La liquidazione del danno non patrimoniale in forma di rendita dopo Cass. n. 31574/2022
10 Gennaio 2023
Introduzione
Oggetto di analisi delle seguenti riflessioni è una sentenza che ha fatto e farà molto discutere, la sentenza n. 31574/2022 della Terza Sezione Civile della Suprema Corte, che è la prima sentenza in cui la Corte di Cassazione a riconoscere espressamente la possibilità di liquidare in forma di rendita il risarcimento del danno non patrimoniale.
Quasi tutte le sentenze più importanti in materia di danno alla salute degli ultimi dieci anni portano la firma del dott. Marco Rossetti. Questa pronuncia, apparentemente, ha la firma di un diverso estensore, sempre della III Sezione, ma se andiamo a leggerne con attenzione le motivazioni, scopriamo che esse sono l'esatta copia di dieci pagine, dalla 707 alla 717, del testo “Il Danno alla Salute” edito da Cedam, proprio del dott. Marco Rossetti. Iniziamo dall'analisi del fatto storico. Qual è l'oggetto di questo procedimento? Il fatto
Il 4 giugno 2008 gli attori avevano portato il bambino, di pochi mesi, che da alcuni giorni presentava un pianto continuo, al P.S. dell'Ospedale di XXX, ove era in servizio Tizio, il quale lo aveva dimesso dopo aver effettuato una radiografia, ipotizzando una coxalgia e prescrivendo la somministrazione di un antinfiammatorio.
Il giorno seguente il minore fu riportato al P.S. (ove era nuovamente in servizio Tizio) e, a seguito di analisi del sangue, ne venne disposto il trasferimento nel reparto di pediatria, ove veniva intubato, essendo stata rilevata la presenza di pneumococco; la successiva diagnosi fu di meningoencefalite grave, con presenza di lesioni focali multiple sia del tronco encefalico che a livello degli emisferi cerebrali.
La consulenza tecnica esperita in sede di ATP attestò l'imperizia, l'imprudenza e la negligenza di Tizio. Successivamente, venne accertato che quest'ultimo, pur prestando servizio presso il pronto soccorso pediatrico, non era un medico.
In esito al processo di primo grado, veniva riconosciuto un risarcimento di oltre un milione di euro in favore dei genitori, sia in proprio, sia quali legali rappresentanti del minore, ma in Corte d'Appello la sentenza veniva riformata nella misura in cui il danno non patrimoniale veniva liquidato non più in forma di risarcimento una tantum, ma in forma di rendita vitalizia.
La Corte d'Appello motivava questa scelta sostenendo che, data l'impossibilità di stabilire in modo oggettivo una durata presumibile della vita del minore, la rendita vitalizia fosse la misura meglio rispondente alle concrete esigenze del danneggiato.
Quindi, la ragione principale a monte di questa scelta era dovuta alla presunzione che questo bambino, a causa della gravissima patologia da cui era affetto, potesse non raggiungere la durata della vita media, avendo una prognosi quo ad vitam molto breve.
Pertanto, per evitare che ci fosse un risarcimento di entità non correlata alla reale sopravvivenza del minore, si propendeva per il riconoscimento di una rendita con contestuale stipula di una polizza fidejussoria a garanzia, a carico dell'assicurazione dell'azienda ospedaliera.
La Corte di Cassazione viene dunque chiamata a pronunciarsi in ordine a questa decisione, giacché la sentenza viene impugnata sia dalla compagnia di assicurazione, sia dagli attori – genitori del bambino – i quali, principalmente, contestano la scelta di liquidare il risarcimento in forma di rendita.
In tale occasione, tuttavia, la Corte di Cassazione non si limita a pronunciarsi sul caso di specie, ma articola una premessa di ordine generale in cui afferma categoricamente che la rendita vitalizia deve essere considerata una scelta d'elezione per il danno grave alla persona.
