L'art. 2083 c.c. definisce i piccoli imprenditori: il coltivatore diretto del fondo; l'artigiano; il piccolo commerciante; coloro che esercitano un'attività professionale basata in prevalenza sul lavoro proprio e dei componenti familiari. Attraverso la Legge quadro, ovvero la Legge n. 443/1985, sono stati fissati i criteri per individuare quei piccoli imprenditori che svolgono l'attività nell'ambito dell'artigianato, indicando all'art. 2 della succitata Legge che "è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilià". L'elemento specifico che caratterizza l'impresa artigiana è la figura dell'artigiano, o più esattamente l'attività che quest'ultimo svolge. Infatti il suo intervento non è rivolto unicamente alla gestione dell'impresa, ma deve intervenire personalmente e prevalentemente nel processo produttivo. Questa definizione implicherebbe che l'artigiano non possa avvalersi né di dipendenti, né di macchinari per la produzione, instaurando una certa confusione tra imprenditore commerciale, ai sensi dell'art. 2195 c.c., ed artigiano. Per la precisa distinzione tra un tipo d'impresa e l'altro, la Legge n. 443/1985 ci viene in aiuto fissando dei limiti dimensionali ed un criterio che potremmo definire qualitativo di valutazione della prevalenza dell'attività manuale sulle macchine. Quindi, qualora l'impresa si avvalga di macchine per la produzione, deve comunque avvalersi dell'intervento manuale dell'artigiano, presupponendo l'ottenimento di un prodotto finito grazie all'inventiva dell'artigiano.