Il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello è disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p. e dall'art. 602, comma 1-bis, c.p.p. inseriti nel codice di rito nell'ambito delle modifiche apportate alla disciplina delle impugnazioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3 agosto 2017. Il concordato consente alle parti, prima che inizi il dibattimento in appello (o anche successivamente ex art. 602, comma 1-bis, c.p.p.), di accordarsi sui motivi di appello, rinunciando contestualmente alle altre censure avanzate con l'atto di impugnazione e, nel caso in cui i motivi sopravvissuti incidano sulla misura della stessa, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, indicano al giudice anche la nuova pena sulla quale sono d'accordo chiedendone l'accoglimento ...