L'universo del danno grave alla persona rappresenta (dovrebbe rappresentare) il terreno d'elezione per un risarcimento in forma di rendita - l'unico che consenta di considerare adeguatamente, sotto molteplici aspetti, tra cui quello dell'effettività della tutela e della giustizia della decisione - l'evoluzione diacronica della malattia (ovvero la sua guarigione, se possibile), così che l'antinomia tra l'astratta efficacia di tale strumento risarcitorio e la sua (mancata) applicazione in concreto appare segnata, in premessa, da una sorta di sostanziale quanto non giustificabile «diffidenza» nei suoi confronti.
Orbene, qual è il principale tema che la Cassazione ha dovuto affrontare? Quello della volontà del danneggiato. Tanto perché, non solo la scelta della liquidazione in forma di rendita è stata nei fatti impugnata dai genitori del minore danneggiato, ma è stata altresì criticata aspramente dagli stessi attori, che si sono spinti a definire questa scelta immorale, giacché non solo da loro non richiesta, ma, al contrario, espressamente vituperata.
Ha ritenuto la Cassazione, tuttavia, che la volontà del danneggiato non rilevi in tale frangente, perché l'art. 2057 c.c. parla di un potere del giudicedi liquidare in forma di rendita, e questo potere non sarebbe vincolato alla volontà della parte.
Il Giudice, in altre parole, avrà sempre facoltà di optare per la rendita vitalizia quale modalità di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale per macrolesione, anche nel caso in cui la parte danneggiata non ne abbia fatto specifica richiesta, e finanche se la parte stessa si sia espressamente opposta a tale modalità di liquidazione.
È categorica sul punto la Suprema Corte, affermando che la volontà del danneggiato non possa e non debba influenzare la scelta del giudice.
Altro tema di discussione è se e come la forma di liquidazione in parola risponda alle concrete esigenze di giustizia in favore del danneggiato. La Cassazione ritiene che la rendita, più di ogni altro espediente risarcitorio, consenta di riparare il pregiudizio derivante da un grave danno alla salute, cogliendo appieno la proiezione diacronica di tutte le componenti del danno, che di giorno in giorno il danneggiato va a subire.
Questo è un aspetto molto importante, l'idea del danno che viene subìto di giorno in giorno, e che pertanto di giorno in giorno, per equivalente, viene risarcito.
Quindi, afferma la Suprema Corte, il giudice non si deve preoccupare di quale sarà l'effettiva sopravvivenza del danneggiato, perché occorre comunque calcolare il valore tabellare per una persona di quell'età e con quel grave danno biologico, salvo poi dividere l'ammontare giorno per giorno o mese per mese in forma di rendita. Così facendo, il danneggiato andrà a percepire esattamente e di volta in volta il corrispettivo del suo quotidiano patimento.
La tesi sostenuta è che, trattandosi di danno permanente, esso venga a manifestarsi in maniera continua e costante giorno per giorno, e quindi, nella stessa misura, possa essere risarcito.
Terzo punto di motivazione che sorregge la scelta della rendita è la prevenzione dello sperpero dell'ammontare risarcitorio, da parte del genitore o del tutore, qualora unitariamente liquidato. Secondo la Cassazione, infatti, il giudice deve perseguire un concetto alto di giustizia della decisione, per cui non solo deve liquidare una somma giusta, ma è importante anche verificare che questa somma venga spesa per i fini per cui è stata erogata.
In casi di grave danno, dice la Cassazione, sussiste il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare colpevolmente o incolpevolmente dispersi, in tutto o in parte, per malafede o per semplice inesperienza, per mano dei familiari del soggetto leso.
Qui viene scavalcato il potere del soggetto che giuridicamente è chiamato a tutelare i diritti del danneggiato (un genitore o un tutore) e, in caso di liquidazione di somme molto ingenti (qui parlavamo di oltre un milione di euro), il giudice può esercitare il potere di optare per la rendita, quale soluzione migliore per la tutela degli interessi del danneggiato.
Addirittura, vengono elencate nella sentenza in esame delle categorie di soggetti fragili o socialmente deboli – i disabili mentali o i macrolesi o i richiedenti asilo – i quali, pur conservando la propria capacità di intendere e volere, vengono ritenuti non idonei, per le loro condizioni socio-economiche, a gestire ingenti patrimoni.
