Procedimento di adozione: in caso di affidamento c.d. “a rischio giuridico” la famiglia affidataria deve essere convocata

Redazione Scientifica
16 Dicembre 2022

L'ipotesi dell'affidamento c.d. “a rischio giuridico” nasce dalla prassi giurisprudenziale e si riferisce al caso in cui il minore venga collocato in via provvisoria presso una famiglia o una comunità familiare, come una sorta di anticipazione dell'affidamento preadottivo, nell'incertezza dell'esito del procedimento di adozione.

Nell'ambito di una vicenda relativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, successivamente revocata dalla Corte d'Appello su ricorso della madre, è sorta la questione relativa alla necessità (o meno) di disporre l'audizione della coppia a cui il minore era stato affidato dal Tribunale. Secondo i giudici d'appello, infatti, tale adempimento non era necessario essendo comunque la coppia stata sentita in occasione della CTU svolta in giudizio. Il quesito sollevato attiene allo specifico caso dell'affidamento c.d. “a rischio giuridico”, nato dalla prassi giurisprudenziale ma comunque da annoverare tra le definizioni di cui alla l. n. 184/1983. La Cassazione ricorda che si configura l'ipotesi dell'affidamento c.d. “a rischio giuridico” nel momento in cui il minore viene collocato in via provvisoria presso una famiglia o comunità familiare, come una sorta di anticipazione dell'affidamento preadottivo, nell'incertezza dell'esito del procedimento di adozione. Durante il periodo di collocamento, alla coppia sono riconosciuti i poteri/doveri propri degli affidatari e se nel frattempo la dichiarazione dello stato di adottabilità diviene definitiva può essere pronunciato l'affidamento preadottivo. In tal caso, l'arco temporale di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell'anno di affidamento preadottivo utile per la sentenza definitiva di adozione.

Tornando dunque al tema della partecipazione della coppia alle varie fasi procedurali, la sentenza afferma che «in tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 184/1983 (come sostituito dall'art. 2 l. n. 173/2015), il quale sancisce che “l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore”, trova applicazione sia nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità riguardante un minore di cui sia stato già disposto l'affidamento ai sensi degli artt. 2-4 della medesima legge, sia allorquando, pendente il menzionato procedimento e fino alla eventuale declaratoria di sua adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (collocamento c.d. “a rischio giuridico”). La norma suddetta è inapplicabile, invece, al diverso procedimento di affidamento preadottivo di cui agli artt. 22 e ss. della citata l. n. 184/1983».

Viene inoltre affermato che l'art. 5, comma 1, suddetti trova applicazione «anche in grado di appello ove l'ivi previsto adempimento sia stato omesso dal tribunale per i minorenni in prime cure, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l'incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti».

Nella vicenda in esame, non essendo stato correttamente esaminato tale profilo, la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la pronuncia impugnata.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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