Non corrispondenza tra la sentenza pubblicata e la sentenza presente in archivio nella “Scrivania del Magistrato”

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
21 Dicembre 2022

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza in commento, si è pronunciato in merito alla non corrispondenza tra la sentenza pubblicata e la sentenza presente nell'archivio della “Scrivania” del Presidente.

A seguito del passaggio in decisione della causa, il consigliere relatore trasmetteva al Presidente una prima bozza della sentenza, cui seguivano le ordinarie interlocuzioni tra i componenti del collegio, nel corso delle quali il Presidente curava la trasmissione di una ulteriore bozza al consigliere relatore, da questi mai ricevuta tramite il sistema informatico. All'esito dei necessari accertamenti presso la Segreteria della sezione, si constatava la pubblicazione della sentenza, non corrispondente a quella presente in archivio della SdM del Presidente e nonostante la persistente necessità di proseguire le interlocuzioni tra i componenti del collegio per approfondire le questioni processuali e sostanziali controverse tra le parti.

Invero, il sistema informatico, per un errore tecnico, aveva presentato alla firma del Presidente una versione della sentenza diversa rispetto all'ultima dallo stesso modificata, a seguito dell'ordinaria interlocuzione con il consigliere relatore, con la conseguente pubblicazione di una sentenza, generata dal sistema, diversa da quella presente in archivio, nella “scrivania informatica del magistrato”.

Nell'ambito della camera di consiglio, convocata per rappresentare alle parti quanto accaduto, veniva dunque, illustrato il funzionamento dell'applicativo informatico scrivania del magistrato, evidenziando come un testo inviato e firmato digitalmente dall'estensore possa essere tecnicamente trasmesso alla Segreteria, per la pubblicazione, solo in presenza dei seguenti presupposti:

a) il testo sia identico ‘alla virgola' a quello redatto dall'estensore, ovvero che il testo che il Presidente intende trasmettere in Segreteria deve essere assolutamente identico al testo firmato digitalmente dal Relatore;

b) sia "flaggato" l'avviso di "presa visione";

c) tra le opzioni consentite dal sistema sia scelta la trasmissione alla "segreteria";

d) sia apposto il cosiddetto OTP (one time password - password utilizzabile solo una volta'), indispensabile per la elaborazione informatica della firma digitale.

Solo dopo che vi siano state tutte queste attività, e che concorra la circostanza di non aver apportato alcuna modifica al file trasmesso dal Relatore, il Presidente può cliccare il c.d. "Invia/Ricevi", che attiva l'operazione informatica di trasmissione in Segreteria di uno o più provvedimenti per la pubblicazione.

Diversamente, nel caso in esame, sulla base della relazione del gestore del sistema informatico, si è constatato una anomalia del sistema che ha generato e determinato la pubblicazione di una sentenza “apparente”, in assenza di almeno uno dei necessari presupposti minimi identificativi previsti dalla legge, con la necessità di riportare la causa sul ruolo, previa effettuazione degli ulteriori accertamenti istruttori.