Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: i procedimenti speciali. Il giudizio immediato

Renato Bricchetti
27 Dicembre 2022

Rigetto della richiesta “condizionata” di giudizio abbreviato e possibilità di proporre richiesta “incondizionata”. Dissenso del pubblico ministero o rigetto della richiesta di patteggiamento e possibilità di proporre richiesta di giudizio abbreviato.

a) Per l'udienza preliminare - come si è avuto modo di dire - l'art. 438, comma 5-bis, c.p.p. frutto della Riforma Orlando, già prevede che con la richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria possa essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta “incondizionata” oppure la richiesta di patteggiamento.

Ma il comma 5-bis non è tra quelli che l'art. 458, comma 2, c.p.p. indica tra le norme da osservarsi “in quanto applicabili” nel giudizio abbreviato.

Molte prassi si sono diffuse.

Nel giudizio immediato, in cui la richiesta di giudizio abbreviato è formulata fuori udienza e quindi necessariamente per iscritto, in ristretti termini perentori, si è fatta strada, per evitare inopinate decadenze, la prassi di proporre, con unico atto, la richiesta incondizionata in via subordinata rispetto ad altra principale, che di regola è rappresentata da una richiesta condizionata o da una richiesta di applicazione concordata della pena.

La prassi si è affermata soprattutto con riguardo alla proposizione di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata al non accoglimento (per diniego del consenso da parte del pubblico ministero o per provvedimento del giudice) di una richiesta di patteggiamento.

E la giurisprudenza di legittimità è andata oltre, affermando che, qualora l'imputato abbia tempestivamente proposto richiesta “condizionata” di giudizio abbreviato e l'istanza sia stata respinta dal G.I.P., non può considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile, la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato “incondizionata” formulata all'udienza camerale di cui all'art. 458, comma 2, non ostandovi l'art. 438, comma 5-bis, il quale – nel prevedere che, con la richiesta di giudizio abbreviato “condizionato” può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di giudizio abbreviato “incondizionato o di patteggiamento – introduce una mera facoltà e non l'obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale.

b) Il Governo è stato delegato a prevedere, con riguardo al giudizio immediato, che:

  • nel caso di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre richiesta di giudizio abbreviato “incondizionata” oppure richiesta di patteggiamento;
  • nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di patteggiamento, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato.

Si tratta di indicazioni di buon senso, che già la prassi tende a realizzare, al fine di evitare ingiustificate lesioni del diritto di difesa strettamente correlate alla brevità e perentorietà dei termini previsti dall'art. 458 per proporre la richiesta di patteggiamento o di giudizio abbreviato a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, procedimento speciale che concerne, in alternativa all'udienza preliminare, i soli reati per i quali la stessa è prevista.

Il legislatore delegato è tenuto a valutare:

  • se, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di patteggiamento, l'imputato possa proporre anche richiesta “condizionata” di giudizio abbreviato o solo richiesta “incondizionata” (la delega non distingue, ma forse sarebbe il caso):
  • quale meccanismo procedurale adottare per attuare la delega.

Prevedere, ad es., la possibilità di richieste subordinate oppure una sequenza che assicuri che la decisione sia preceduta da un momento di contraddittorio tra le parti.

c) L'art. 456, comma 2, c.p.p. è stato modificato (dall'art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2022) per prevedere che il decreto di giudizio immediato deve contenere anche l'avviso che l'imputato può chiedere, oltre al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., anche la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.).

La disposizione viene così adeguata alla pronuncia della Corte costituzionale (14 febbraio 2020, n. 19) che aveva dichiarato illegittimo il comma nella parte in cui non prevedeva che il decreto che dispone il giudizio immediato contenesse l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Si aggiunga che l'art. 157-ter, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. l), del d.lgs. anzidetto, ha stabilito, al comma 1, che la notificazione all'imputato non detenuto del decreto di giudizio immediato (art. 456, comma 3 c.p.p.) deve essere effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1, o, in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, deve essere eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'art. 148, comma 1 c.p.p. (non quindi con modalità telematiche).

Prevede, poi, il comma 2 che nei casi in cui:

  • sia necessario, per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p.;
  • sia in corso di applicazione una misura cautelare (“personale” benché non sia espressamente specificato);
  • sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze,

l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato del decreto di giudizio immediato sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

La disciplina della notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato latitante o evaso è contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'art. 165, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 150/2022.

d) Modificazioni ha subito anche l'art. 458 che disciplina la richiesta di giudizio abbreviato che si innesta sul decreto di giudizio immediato (art. 27, comma 1, lett. b).

Nel comma 2 si chiarisce che il giudice per le indagini preliminari deve «in ogni caso» fissare l'udienza in camera di consiglio «per la valutazione della richiesta» e che nel giudizio si osserva, in quanto applicabile, anche la disposizione dell'art. 438, comma 6-ter.

In altre parole, qualora la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis (che stabilisce che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo), il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la diminuente ex art. 442, comma 2 c.p.p.; inoltre, in ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

Nel nuovo comma 2-bis è, poi, previsto che, l'imputato, se il giudice rigetta la richiesta condizionata di giudizio abbreviato (art. 438, comma 5), può, alla stessa udienza, chiedere:

  • il giudizio abbreviato incondizionato (art. 438, comma 1);
  • l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444;
  • la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis).

Se nessuna di queste richieste è accolta alcuna richiesta – aggiunge il comma 2-ter - il giudice per le indagini preliminari rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

c) Il legislatore delegato ha, infine, introdotto (art. 27, comma 1, lett. c) l'art. 458-bis, per disciplinare la richiesta di patteggiamento a seguito di decreto di giudizio immediato.

Il comma 1 stabilisce che il giudice per le indagini preliminari, quando è formulata richiesta di patteggiamento (art. 446 c.p.p.), fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

Il comma 2 prevede, poi, che l'imputato, in caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, può, nella stessa udienza, chiedere:

  • la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis);
  • il giudizio abbreviato (art. 438).

Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 458, vale a dire si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei già citati artt. 438, commi 3, 5 e 6-ter, nonché le disposizioni degli artt. 441 c.p.p. (procedimento), 441-bis c.p.p. (nuove contestazioni), 442 c.p.p. (decisione e diminuente) e 443 c.p.p. (appello); inoltre, nel caso di cui all'art. 441-bis, comma 4 c.p.p., il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

Infine, nel caso di rigetto delle richieste, si applica il sopra citato art. 458, comma 2-ter.

d) Va detto, per concludere, che il legislatore delegato (art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. 150) ha introdotto, con il nuovo art. 558-bis, il giudizio immediatoanche per i reati per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio.

In assenza di disposizioni in materia (fatto salvo l'art. 549 c.p.p.: «Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili»), la giurisprudenza aveva escluso l'applicabilità del giudizio immediato a tali reati (cfr., ad es., Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2010, n. 24170, Confl. comp. in proc. Seccia),

Questa giurisprudenza è, dunque, superata dal nuovo art. 558-bis che, al comma 1, prevede il giudizio immediato anche per i reati anzidetti, stabilendo che devono osservarsi le disposizioni degli articoli da 453 a 458 «in quanto compatibili».

In caso di decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554-bis c.p.p.