Composizione negoziata: procedimento di conferma delle misure protettive e acquisto dell’azienda da parte di terzo interessato

La Redazione
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21 Dicembre 2022

Il Tribunale di Verona conferma le misure protettive del patrimonio richieste dalla ricorrente risultando funzionali al buon esito delle trattative e del piano di risanamento; per cui i creditori, dal giorno della pubblicazione, non possono acquisire diritti di prelazione se non eventualmente concordati con la società e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice.

La ricorrente nel caso di specie chiedeva conferma ai sensi dell'art. 19 CCII delle misure protettive del patrimonio ex art. 18, nello specifico della misura per cui , dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non eventualmente concordati con la società e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice.

La marginalità del business della società ricorrente è stata negativa negli anni 2019-2021 ed è prevista molto contenuta per gli anni 2022-2023 e, quindi, il margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa, ma si rende necessaria una operazione di ristrutturazione quale la cessione d'azienda, avviata dall'esperto che ha acquisito direttamente il contatto con il terzo interessato a valutare un'operazione di acquisto dell'azienda e ben possono essere confermate, in questo caso, le misure protettive essendo funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento e posto che e non sono emerse controindicazioni alla conferma delle misure protettive e i creditori costituiti non si sono opposti alla loro conferma.