Conversione del decreto "antirave": ecco la nuova disciplina transitoria in vista dell'istituzione del PPT
09 Gennaio 2023
Introduzione
La legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, noto come decreto “Rave party”, è stata l'occasione per una serie di interventi normativi tesi ad introdurre una più completa disciplina transitoria per l'applicazione delle norme contenute nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha riformato il codice penale e quello di procedura penale sotto diversi aspetti.
In questo contesto, l'art. 5-quater della legge n. 199 del 2022 di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha modificato l'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, recante le “Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico”, ed ha aggiunto ulteriori commi alla medesima disposizione.
Con questo intervento, il legislatore, in attesa dell'istituzione del processo penale telematico, ha permesso il deposito dell'atto d'impugnazione da parte di persona che si trova all'estero presso l'agente consolare ed ha riprodotto la disciplina concernente il deposito degli atti nel portale dei servizi telematici prevista dalla normativa emergenziale (art. 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Il successivo art. 5-quinquies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, n. 162, previsto sempre dalla legge di conversione n. 199 del 2022, poi, ha introdotto anche l'art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, intitolato “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”.
Questa norma permette il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per tutti gli atti processuali diversi da quelli per i quali si deve ricorrere esclusivamente al deposito nel portale del processo penale (cioè, quelli previsti dall'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 e quelli indicati ex art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150 del 2022) fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico (e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito telematico degli atti previsto dall'art. 111-bis c.p.p.).
L'art. 5-quater della legge n. 199 del 2022 di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha modificato l'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, recante “Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico”, ed ha aggiunto ulteriori commi alla medesima disposizione.
Un primo intervento normativo consiste nell'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina le modalità di deposito dell'atto d'impugnazione da parte di persona che si trova all'estero.
Per comprendere il senso della modifica normativa, occorre premettere l'art. 98, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 150 del 2022, ha disposto l'abrogazione dell'art. 582, comma 2, c.p.p. (norma che consentiva alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero) e dell'art. 583 c.p.p. (che permetteva la spedizione dell'impugnazione con telegramma o con lettera raccomandata).
Ne consegue che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - e dunque dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 convertito nella legge n. 199 del 2022 - non è più consentito:
L'art. 33, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2022, che regola la presentazione dell'impugnazione, poi, ha modificato l'art. 582, comma 1, c.p.p. ed ha aggiunto, nella stessa norma, il comma 1-bis in modo da coordinare la previsione codicistica con le modifiche intervenute nella disciplina del deposito degli atti. Per effetto di queste riforme è stata introdotta una distinzione a seconda che l'impugnazione sia proposta dalla parte personalmente o dai difensori, prevedendo l'uso facoltativo delle modalità telematiche solo nel primo caso, mentre nel secondo è obbligatorio. In tal modo, è stato operato il raccordo con quanto previsto, in materia di deposito telematico, dal nuovo art. 111-bis c.p.p., anch'esso introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, che, nell'ambito dell'istituzionalizzazione del processo penale telematico, prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti del procedimento penale.
In forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022, in particolare ai commi 4 e 5, tuttavia, le nuove disposizioni sul deposito telematico degli atti di impugnazione dell'art. 582, commi 1 e 1-bis, c.p.p. troveranno applicazione a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 87, che dovrà intervenire entro il 31 dicembre 2023 (ovvero troveranno applicazione sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati).
L'abrogazione dell'art. 582, comma 2, e dell'art. 583 c.p.p., invece, è immediatamente conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022.
Dal 30 dicembre 2022, pertanto, si poteva venire a creare un vuoto normativo in merito alla presentazione a cura della parte dell'impugnazione all'estero: non sarebbe stato più possibile presentare l'atto davanti all'agente consolare; non sarebbe stato ancora possibile impiegare i mezzi telematici per detta presentazione.
Si è ritenuto opportuno, quindi, in attesa della attuazione del processo penale telematico, dettare una specifica disciplina per le modalità di deposito dell'atto d'impugnazione da parte del soggetto che si trovi all'estero.