Questa pronuncia ha sùbito scatenato molti dibattiti ed attratto molte critiche, perché, oggettivamente, questo potere del giudice che soverchia la volontà del danneggiato e di chi per legge deve tutelarne gli interessi, fa inevitabilmente discutere.
Vediamo le principali critiche mosse alla sentenza. Sono sei, le elenchiamo brevemente e poi le approfondiremo una per una. 1. Il contrasto con la giurisprudenza in tema di premorienza 2. La nascita e la ratio dell'articolo 2057 c.c. 3. Un possibile contrasto con l'articolo 1197 c.c. 4. Un possibile contrasto con gli articoli a tutela del minore o dell'interdetto, 321, 333 e 410 c.c. 5. Un contrasto con i criteri del calcolo del danno da premorienza 6. Un possibile contrasto con la stessa ragione e funzione del risarcimento del danno non patrimoniale. Primo punto di critica: La valutazione medico-legale della premorienza
Elemento di motivazione della Corte d'Appello confermato in pieno dalla Corte di Cassazione è: “Considerata l'impossibilità di stabilire in modo oggettivo una durata presumibile della vita del minore”.
Quindi, la scelta della rendita viene operata perché non si potrebbe determinare con certezza un quantum di sopravvivenza. Sappiamo che il danneggiato non potrà vivere a lungo, e, per evitare che ci siano degli esborsi di denaro eccessivi perché parametrati ad una sopravvivenza solo ipotetica e non effettiva, il giudice opta la rendita vita natural durante.
Ma questa motivazione appare in contrasto con quanto riconosciuto dalla stessa III Sezione della Suprema Corte, relatore sempre dott. Rossetti, in una recente sentenza del 2021, la n. 26118. In tale pronuncia, la Cassazione afferma espressamente che bisogna invece valutare, in caso di rischio di premorienza, quali possano essere le aspettative di vita concrete del danneggiato.
«Se il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell'avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale.
Se dunque il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidazione del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della (minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente; e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta.
Può accadere tuttavia che il rischio latente non sia stato tenuto in conto del grado percentuale di invalidità permanente: vuoi perché non contemplato dal barème utilizzato nel caso concreto; vuoi per maltalento del medico-legale. In tal caso del pregiudizio in esame dovrà tener conto il giudice, maggiorando la liquidazione in via equitativa: e nell'ambito di questa liquidazione equitativa non gli sarà certo vietato scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media nazionale, invece che alla speranza di vita del caso concreto.» (Cass. civ. Sez. III, 27 settembre 2021, n. 26118).
Quindi, apprendiamo dalla suddetta pronuncia che – grazie a questi correttivi operati o dal barème del caso, o dal giudice mediante una fictio improntata all'equità – la premorienza ed il suo impatto sul risarcimento possono efficacemente essere individuati ed opportunamente considerati. Non è vero, pertanto, che determinare la premorienza sia impossibile e che in taluni casi si debba necessariamente fare ricorso alla liquidazione in forma di rendita vitalizia. Secondo punto di critica: sulle “reali intenzioni” dell'articolo 2057 c.c.
L'art. 2057 c.c. è quell'articolo del Codice civile che riconosce espressamente la possibilità del giudice di liquidare il danno permanente in forma di rendita. Si basa su questa disposizione il giudizio della Cassazione secondo cui tale norma legittimerebbe l'opzione della rendita vitalizia quale modalità di erogazione del risarcimento del danno non patrimoniale.
Ora, qual è però il contesto normativo che la Cassazione non va a considerare adeguatamente? L'art. 2057 del Codice civile del 1942 venne concepito in un momento in cui, nel nostro ordinamento giuridico, il danno risarcibile era esclusivamente il danno patrimoniale. Nella relazione del Ministro al codice del '42 è chiarito che questa forma di liquidazione in rendita deve essere concessa nei casi in cui vi sia stata una soppressione o menomazione di attività del soggetto destinata presumibilmente a procacciargli i beni di sussistenza. Quindi, in tale norma si legittima pacificamente il giudice a poter liquidare in forma di rendita vitalizia il risarcimento del solo danno patrimoniale.
Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942: «Al pari del creditore nelle obbligazioni ex contractu, il danneggiato, in quelle per fatto illecito, ha diritto innanzi tutto alla reintegrazione in forma specifica della situazione patrimoniale anteriore: questa norma è consacrata nel primo comma dell'art. 2058 del c.c. Peraltro, in omaggio al principio immanente di solidarietà, che impone in ogni campo la considerazione corporativa degli interessi delle parti in conflitto e di quelli preminenti della collettività (n. 558), si è stabilito nel secondo comma che il giudice possa, alla reintegrazione in forma specifica, sostituire il risarcimento per equivalente economico, se la prima sia eccessivamente onerosa per il debitore o, s'intende, sia contraria alle esigenze dell'economia nazionale. Al dovere primario di riparare in natura il danno illecitamente cagionato si può collegare anche il disposto dell'art. 2057 del c.c.,secondo il quale al danno permanente che consiste nella soppressione o nella menomazione di attività del soggetto destinata presumibilmente a procacciargli i mezzi di sussistenza, può farsi corrispondere l'assegnazione di una rendita vitalizia: questa norma fa meglio aderire la misura del risarcimento alla natura e alla durata del danno, che nei casi suddetti è continuativo.»
Anche nella giurisprudenza successiva al '42 siamo ben lontani dal riconoscere un danno non patrimoniale come oggi lo riconosciamo. «La liquidazione del danno sofferto dalla persona fisica a seguito fatto illecito del terzo deve essere calcolata in concreto con riferimento alla diminuzione della capacità lavorativa dell'individuo e in relazione all'attività da lui esercitata, e non già in astratto in base alle caratteristiche obiettive dei postumi» (Corte Appello di Genova 31 marzo 1950).
Il punto qual è? Una norma espressamente articolata dal legislatore per disciplinare un dato tipo di danno, il danno patrimoniale, può essere oggi utilizzata per una categoria ontologicamente diversa, quella del danno non patrimoniale, senza passare da un apposito vaglio del legislatore stesso?
Questo assunto sembra un po' azzardato da sostenere, perché le complessità che porta con sé questa decisione sono tutte legate alla natura non patrimoniale del danno, effettivamente ben diversa da quella del danno patrimoniale, in relazione al quale potrebbe semmai operarsi una similitudine tra la cadenza mensile con cui viene erogato lo stipendio (poi perduto a causa del fatto illecito) e la cadenza sempre mensile con cui viene erogata la rendita vitalizia.
Mentre in relazione al danno patrimoniale, questo meccanismo che giustifica e ha sempre giustificato l'applicazione dell'art. 2057 c.c., appare francamente inaccettabile, e forzata l'automatica estensione del dettato della medesima norma in caso di danno non patrimoniale, in assenza di un necessario riconoscimento di legge. Il possibile contrasto con l'art. 1197 c.c.
Quanto a questo profilo di criticità, il focus è sulla volontà del danneggiato. Ricordiamo il relativo passaggio della motivazione: “quand'anche abbia espressamente dichiarato di rifiutare tale forma di liquidazione, sarà sempre in facoltà del giudice provvedere in tal senso”.
Perché ci può essere un contrasto con l'art. 1197 c.c.? Perché l'art. 1197 c.c., che ha come titolo “Prestazione in luogo dell'adempimento”, dice espressamente che il debitore non può liberarsi dalla sua obbligazione prestando una prestazione di adempimento diversa, salvo che il creditore consenta.
Questo articolo è stato applicato negli anni anche a delle datio in solutum come ad esempio l'assegno, quindi delle forme di pagamento sempre in unica soluzione, ma diverse dal pagamento in contanti. Quindi, nel caso del pagamento in forma di rendita, essendo questa una forma di adempimento ontologicamente diversa dal pagamento in unica soluzione, sostenere che il giudice possa, senza essere espressamente autorizzato dal Codice, superare la regola generale prevista in materia di obbligazioni, appare un travalicamento del potere giudiziario su quello legislativo.
