Sentenza con contenuto difforme da quello salvato dal Magistrato nella propria scrivania digitale

05 Gennaio 2023

Il Consiglio di Stato affronta la peculiare questione riguardante l'ipotesi in cui la sentenza pubblicata non coincida con quella salvata dal Magistrato nella propria scrivania telematica, in quanto generata in assenza della sua volontà, per effetto di un'anomalia del sistema informatico.
Massima

Tenuto conto di quanto precede, il Collegio rileva come risulti dalla attestazione rilasciata dalla s.p.a. Accenture - quale gestore del servizio - che la sentenza sia ‘apparente' perché generata dal sistema in assenza di almeno uno dei necessari presupposti minimi identificativi previsti dalla legge, e cioè dell'impulso volontario del Presidente, rileva la sussistenza del dovere della Sezione di definire il giudizio e ritiene di riportare la causa sul ruolo, previa effettuazione degli ulteriori seguenti accertamenti istruttori.

Il caso

L'ordinanza in esame si occupa dalla peculiare situazione, mai verificatasi in precedenza, venutasi a creare per effetto di un'anomalia del sistema informatico, che ha comportato la pubblicazione di una sentenza in assenza della specifica volontà del Presidente, del Consigliere Estensore e degli altri membri del Collegio e che, pertanto, è stata definita “apparente” dal Consiglio di Stato.

Più precisamente, a causa di un imprevedibile errore tecnico del sistema in uso ai magistrati, è stata presentata alla firma del Presidente una versione della sentenza diversa dall'ultima dallo stesso modificata e che, come tale, andava trasmessa nuovamente al Magistrato Relatore per l'apposizione della firma digitale e non, come invece accaduto, alla Segreteria per la pubblicazione.

La questione

La questione giuridica affrontata dall'ordinanza in commento sottende l'analisi dei presupposti indispensabili, richiesti dalla legge, per l'esistenza di una sentenza.

In particolare, la problematica implicitamente risolta dai giudici del Supremo Consesso concerne la possibilità di mantenere in vita un provvedimento giurisdizionale, quale appunto una sentenza, il cui contenuto sia difforme da quello del corrispondente file presente sulla scrivania telematica del Magistrato e la cui pubblicazione sia, dunque, avvenuta in assenza di specifica volontà del Collegio, a causa di un imprevedibile e singolare errore informatico del sistema in dotazione ai magistrati.

Le soluzioni giuridiche

Il Consiglio di Stato, nell'affrontare la peculiare situazione descritta, ha ritenuto che la sentenza erroneamente pubblicata in virtù di un'anomalia del sistema informatico e caratterizzata, pertanto, sia dalla mancanza del necessario impulso di volontà dei membri del Collegio, sia dalla difformità del proprio contenuto rispetto a quello del corrispondente file presente in archivio nella scrivania del Magistrato, debba definirsi “sentenza apparente” e, in quanto tale, insuscettibile di produrre effetti giuridici.

Per tale ragione, la conseguenza non può che essere la rimozione di tale pronuncia dal fascicolo informatico del giudizio, residuando in capo al Collegio il dovere di proseguire l'attività interlocutoria precedentemente avviata e, all'esito della stessa, di adottare il provvedimento decisorio effettivo.

L'elemento volontaristico rappresenta, infatti, uno degli elementi imprescindibili previsti dalla legge per l'esistenza del provvedimento, sicché, in sua assenza, questo si configura come meramente “apparente”.

Al contempo, avendo la pubblicazione della sentenza “apparente” ingenerato, seppur per breve tempo, un legittimo affidamento in capo alle parti, il Supremo Consesso si è preoccupato di attivare immediatamente il contraddittorio, fissando una camera di consiglio urgente e invitando le stesse a formulare le proprie osservazioni sul punto; per l'effetto, ha accolto la richiesta di disporre ulteriori approfonditi accertamenti istruttori, mediante le competenti strutture informatiche di cui si avvale l'Amministrazione della Giustizia, consentendo alle parti di avvalersi eventualmente di un proprio consulente informatico.

Osservazioni

L'ordinanza interlocutoria in commento si approccia ad una problematica del tutto nuova e singolare, in quanto determinata dal sempre più intenso processo di digitalizzazione e informatizzazione che ha interessato le Amministrazioni, in generale, e l'Apparato Giustizia, in particolare.

Il fondamentale ausilio generalmente fornito dagli strumenti telematici può, infatti, in alcune particolari occasioni, come in quella di specie, comportare la necessità di confrontarsi con problematiche giuridiche mai precedentemente affrontate.

Nel caso in esame, può ritenersi senz'altro condivisibile la soluzione adottata dal Consiglio di Stato poiché è evidente che non possano essere attribuiti effetti giuridici ad una sentenza, il cui contenuto sia difforme da quello salvato dal Magistrato nella propria scrivania digitale e che sia stata pubblicata in assenza di specifica volontà del Collegio, a causa di un mero errore del sistema informatico; la circostanza che tale provvedimento sia stato anche portato a conoscenza delle parti in causa non può, infatti, costituire ragione sufficiente per consentire allo stesso di definire la lite, dovendo il Collegio necessariamente proseguire l'attività interlocutoria avviata e adottare una sentenza che presenti i requisiti minimi previsti dal legislatore, in primis l'elemento volontaristico.

Inquadramenti