici con la pronuncia Cass. civ., n. 15503/2022, ove riferiscono che i documenti devono essere prodotti nell'atto introduttivo del procedimento di secondo grado salvo che la formazione sia successiva e la relativa produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.
Tenere in considerazione documenti rilevanti per la decisione, anche se questi sono stati prodotti successivamente al reclamo, ma prima dell'udienza, rispetta altresì il principio del contraddittorio. Infatti, le parti processuali necessarie della causa (reclamante e procuratore generale) avrebbero, di certo, potuto discutere dell'accertamento medico prodotto.
Per completezza, si specifica altresì che nei giudizi inerenti l'adottabilità di un minore, le indagini espletate dai soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria devono essere depositate, autonomamente, dagli stessi Enti interessati, al fine di fornire all'organo giudicante tutte le informazioni utili per la decisione. Pertanto, è altresì possibile ipotizzare che il Collegio stesso avrebbe potuto ex officio acquisire suddetto accertamento medico.
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