Come si certifica la nascita di minori adottati con adozione in casi particolari?

Paola Silvia Colombo
21 Dicembre 2022

Quali sono le modalità corrette di certificare la nascita con paternità e maternità di persona adottata ex art. 44 e segg. legge 184/1983 nel caso di presenza dei genitori biologici? È legittimo indicare nel certificato Tizio figlio di Caio e Sempronia, adottato da Mevio e Mevia?

Avrei necessità di sapere come certificare correttamente la nascita di minori adottati con adozione in casi particolari ai sensi degli artt. 44 e segg. della Legge n. 194/1983 (Legge Adozioni). Ciò in quanto con l'adozione in casi particolare non viene meno la genitorialità biologica, tanto è vero che ove esistenti i genitori biologici vanno indicati sulla voce paternità/maternità. Inoltre, vorrei sapere se nel caso in cui la persona sia priva di genitori biologici e, dunque, i campi maternità e paternità risultino vuoti, è possibile indicare il nome degli adottanti (o dell'adottante) negli spazi di maternità e paternità, oppure se è possibile comunque indicare solo adottato da ....., lasciando vuoti i campi di paternità e maternità.

Si premette che l'adozione in casi particolari è stata introdotta dalla legge n.184/1983 per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di giungere ad un'adozione piena ma nelle quali, tuttavia, l'adozione rappresenta una soluzione opportuna ed auspicabile. Presupposto per l'applicazione di tale fattispecie, secondo quanto sancito dall'articolo 46, l. 184/1983, è l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Questo tipo di adozione, per i suoi effetti, è assimilabile a quella dell'adozione dei maggiori di età; come quest'ultima, infatti, non cancella il vincolo di filiazione di sangue con la famiglia di origine, ma sovrappone allo status di figlio di sangue quello di figlio adottivo.

L'adozione in casi particolari è applicabile ove non ricorrano i presupposti di abbandono morale e materiale e tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (cfr. articolo 44 lettere a, b, c e d l. 184/1983)

A differenza del modello ordinario di adozione, l'adottato in casi particolari mantiene il legame con la famiglia di origine. Infatti, il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge semmai a quello che il bambino ha con i genitori biologici.

L'adozione in casi particolari non produce quindi "effetti legittimanti", ossia non recide il vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia di origine.

L'adottato, quindi, conserva tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia originaria, nonostante sia stabilmente inserito nella famiglia degli adottanti (art. 55 l. n. 184/1983, che rinvia all'articolo 300 c.c.).

Ne consegue per l'adottato:

• il mantenimento del proprio cognome originario, al quale si aggiunge, anteponendolo, quello del genitore adottivo;

• l'acquisizione di tutti i diritti (ad esempio i diritti successori) e il mantenimento di tutti gli obblighi (ad esempio di tipo alimentare) nei confronti sia della famiglia di sangue sia di quella adottiva;

In caso di premorienza dell'adottato:

- rispetto ai propri ascendenti di sangue, questi gli succedono;

- rispetto ai propri ascendenti adottivi, questi non vantano alcun diritto successorio (salva la eventuale chiamata testamentaria).

Ciò è coerente con le finalità di questo tipo di adozione, che, come sopra detto, non vuole recidere il legame del minore con la sua famiglia di origine.

L'art. 44 della legge sull'adozione prevede infatti ipotesi tassative. Questo tipo di adozione si applica quando l'adottando è:

  • orfano di entrambi i genitori. Esso potrà essere adottato da un parente entro il sesto grado, oppure da persona che abbia con lui un rapporto preesistente stabile e duraturo (come il caso di amici di famiglia).
  • figlio di una precedente relazione o matrimonio di un genitore che si sposa o risposa. Il coniuge potrà adottarlo, sempre che il genitore biologico presti il proprio consenso;
  • disabile e orfano
  • in una situazione di constatata impossibilità di affidamento preadottivo; ciò può accadere nel caso di bambini non più piccoli o già ragazzi, per i quali è impossibile trovare una coppia avente i requisiti di legge, disposta ad adottare; oppure quando il minore ha instaurato con la famiglia affidataria, che si è presa cura di lui per un tempo prolungato, legami affettivi che sarebbe controproducente troncare.

L'adozione è sempre disposta dal Tribunale per i minorenni con sentenza che viene trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è registrato l'atto di nascita per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull'atto stesso.

I genitori adottivi non sono tenuti ad alcun adempimento. L'Ufficio riceve direttamente dalla Cancelleria del Tribunale competente il provvedimento (e, quando previsto, anche l'atto di nascita dell'adottato) per il seguito di competenza.

L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla determinazione del cognome come segue:

a) Il figlio legittimo antepone al proprio, il cognome dell'adottante;

b) Il figlio non riconosciuto dai genitori assume il cognome dell'adottante;

c) laddove il figlio sia riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, egli assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio;

d) se l'adozione è compiuta da donna coniugata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome di lei.

Se il Tribunale stabilisce diversamente, l'Ufficiale dello Stato Civile si attiene alla decisione.

Venendo alle specifiche domande poste nel quesito si precisa preliminarmente che a norma dall'art. 28, secondo comma del d.P.R. 396/2000, i provvedimenti in materia di adozione debbono essere trascritti nei registri delle nascite, e, a norma degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 8, dovranno pure essere trascritti nell'archivio informatico del Comune di residenza una volta costituito.

Tuttavia, le legge non disciplina le modalità con cui debba essere certificata la nascita di persona adottata ex art. 44,l. n. 184/1983.

L'estratto di nascita con l'indicazione della paternità e maternità è il documento che riporta in modo completo le notizie contenute nell'atto di nascita presente nel relativo registro di stato civile, ovvero, nome, cognome, luogo, data e ora di nascita, oltre a specificare appunto il nome e cognome dei genitori.

Dal momento che l'adozione in casi particolari, a differenza di quella legittimante, come visto sopra, implica la sopravvivenza dei rapporti giuridici, anche di parentela, con la famiglia biologica d'origine e quindi non sostituisce nuovi legami familiari a quelli preesistenti, mi pare corretto che nell'atto di nascita del soggetto adottato i campi della paternità o maternità siano compilati con l'indicazione dei soli genitori biologici.

Se la persona sia priva di genitori biologici escluderei, invece, la possibilità di inserire il nome degli adottanti (o dell'adottante) negli spazi di maternità e paternità.

A tale risposta si può arrivare mediante un ragionamento di tipo induttivo posto che in caso di adozione legittimante, diversa da quella in casi particolari, al ricevimento della sentenza di adozione, l'ufficiale di stato civile, dopo averne verificato la definitività, provvede non soltanto alla modifica dei dati originari del minore, con quelli che gli competono in esito alla adozione, curando che la vecchia e la nuova identità non siano ricollegabili, ma indica anche la paternità e maternità derivanti dall'adozione e l'eventuale nuovo prenome dell'adottato qualora il Tribunale dei minori abbia deciso in tal senso.

Ciò in quanto nell'adozione legittimante, a differenza di quella in casi particolari, si scioglie ogni legame con la famiglia precedente (tanto che il comma 4 dell'art. 28 della l.184/1983 prevede che le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, solo se sussistono “gravi e comprovati motivi“).

Quindi l'Ufficiale di Stato Civile trasmette tutte le variazioni al comune di residenza del minore che provvederà alla modifica non solo del cognome ma anche dell' indicazione di maternità e paternità.

Nell'adozione in casi particolari, invece, continuano a figurare nell'atto di nascita i genitori biologici.

Trattasi tuttavia di indicazioni di massima che non possono ritenersi vincolanti non essendo normata la questione e vista la mancanza di precedenti giurisprudenziali sul tema.