Con la legge di conversione del decreto-legge citato in precedenza, dunque, è stato introdotto un nuovo periodo al comma 6 dell'art. 87, con il quale è stato consentito, sino all'attuazione del deposito con modalità telematiche di cui all'art. 111-bis c.p.p., il deposito dell'atto di impugnazione presso l'agente consolare ad opera delle sole parti che si trovano all'estero.
In mancanza dell'intervento normativo in esame, si ribadisce, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, si sarebbe determinata una situazione per la quale la parte che si trova all'estero non avrebbe potuto più presentare l'impugnazione presso l'agente consolare, né spedirlo con raccomandata o con telegramma, essendo stato abrogato l'art. 583 c.p.p., mentre il deposito telematico non è ancora possibile.
Una analoga prerogativa, invece, non è stata riconosciuta ai difensori perché, come si vedrà nel prosieguo, essi possono avvalersi del deposito dell'impugnazione a mezzo PEC in virtù del nuovo art. 87-bis del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla stessa legge di conversione del decreto-legge citato. La proroga della disciplina del deposito degli atti nel portale del processo
Il secondo intervento compiuto con la legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022 sull'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 consiste nella soppressione dell'ultima parte del primo periodo dell'art. 87, comma 6, e nell'aggiunta dei nuovi commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
In questo caso, la finalità dell'intervento è stata quella di riprodurre la disciplina concernente il deposito degli atti nel portale dei servizi telematici, già dettata dall'art. 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
La proroga di tali disposizioni risponde all'esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale avviato con la normativa emergenziale.
In buona sostanza, nell'originaria previsione dell'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, al fine di garantire la continuità del deposito degli atti nel portale del processo penale telematico fino alla piena attuazione del processo penale telematico, era stata scelta la tecnica normativa del mero richiamo all'art. 24, commi da 1 a 3, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020.
Con il nuovo intervento normativo in commento, invece, è stata percorsa l'opzione - alternativa al mero richiamo dei commi da 1 a 3 dell'art. 24 del d.l. n. 137, originariamente accolta dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 - di esplicitare i contenuti di detto rinvio e, dunque, di riprodurre la disciplina del deposito degli atti (indicati nel comma 6-bis) che attualmente, in forza delle disposizioni della richiamata normativa emergenziale, avviene esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico.
La vigenza di tale disciplina emergenziale è stata protratta fino alla piena operatività del nuovo processo penale telematico, secondo le scansioni temporali dettate dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 dapprima richiamate.
Inoltre, in piena continuità con quanto già previsto nell'art. 24, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 137 del 2020:
La proroga della disciplina sul deposito degli atti a mezzo PEC
L'art. 5-quinquies del d.l. n. 162 del 31/10/2022, n. 162, introdotto sempre dalla legge di conversione n. 199 del 2022, poi, è stato inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 anche l'art. 87-bis, intitolato “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”.
Questa norma consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per tutti gli atti processuali diversi da quelli previsti dall'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 e da quelli indicati ex art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150 del 2022 - cioè diversi dagli atti per i quali si deve ricorrere esclusivamente al deposito nel portale del processo penale - fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico (e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis c.p.p.).
In particolare, l'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150/2022, nella versione precedente alle modifiche apportate con la legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022, prevedeva che, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti indicati in precedenza ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui allo stesso art. 87, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuassero ad applicarsi solo le disposizioni dell'art. 24, commi da 1 a 3, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tal modo, è stata estesa l'efficacia delle suddette disposizioni emergenziali (e, dunque, del deposito telematico) oltre la data del 31 dicembre 2022 prevista dall'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
L'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, invece, non si riferiva alle altre norme contenute nell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 176 del 2020, cioè alle norme diverse da quelle contenute nei commi da 1 a 3, le quali, pertanto, secondo l'originario contenuto dell'art, 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbero cessato la loro efficacia al 31 dicembre 2022 ex art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Il nuovo art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 162 del 2022, ha disposto che le previsioni contenute nell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, indicate continueranno ad essere applicabili fino alla piena istituzionalizzazione del processo penale telematico.