Lo ripetiamo, l'art. 2057 c.c. stabilisce semplicemente che il giudice possa utilizzare la liquidazione in forma di rendita, ma non prevede in alcun modo che possa farlo ove manchi una richiesta o una volontà del creditore. Le procedure previste per la responsabilità del genitore o del tutore
Altro punto in discussione è quello della possibile “malafede o inesperienza del genitore o del tutore”. Questi soggetti, che potrebbero non saper gestire grossi importi risarcitori, rischiando pertanto di sperperarli, di consumarli, e di non perseguire l'interesse del loro tutelato, possono essere scavalcati, di fatto, dal giudice, e privati sostanzialmente dei loro poteri di gestio mediante il riconoscimento di una rendita vitalizia? Soffermiamoci sui profili di responsabilità di genitori e tutori.
La possibilità che il genitore o il tutore possano non adempiere ai loro doveri e non fare gli interessi del minore sotto la loro tutela o dell'interdetto, è ipotesi che viene contemplata nel nostro ordinamento.
Ci sono delle norme che prevedono espressamente quale procedura seguire in questi casi. L'art. 321 c.c., ad esempio, parla espressamente della nomina di un curatore speciale nei casi in cui i genitori non vogliano o non sappiano adempiere al loro incarico. In questo caso gli atti vengono trasmessi al Tribunale nella persona del giudice tutelare, che deve prendere provvedimenti.
Può fissare un'udienza per sentire i genitori, può sentire anche altre persone, vi è una procedura da seguire. La stessa cosa avviene, secondo l'art. 333 c.c., quando vi sia una condotta pregiudizievole ai figli, o secondo l'art. 384 c.c., quando la condotta pregiudizievole venga posta in essere dal tutore. In questo caso è prevista una rimozione o una sospensione del tutore.
Quindi c'è tutta una serie di procedure a tutela dei diritti delle parti in causa, sia dei danneggiati, sia dei minori, sia degli interdetti, sia dei soggetti a cui venga tolto un potere a fronte di una loro fragilità. Nel caso della sentenza in commento, invece, protocolli normativi e regole vengono cancellati con un colpo di spugna, ed il mero sospetto del Giudice che un ammontare risarcitorio molto ingente possa non essere validamente amministrato dai genitori o dal tutore del danneggiato – non sulla scorta di un'istruttoria ad hoc ad opera del Giudice Tutelare, ma sulla base dei soli atti presenti nel suo fascicolo – lo legittima ad ignorare la rete normativa a tutela del patrimonio del danneggiato, e a propendere senza indugio per la liquidazione del risarcimento in forma di rendita vitalizia. Il danno non è una funzione costante nel tempo
Altra critica alla sentenza in esame è quella relativa al concetto del danno subìto giorno per giorno. Il concetto alla base della pronuncia della Suprema Corte è il seguente: poiché il danneggiato patisce un danno permanente e lo subisce giorno per giorno, è giusto che egli abbia un risarcimento ripartito giorno per giorno, quindi uguale per ogni giorno, così come è uguale il danno che patisce per ogni giorno. Anche qui ci troviamo in contrasto con un criterio, quello della natura del danno, che si ritiene non sia una funzione costante nel tempo.
Questo concetto noi lo troviamo nei criteri di liquidazione del danno intermittente o da premorienza. Premettiamo che su questo tema vi è una confusione enorme. Al momento vengono riconosciuti dalla stessa giurisprudenza almeno cinque diverse metodologie di liquidazione del danno da premorienza, quel danno di carattere permanente che viene subìto solo per un lasso di tempo determinato (di effettiva sopravvivenza) e non per il tempo pari alla vita media del soggetto.
Il riferimento alla funzione non costante nel tempo l'abbiamo nelle tabelle di Roma, che appunto dicono che il danno non è una funzione costante e crescente col tempo; quindi, non si acquisisce omogeneamente giorno per giorno.
