La Cassazione può correggere l'errore nel calcolo della pena in caso di rito abbreviato per reati contravvenzionali?

Redazione Scientifica
22 Dicembre 2022

Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge.

La Corte d'Appello di Milano confermava la condanna di prime cure emessa a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso durante le ore notturne. La difesa ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per violazione di legge processuale in quanto la Corte d'Appello, nel confermare integralmente la pronuncia di prime cure, ha mantenuto ferma la riduzione di un terzo della pena applicata dal GIP in ragione del rito prescelto, ponendosi così in contrasto con l'art. 442, comma 2, c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017 che prevede la diminuzione della pena della metà in caso di contravvenzioni. Chiede dunque il ricorrente che la Cassazione intervenga a correzione di tale errore di calcolo, rideterminando la pena.

La IV sezione penale, rilevando un contrasto giurisprudenziale sul tema della rilevabilità da parte del giudice di legittimità di un errore nella riduzione della pena per il rito abbreviato, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione «se, in tema di reati contravvenzionali, la Corte di Cassazione possa applicare la corretta riduzione della metà prevista per un reato contravvenzionale, giudicato con rito abbreviato, non disposta dal giudice di merito, pur se la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello, ma unicamente con il ricorso per cassazione».

Con la pronuncia in oggetto, il Massimo Consesso, dopo aver ripercorso le due opzioni interpretative sviluppatesi nella giurisprudenza, ha risolto la questione affermando il principio di diritto secondo cui: «qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del ricorso». Nel caso di specie, non essendo stato dedotto con l'atto di appello l'errore di calcolo della pena, il ricorso si rivela inammissibile.

*Fonte: DirittoeGiustizia