Costituzione telematica in appello: tardività, improcedibilità ed eccezione

22 Dicembre 2022

Deposito fisico e deposito da remoto differiscono sostanzialmente, soprattutto nelle ipotesi di difetto che concerne il deposito delle marche da bollo relative al previo pagamento delle spese forfettarie.

Il caso. Una coppia citava in giudizio una s.r.l. affinché fosse accertata la violazione delle distanze legali e degli strumenti urbanistici, applicabili nel caso di specie, delle costruzioni realizzate da questa società a ridosso del confine della loro proprietà, rispetto alla linea di confine nonché rispetto al fabbricato posto sulla loro proprietà confinante, con la conseguente condanna ad arretrare gli edifici entro i limiti delle distanze consentite.

All'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale adito accertava che effettivamente gli edifici costruiti dalla società avevano violato le distanze legali e la condannava all'arretramento nella misura idonea ed a rispettare le distanze di legge. Con atto di citazione notificata a mezzo PEC, la società proponeva appello, lamentando plurime censure avverso la pronuncia impugnata. Ma la coppia, nel costituirsi nel giudizio di gravame, eccepiva l'improcedibilità dell'appello per la tardiva iscrizione della causa a ruolo, allegando copia della nota di iscrizione a ruolo e relativa documentazione estratta dal fascicolo telematico attraverso un accesso in cancelleria.

L'appellante, dunque, formulava istanza di rimessione in termini, allegando di aver tentato l'iscrizione al ruolo della controversia in via telematica ma che la stessa non fosse andata a buon fine per causa ad essa non imputabile bensì riconducibile ad un errore della cancelleria che, solo dopo vari solleciti, aveva segnalato alla difesa di parte attrice che iscrizione e costituzione non erano state accettate - ed anzi espressamente rifiutate col 4° messaggio PEC - in quanto nella busta inviata dal legale dell'appellante mancava la scansione della marca da bollo e del contributo unificato.

La Corte di merito respingeva l'istanza di rimessione in termini, sostenendo che la cancelleria aveva fatto presente che l'iscrizione telematica era stata rifiutata e che il cancelliere poteva fare ciò atteso che l'art. 285 d.P.R. n. 115/2002 prevedeva che, ove fossero state riscontrate mancanze per anticipazioni forfettarie, il cancelliere può rifiutare l'iscrizione al ruolo di una causa. All'esito del giudizio, poi, la Corte di appello dichiarava improcedibile lo stesso e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per Cassazione affidato a diversi motivi.

La decisione della Suprema Corte. Prima di decidere, la Corte di Cassazione ha ricordato che le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono una ipotesi residuale. Inoltre, i Giudici hanno premesso che, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva accertato l'avvenuta tardiva iscrizione al ruolo dello stesso per via telematica oltre il termine di dieci giorni e, per l'effetto, aveva dichiarato l'appello improcedibile.

Tuttavia, la Corte rileva che un conto è il rifiuto opposto dalla cancelleria all'esito di un deposito tentato fisicamente presso l'ufficio giudiziario, per difetto delle annesse marche da bollo relative al previo pagamento delle spese forfettarie; altro conto è il rifiuto opposto da remoto per difetto di scansione degli avvenuti pagamenti riferiti alla medesima causale. Le differenze si rinvengono: sia quanto al momento della conoscenza, in un caso immediata e nell'altro differita, anche con riguardo alla causale dei rifiuti ed alla possibilità di interloquire col cancelliere; sia quanto al manifestarsi dei piani del pagamento e della relativa dimostrazione, in un caso essi ontologicamente si identificano mentre nell'altro ontologicamente si divaricano.

Dunque, la Suprema Corte precisa che mentre nel caso tradizionale di deposito cartaceo la ricezione dell'atto da parte della cancelleria implica l'immediata lavorazione e la contestuale iscrizione al ruolo, il che potrebbe non verificarsi nel caso di deposito telematico - non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra tale attività compiuta della parte e la successiva lavorazione dell'atto ad opera del personale di cancelleria - con la conseguente esposizione dell'interessato a rischi che sfuggono alla sua sfera di controllo.

Al riguardo -rammentano i Giudici - lo stesso Ministero della Giustizia ha escluso che tale sanzione si applichi anche al caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo, prospettazione cui la Corte ha inteso dare continuità e che, pur non essendo vincolante per il giudice, tuttavia è persuasiva in diritto e merita per questo motivo conferma.

Precisano i Giudici che decisivo è il rilievo secondo cui, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazione nella l. n. 221/2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n. 115/2002, da parte del cancelliere, il quale provvede alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie indicate proprio nella nota ministeriale menzionata.

Ne discende che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, con l'effetto che deve ritenersi tempestivamente depositato l'atto di appello, la cui ricevuta di avvenuta consegna sia stata emessa l'ultimo giorno utile, anche se l'esito positivo del controllo automatico sia stato comunicato il giorno successivo.

Per tutti questi motivi riscontrati nel caso di specie, la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinviato la causa alla Corte di Appello, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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