Anche le tabelle di Milano del 2018, pur utilizzando dei sistemi diversi per la liquidazione del danno da premorienza, si basano sul concetto che il danno non venga subìto costantemente nel tempo, in pari misura, giorno per giorno.
La stessa Cassazione Civile con la sentenza n. 41933/2021, pur avendo bocciato il sistema di liquidazione del danno da premorienza proposto dal Tribunale di Milano, non ha cassato in toto questo principio, anzi, per quanto riguarda il danno morale ha riconosciuto che, data la capacità dell'essere umano di adattarsi anche alle più gravi perdite, è ben ipotizzabile un iniziale picco sofferenziale nell'immediatezza del danno subìto, ed una progressiva decrescita del pathos negli anni successivi.
Possiamo da ciò ragionevolmente desumere che il danno non viene sofferto in maniera costante giorno per giorno, e pertanto la rendita, con la sua erogazione fissa ed omogenea ogni singolo giorno (rectius mese), non è strumento idoneo ad assicurare un risarcimento realmente aderente alla mutevole evoluzione della percezione del danno subìto dal soggetto leso.
Ergo, optando per la liquidazione in forma di rendita vitalizia mediante importi mensili di identico importo, il giudice non andrà a risarcire l'esatto danno che il danneggiato patisce un mese dopo l'altro, perché ciascun mese, nell'umano sentire, non sarà mai uguale ad un altro. Conclusioni. La funzione consolatoria del risarcimento del danno
Ultima critica, che riteniamo sia la più importante, è il contrasto con la stessa funzione del risarcimento del danno.
Anche qui notiamo un contrasto nelle stesse parole e tesi del dott. Rossetti nel testo Danno alla Salute, dove viene riconosciuto che sicuramente la funzione del risarcimento del danno non è sanzionatoria nel nostro ordinamento, e in caso di danno alla salute non può dirsi neanche restitutoria, perché non è possibile restituire una funzione biologica ormai perduta, o una persona cara che non è più.
Quindi, deve ritenersi corretto affermare che la giusta funzione del risarcimento del danno è una funzione consolatoria. Il risarcimento ha una natura satisfattiva, chi ha perso qualcosa che non può in alcun modo recuperare, deve ottenere un altro bene, inevitabilmente di natura economica, che va in qualche maniera ad alleviarne la perdita, rendendo soddisfacente e ristoratore il risarcimento ottenuto.
Secondo Franzoni, (Il danno risarcibile, Milano, 2010, che richiama a sostegno Cass. Civ. 4947/1985), il risarcimento ha lo scopo di garantire al danneggiato utilità sostitutive capaci di creare condizioni alternative a quelle pregiudicate dal fatto illecito.
E qui si radica la principale critica alla sentenza in commento. Chi abbia subito un danno non patrimoniale, ha patito una grave sofferenza e deve ricavare un beneficio di pari livello, ma ciò che può consolare e regalare soddisfazione a quell'individuo è qualcosa di assolutamente soggettivo.
C'è chi può ricavare una soddisfazione sostenendo una spesa ingentissima in un lasso di tempo molto breve. Quindi, a fronte di una sofferenza che perdurerà all'incirca 30 anni, perché, ad esempio, il danneggiato non potrà mai più giocare a tennis, egli potrebbe sentirsi ristorato e consolato facendo un viaggio di una settimana dall'altra parte del mondo, concedendosi un'esperienza di forte impatto benefico, che compensi la forzosa definitiva rinuncia al suo sport del cuore.
In questo si ritiene consista la più grave criticità della liquidazione del danno non patrimoniale in rispetto a cosa sia davvero ristorativo, consolatorio e compensativo per sé stesso come singolo ed unico individuo.
Non si può prescindere dalla volontà del danneggiato, perché è il solo danneggiato che sa (o chi tutela i suoi diritti fino a sospensione o revoca di quel potere) cosa possa davvero consolare la perdita subìta. Né la controparte, né il giudice possono, e neanche devono, andare a indagare su come può il danneggiato soddisfare il suo giusto diritto al benessere, compromesso dal danno patito.
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