È stato dunque scongiurato il rischio di una soluzione di continuità circa la possibilità del deposito degli atti a mezzo PEC.
In verità, è stata scelta la tecnica normativa della riscrittura delle disposizioni già contenute nell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020, in luogo di effettuare un mero rinvio a tali norme.
Ciò ha consentito qualche significativa modifica in tema di proposizione dell'impugnazione a mezzo PEC, concernente le cause di inammissibilità dell'impugnazione.
Il nuovo intervento normativo, invero, assume un particolare rilievo per gli atti di impugnazione che non possono più essere presentati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma a causa dell'abrogazione dell'art. 583 c.p.p. dal 30 dicembre 2022, essendo entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, e neppure nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano i difensori e le parti, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento a seguito dell'abrogazione dell'art. 582, comma 2, c.p.p. (tali abrogazioni sono state disposte dall'art. 98 del d.lgs. n. 150 del 2022).
In attesa della possibilità di deposito telematico nelle forme di cui all'art. 111-bis c.p.p. secondo quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 582 c.p.p., che interverrà solo quando sarà istituzionalizzato il processo penale telematico, pertanto, è apparso indispensabile prorogare la possibilità di invio a mezzo PEC dell'impugnazione.
Riscrivendo le disposizioni in tema di proposizione dell'impugnazione a mezzo PEC, in particolare, è stata riproposta la norma secondo cui “quando il deposito di cui al comma 1 – cioè, il deposito a mezzo PEC - ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale” (art. 87-bis, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022). Il difensore, dunque, deve sottoscrivere digitalmente anche la copia informatica degli allegati “per conformità all'originale”.
L'omissione di tale adempimento, tuttavia, non determina più l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo stata ricompresa tale causa di inammissibilità tra quelle elencate nell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022.
Non è stata riproposta, difatti, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), del d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020.
Neppure è stata riproposta la causa di inammissibilità che era prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. d), del d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020 che ricorreva “quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore”.
L'inammissibilità dell'impugnazione, che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo l'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, ricorre: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
Secondo il nuovo art. 87-bis, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, più specificamente, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
Questa norma ricalca fedelmente il contenuto dell'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020. Essa fa riferimento alla spedizione in via telematica di una richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari non solo personali, ma anche reali. È tuttavia indicato come ufficio giudiziario destinatario il solo tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. (cioè, come è noto, il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza) e non quello di cui all'art. 324, comma 5, c.p.p. o all'art. 322-bis, comma 1-bis, c.p.p. (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento), competente in tema di impugnazione di misure cautelari reali.
Tra le soluzioni interpretative ipotizzate per porre rimedio a quella che era sembrata una disattenzione del legislatore, vi era quella di ritenere che, in tema di impugnazione di provvedimenti cautelari reali, non potesse trovare applicazione l'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020, perché non avrebbe avuto senso far trasmettere ad un Tribunale incompetente tali impugnazioni, quanto meno nei casi in cui il tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. non coincidesse con quello previsto dall'art. 324, comma 5, c.p.p., competente in tema di impugnazione avverso i provvedimenti cautelari reali.
In occasione della riscrittura delle cause di inammissibilità dell'impugnazione presentata a mezzo PEC è stato stabilito dall'art. 87-bis, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022, che l'atto deve essere dichiarato inammissibile anche quando la richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari reali è stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. Il riferimento “all'ufficio competente a decidere” induce a ritenere che l'atto di impugnazione di una misura cautelare reale vada proposto a mezzo PEC all'indirizzo del tribunale del capoluogo della provincia, cioè all'ufficio competente a decidere l'impugnazione ex artt. 322-bis, comma 1-bis e 324, comma 5, c.p.p. |