Sulla distinzione tra requisiti di partecipazione alla gara e requisiti di esecuzione dell'appalto

Redazione Scientifica
02 Gennaio 2023

La mancanza al momento di partecipazione alla gara dei requisiti di esecuzione, ove richiesti dalla lex specialis quali elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, comporta, rispettivamente, l'esclusione dalla stessa o la mancata assegnazione del punteggio premiale; se, invece, richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, il loro difetto rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario.

I requisiti di esecuzione costituiscono “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio” (Cons. Stato, V, 7-3-2022, n. 1617; Cons. Stato, V, 18-12-2017, n. 5929; V, 17-7-2018, n. 4390; V, 24-5-2017, n. 2433; V, 8-3-2017, n. 1094), ossia i “mezzi (strumenti, beni e attrezzature) necessari all'esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante” (Cons. Stato, V, 18-12-2020, n. 8159), in tal modo distinguendoli dai requisiti di partecipazione, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex art. 83 del d.lgs. n. 50/2016).

Mentre il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente fin dal momento di presentazione dell'offerta, i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 30-9-2020, n. 5740; 12-2-2020, n. 1071), ma ben possono essere essi considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali (cfr. Cons. Stato, V, 3-4-2019, n. 2190), più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, V, 25-3-2020, n. 2090).

Pertanto, ove richiesti dalla lex specialis quali elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione dalla stessa o la mancata assegnazione del punteggio premiale; se, invece, richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, il loro difetto rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario.

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