Chiusura della fase prenotativa e ratifica dei pagamenti senza autorizzazione

La Redazione
04 Gennaio 2023

Un articolato provvedimento del Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII).

Nel momento in cui la fase prenotativa si chiude con il deposito di un ricorso per omologa di accordi di ristrutturazione, possono trovare applicazione le sole norme che regolano il procedimento finalizzato all'omologa di tali accordi, in quanto l'opzione di modificare il percorso verso il concordato preventivo è venuta meno.

Di conseguenza, afferma il tribunale, non è più necessario dotarsi di autorizzazione giudiziale in caso di domanda di ratifica di pagamenti già eseguiti in favore di creditori anteriori strategici e di autorizzazione all'esecuzione di ulteriori pagamenti, sempre nei confronti di tali creditori.

Questa autorizzazione è infatti necessaria, ai sensi dell'art. 100 CCII, se il debitore introduce domanda di concordato, ai sensi degli artt. 44 e 87 CCII ossia in forma prenotativa o piena, mentre non vi è norma analoga con riferimento alla domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione.