Il giudizio sull'anomalia dell'offerta deve fondarsi su elementi riscontrabili e tenere conto della specifica natura dell'offerente

22 Dicembre 2022

Il TAR Lazio ha affrontato il tema dell'ampiezza del sindacato giurisdizionale sulla verifica dell'anomalia delle offerte, effettuando importanti chiarimenti sulla finalità dell'istituto e sulla tipologia delle valutazioni che la Stazione appaltante è chiamata a svolgere in tale sede.

Il TAR Lazio si è pronunciato sull'esclusione di due società cooperative riunite in r.t.i. dalla gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare distrettuale nel Comune di Marino e nel Comune di Ciampino.

Il raggruppamento di imprese, dopo essere risultato primo classificato all'esito della procedura di gara, veniva escluso in seguito alla verifica dell'anomalia dell'offerta, per ritenuta incongruità degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per l'eccessiva esiguità dell'utile di impresa indicato. Di conseguenza, la gara veniva aggiudicata all'operatore secondo classificato.

In via preliminare, il Collegio ha ricordato che in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, la Stazione appaltante effettua valutazioni di carattere tecnico-discrezionale. Tali valutazioni devono fondarsi su parametri pienamente riscontrabili, e a tal proposito la sentenza menziona il punto 103 del preambolo della Direttiva 26 febbraio 2014, n. 24, ai sensi del quale il giudizio sull'anomalia dovrebbe basarsi “su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico”.

Il sindacato di legittimità sui giudizi resi, a sua volta, non è limitato «ad un riscontro poco più che formale o letterale della motivazione del provvedimento», essendo piuttosto teso ad accertare, attraverso il riscontro delle valutazioni compiute, che l'Amministrazione abbia in concreto perseguito il fine proprio di questa fase di gara, consistente nel verificare la complessiva attendibilità e serietà dell'offerta.

Diversamente opinando, secondo il Collegio, si giungerebbe a legittimare una sostanziale area di insindacabilità dell'esito dell'appalto, con la conseguente alterazione del confronto concorrenziale tra le imprese in funzione di decisioni soggettive della Stazione appaltante e in spregio a ogni criterio di prevedibilità e trasparenza. Di qui l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione resistente, la quale lamentava che le censure avverso il giudizio di anomalia fossero volte a sollecitare un intervento sostitutivo del Giudice, irrispettoso della sfera di autonomia della P.A.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'esclusione disposta dalla Stazione appaltante all'esito della verifica di anomalia fosse illegittima in quanto basata su giudizi aprioristici e decontestualizzati, vertenti peraltro su aspetti che, di per sé, non avrebbero potuto giustificare l'atto estromissivo. A tal riguardo, la pronuncia afferma che il giudizio di verifica della congruità «ha natura globale e riguarda l'offerta nel suo insieme, rifuggendo dalla ricerca di specifiche e singole inesattezze essendo finalizzato ad accertare se l'offerta sia seria e attendibile nel suo complesso restando irrilevanti, sotto tale angolazione, singole voci di scostamento da parametri ordinari». Di talché, l'Amministrazione non avrebbe potuto porre a fondamento del provvedimento di esclusione, come invece avvenuto nel caso di specie, singole voci dell'offerta economica aventi un'incidenza del tutto marginale sul valore complessivo dell'appalto.

Nello specifico, in relazione al profilo inerente alla ritenuta esiguità dell'utile di impresa, il Collegio ha censurato il giudizio di anomalia dell'offerta per aver la Stazione appaltante omesso di considerare la natura di organismi non lucrativi delle ricorrenti, da cui derivava la possibilità di operare senza il necessario perseguimento di uno scopo di lucro, a differenza degli operatori di mercato. A giudizio del Collegio, qualora l'operatore aggiudicatario avente una simile natura prospetti, in presenza di una gara che includa il ribasso sulla base d'asta (sebbene in concorrenza con parametri qualitativi di altri elementi economici o progettuali del servizio), un sia pur minimo utile, s'impone un obbligo rafforzato in capo alla Stazione appaltante di accertamento ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta (in termini di equilibri tra costi e ricavi), obbligo nel caso di specie del tutto disatteso.

Quanto al profilo relativo all'incongruità degli oneri di sicurezza, il Collegio ha ritenuto che il RUP, senza in alcun modo contestare le giustificazioni sui costi fornite dalle ricorrenti sulla base di specifici preventivi, si fosse limitato ad addurre delle considerazioni generalizzate sulla necessità di fornire copertura ai rischi da contatto con gli assistiti, non quantificabili in termini di incidenza monetaria o percentuale sui costi effettivi dell'appalto. Pertanto, la motivazione del provvedimento risultava soltanto apparente e il giudizio di anomalia il frutto di una prognosi meramente soggettiva non riscontrabile in base a elementi di carattere economico, finanziario e operativo.

In definitiva, il Collegio ha accolto la domanda di annullamento e quella tesa a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto ritualmente formulata, precisando che, nel caso di specie, in ragione del carattere di originaria aggiudicataria di parte ricorrente, e alla luce del contenuto delle censure dedotte avverso gli atti impugnati e delle difese dell'Amministrazione resistente e della controinteressata, non era necessaria una nuova disamina delle giustificazioni o degli elementi dell'offerta.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.