Nel caso in cui un'azienda, nei confronti della quale sia già stata dichiarata e aperta la procedura di liquidazione giudiziale (fallimento), venga poi interessata da verifica ispettiva relativamente a pendenze di lavoro, cosa accade? E chi è il destinatario del verbale ispettivo?
Durante l'iter della liquidazione giudiziale (fallimento) può accadere che gli ispettori, per eventuali necessità attinenti a crediti di lavoro o contributivi, inizino una attività di verifica e controllo.
Tale azione, in primo luogo, risulta legittima e quindi è ammessa anche nei confronti del soggetto fallito.
Per quanto attiene alle responsabilità personali in riferimento all'impiego di lavoratori, queste potranno interessare sia gli amministratori decaduti o il titolare dell'impresa per quanto attiene a illeciti avvenuti prima del fallimento, sia, successivamente al fallimento, lo stesso curatore che continui a esercitare l'attività dell'impresa.
In tal caso, poi, sarà da definire quale giudice abbia competenza: in caso di richieste di riqualificazione del rapporto di lavoro interverrà il giudice del lavoro, mentre per questioni economico-retributive attinenti a crediti di lavoro, il ricorso sarà attratto nella sfera di competenza del giudice Delegato.
Qualora, a seguito dealla procedura di controllo si riscontrino importi, a titolo di contributi o premi, omessi prima dell'apertura del fallimento, si seguirà l'ordinario iter di ammissione al passivo con presentazione dell'istanza al giudice delegato, per la verifica endofallimentare dei crediti, tramite concessionario o direttamente (in quanto l'Istituto conserva la titolarità del credito previdenziale azionato e può, quindi, agire dinanzi al giudice fallimentare).
Frequentemente, poi, le ispezioni successive rispetto alla dichiarazione di fallimento hanno ad oggetto l'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, il quale ha rappresentato una notevole complicazione nella gestione, da parte dei datori di lavoro di medie-grandi dimensioni, dell'indennità di cui all'art. 2120 c.c.
L'Inps, con il messaggio 9 luglio 2009, n. 15687, attinente all' "Erogazione diretta a carico del Fondo di Tesoreria, Accertamenti in casi di fallimento", ha evidenziato che, nel caso di insolvenza del datore di lavoro per fallimento, si può verificare la situazione di mancanza di flussi UniEmens che richiederanno l'intervento dell'organo ispettivo.