È inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna depositata a mezzo PEC
27 Dicembre 2022
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da una delle parti al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La parte ha proposto ricorso in cassazione, eccependo, tra i motivi della censura, la correttezza del deposito effettuato via PEC, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 (convertito con l. n. 221 del 2012).
La Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso, ritenendone infondati i motivi.
Oltre a evidenziare la tardività del ricorso proposto oltre il termine di 20 giorni stabilito per l'impugnazione del decreto di rigetto, la S.C. ha evidenziato le peculiarità del processo e dell'appello in sede penale in rapporto all'utilizzo di strumenti telematici.
Ha ribadito, infatti, che in sede penale è inammissibile il ricorso avverso provvedimento di revoca mediante l'uso della PEC, in quanto le disposizioni dell'art. 583 c.p.p. sono inderogabili e tassative.
È inammissibile, in particolare, l'opposizione a decreto penale di condanna tramite PEC, trattandosi di una modalità non consentita dalla legge, in assenza di una specifica norma processualpenalistica che consenta il deposito di atti in formato telematico. Alla posta elettronica certificata viene riconosciuto valore legale uguale a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 21056, Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2017, n. 50932).
In tal senso, non determina un mutamento nell'indirizzo ermeneutico l'introduzione della legislazione emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19 perché, oltre a essere stata introdotta successivamente al presente giudizio, essa ammette l'uso di strumenti informatici esclusivamente per le comunicazioni degli atti del giudice, né costituisce una deroga l'art. 83, comma 11, d.l. 17 marzo 2020, n.18 (convertito nella l. 24 aprile 2020, n. 27) che ammette tale possibilità solo per i ricorsi civili.
D'altro canto, la disciplina emergenziale successiva alla pandemia consente, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, l'utilizzo della PEC per gli atti di impugnazione sottoscritti digitalmente e trasmessi alla casella PEC del giudice competente, secondo il principio di conservazione d'efficacia, ma non sana l'inammissibilità delle impugnazioni illegittime proposte antecedentemente e per cui sono previste specifiche forme e modalità di presentazione, stante l'impossibilità di derogare le previsioni processuali generali.
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