È nulla la notifica del ricorso introduttivo di primo grado e dei successivi motivi aggiunti?

Redazione Scientifica
28 Dicembre 2022

È nulla la notifica del ricorso ad un ente pubblico ove effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso la propria sede legale.

La vicenda in commento trae origine da un ricorso per la riforma della sentenza del T.a.r. di annullamento di un provvedimento sanzionatorio adottato da un'Università, per violazione del contraddittorio, in considerazione della nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e dei successivi motivi aggiunti.

L' Università appellante ha contestato l'irregolare instaurazione del contraddittorio, in quanto gli atti sono stati notificati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, invece che presso la sede legale della medesima Università, e, pertanto, ha ritenuto nulla la notificazione e non si è costituita nel giudizio avanti al T.A.R., in virtù della facoltatività e non obbligatorietà del patrocinio erariale.

L'appellato ha eccepito che l'Università sarebbe domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, in subordine, che, la notificazione nulla sarebbe sanata per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, poiché l'amministrazione era a conoscenza dei ricorsi.

Con ordinanza cautelare, il collegio ha rigettato l'istanza di sospensione e con la pronuncia in commento ha accolto l'appello, annullando l'impugnata sentenza, con rinvio al primo giudice, ex art. 105 c.p.a., affinché ordini la rinnovazione della notifica fissando un termine perentorio.

In via preliminare, il collegio osserva che le Università non sono qualificabili come organi dello Stato, ma rientrano nel novero degli enti pubblici autonomi, per cui il patrocinio della difesa erariale è facoltativo e non obbligatorio, ai sensi deli artt. 43 e 45 del R.D. n. 1611 del 1933, e, dunque, non è applicabile il foro dello Stato e la domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato per la notificazione di atti e provvedimenti giudiziali.

Nel merito, in adesione all' orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione e in ossequio al principio della salvezza degli atti processuali, il collegio ha affermato che la notifica ad un Ente pubblico nei cui confronti non opera il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, ma quello facoltativo o autorizzato, costituisce un ipotesi di nullità e non di inesistenza, considerato che non può essere escluso qualsivoglia collegamento tra l'ente e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ne abbia il patrocinio facoltativo.

Pertanto, non potendosi escludere, nel caso in esame, qualsiasi collegamento tra l'Università e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la notifica del ricorso introduttivo di primo grado e dei successivi motivi aggiunti deve ritenersi nulla e non inesistente; soltanto laddove manchi del tutto la connessione tra l'Avvocatura dello Stato e l'Ente destinatario della notifica potrà configurarsi l'inesistenza della notificazione, come ad esempio, qualora l'amministrazione intimata sia un Ente locale.

Al riguardo, sulla scorta dell'orientamento del Consiglio di Stato, la notificazione non può essere ritenuta inesistente, qualora il procedimento di notifica si sia comunque perfezionato, configurando eventuali difformità rispetto al modello tipizzato dal legislatore ipotesi di nullità processuale, suscettibili di sanatoria, in via retroattiva, per effetto della costituzione della parte intimata.

Inoltre, se la notifica che pervenga all'Ente e non all'Avvocatura dello Stato che ne abbia il patrocinio obbligatorio è nulla, non può escludersi la medesima conclusione allorché nei casi di patrocinio facoltativo sia stato erroneamente notificato il ricorso all'Avvocatura dello Stato anziché presso la sede legale dell'Ente, tenuto conto che quest'ultimo può decidere di non avvalersi della difesa erariale soltanto con l'adozione di un'espressa e motivata delibera, in assenza della quale sarà rappresentato e difeso in giudizio proprio dall'Avvocatura dello Stato.

D'altra parte, sul piano delle ricadute processuali in caso di nullità, il giudizio in appello è rimesso al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., essendo possibile la rinnovazione della notificazione in conformità alla disciplina prevista dall'art. 44, comma 4, c.p.a. così come censurata dalla Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui subordinava la possibilità di rinnovazione della notifica nulla, in caso di mancata costituzione del soggetto intimato, all'assenza di una causa imputabile al notificante.

Successivamente, in relazione alla sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo il Collegio non ritiene che dalla mera conoscenza aliunde del ricorso possa conseguire alcun effetto sanate ex art. 156, comma 3, c.p.c., perché l'Università convenuta non si è costituita in giudizio, non potendo ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio processuale nel giudizio di primo grado.

Sulla base del prevalente orientamento giurisprudenziale, la sentenza in commento chiarisce che la notifica di un atto giudiziale non è finalizzata unicamente a portare a conoscenza del destinatario la domanda di controparte, ma anche a consentire al destinatario di potersi difendere in giudizio e compiere gli atti processuali necessari e successivi alla ricezione dell'atto tramessogli. Quindi, se la notifica è nulla, può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo solo se il destinatario abbia compiuto l'atto successivo che nella serie processuale rappresenta la conseguenza necessaria dell'atto viziato.