a) Valutazione preliminare.
La Corte è partita dal rilievo che, in base al diritto comunitario, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e integrale delle imposte ed, in particolare, dell'Iva, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (2).
b) Il principio di proporzionalità ed adeguatezza e l'art. 273 della direttiva Iva nell'interpretazione della CGUE.
Posta l'indicata premessa, la CGUE ha considerato che la previsione della responsabilità solidale a carico di persona estranea al rapporto di imposta è un meccanismo che contribuisce al recupero di importi Iva che non sono stati versati dalla società, soggetto passivo, assicurando l'esatta riscossione del tributo e/o evitando le evasioni, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 273, primo comma, della direttiva Iva.
Si tratta, dunque, di un meccanismo funzionale al rispetto dell'obbligo, che incombe su ogni Stato membro, di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel suo territorio e a combattere contro la frode, in linea con quanto previsto dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE (3).
La Corte ha precisato, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 273 della direttiva IVA, al di fuori dei limiti da esse fissati, non indicano né le condizioni né gli obblighi che gli Stati membri possono prevedere e conferiscono dunque a questi un margine discrezionale circa i mezzi idonei ad assicurare la riscossione integrale dell'IVA dovuta sul loro territorio e a evitare le evasioni.
Tuttavia, gli Stati sono tenuti a esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali e, tra essi, del principio di proporzionalità (4), ovverosia facendo ricorso a strumenti che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l'obiettivo perseguito dal diritto nazionale, arrechino il minor pregiudizio possibile agli obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa di riferimento dell'Unione.
Pertanto, anche se è legittimo che i provvedimenti adottati dagli Stati membri tendano a preservare il più efficacemente possibile i diritti dell'Erario, essi non devono eccedere quanto è necessario a tal fine (5).
Al riguardo, la CGUE, in precedenti decisioni, ha già affermato che provvedimenti nazionali che diano luogo, di fatto, a un sistema di responsabilità solidale oggettiva eccedono quanto è necessario per preservare i diritti dell'Erario (6).
Il far ricadere la responsabilità del pagamento dell'imposta su un soggetto diverso dal debitore, senza che possa sottrarvisi fornendo la prova di essere completamente estraneo alla condotta illecita deve, pertanto, essere ritenuto incompatibile con il principio di proporzionalità.
Risulterebbe, infatti, chiaramente sproporzionato imputare, in modo incondizionato, a tale soggetto i mancati introiti fiscali causati dal comportamento di un terzo sul quale egli non ha alcuna influenza.
In particolare, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte nella decisione in esame, sebbene spetti agli Stati membri specificare le circostanze particolari in cui una persona, diversa dal debitore dell'imposta, possa essere considerata responsabile in solido con quest'ultimo del pagamento dell'imposta dovuta, l'esercizio di tale facoltà deve essere giustificato dai rapporti di fatto o giuridici che intercorrono tra i soggetti obbligati, dovendosi considerare se il soggetto diverso dal debitore di imposta abbia o meno agito secondo buona fede e con la diligenza necessaria, tanto da escludere la sua partecipazione ad un abuso o a un'evasione.
c) La soluzione del caso di specie.
Prima questione pregiudiziale.
Con la prima questione il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 273 della direttiva IVA e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale per i debiti IVA di una persona giuridica nelle seguenti circostanze:
– la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa;
– la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato;
– gli atti compiuti in malafede hanno avuto l'effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l'IVA di cui è debitrice;
– a responsabilità solidale è limitata all'importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e
– tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti.
In dissenso dalle conclusioni dell'Avvocato generale, nel caso di specie, la CGEU ha ritenuto che sia compatibile con la disciplina comunitaria la previsione, quale quella del diritto bulgaro, della responsabilità solidale dell'amministratore, che abbia avuto una condotta pregiudizievole per la società, determinando in tal modo l'omesso pagamento dell'IVA dovuta all'Erario (7).
Alle riportate conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal rilievo che <<un meccanismo di responsabilità solidale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non eccede quanto è necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione.
Più precisamente, tenuto conto delle sue caratteristiche, un tale meccanismo non può essere assimilato ad un sistema di responsabilità solidale oggettiva, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 74 a 76 della presente sentenza, che sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità.
In primo luogo, la persona designata come responsabile in solido deve avere la qualità di amministratore o di membro di un organo amministrativo della persona giuridica debitrice degli importi IVA non versati, e può quindi essere considerata come partecipante all'adozione di decisioni in seno a quest'ultima.
In secondo luogo, la persona designata come responsabile in solido deve aver effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, o deve aver ceduto l'integralità o una parte di tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato.
In terzo luogo, deve sussistere un nesso di causalità tra gli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido e l'incapacità in cui si trova la persona giuridica di pagare l'IVA di cui è debitrice.
In quarto luogo, la portata della responsabilità solidale è limitata alla riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti commessi in malafede.
Infine, e in quinto luogo, tale responsabilità sussiste solo in via subordinata, qualora risulti impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti" (8).
La CGUE ritiene, dunque, che un meccanismo di responsabilità solidale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contribuisca al recupero degli importi IVA, che non sono stati versati da una persona giuridica soggetto passivo nei termini imperativi stabiliti dalle disposizioni della direttiva IVA, assicurando l'esatta riscossione dell'IVA e/o ed evitando le evasioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 273, primo comma, della direttiva IVA e dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE.
Pertanto, secondo la Corte, un siffatto meccanismo rientra, in linea di principio, nel margine discrezionale di cui godono gli Stati membri nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 273 della direttiva IVA e non eccede quanto è necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione.
Seconda questione pregiudiziale.
Con la seconda questione il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 273 della direttiva IVA e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale, come quello in precedenza descritto, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla persona giuridica a causa del mancato pagamento dell'IVA entro i termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale direttiva.
Il meccanismo di responsabilità solidale in esame è, di per se', limitato all'importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede.
Tuttavia, la normativa bulgara prevede che il recupero di imposte non pagate entro i termini previsti sia maggiorato degli interessi e il giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE se tale dispositivo possa essere applicato in via accessoria alla responsabilità solidale.
Al riguardo la Corte ha dichiarato che tali maggiorazioni possono costituire una sanzione adeguata in caso di tardivo pagamento, purché essa non ecceda quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo, consistente nell'assicurare l'esatta riscossione dell'Iva.
Ciò in quanto la riscossione di interessi moratori consente di compensare il pregiudizio causato all'erario dall'indisponibilità dell'imposta dalla data di scadenza del pagamento fino alla data del versamento, al tempo stesso incentivando il rispetto dei termini stabiliti dalle disposizioni della direttiva Iva (o l'effettuazione del versamento il più rapidamente possibile dopo il superamento degli stessi) e contribuendo in tal modo alla lotta contro il mancato versamento, entro i termini stabiliti, dell'Iva dichiarata.
L'estensione della responsabilità solidale alla riscossione degli interessi moratori è, dunque, coerente con l'obbligo incombente sugli Stati membri, in forza dell'articolo 273 della direttiva Iva e dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, di adottare tutte le misure legislative e amministrative, idonee a garantire la riscossione integrale dell'imposta nei rispettivi territori e a combattere l'evasione.
Inoltre, l'inclusione di interessi moratori in un meccanismo di responsabilità solidale, è conforme al principio di proporzionalità, in quanto dovuti dalla persona giuridica debitrice a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido.