Respinti i ricorsi contro la Commissione che ha approvato gli aiuti concessi dalla Germania a imprese che durante la pandemia hanno subito perdite di fatturato

La Redazione
La Redazione
05 Gennaio 2023

Il Tribunale Ue ha respinto i ricorsi contro l'approvazione della Commissione degli aiuti concessi dalla Germania alle imprese che, nell'ambito della pandemia di Covid-19, hanno subito una perdita di fatturato almeno del 30%. Secondo il Tribunale Ue, la decisione della Commissione non viola né il principio di proporzionalità né il principio di parità di trattamento.

Il 17 novembre 2020, la Germania ha notificato alla Commissione europea un regime di aiuti a sostegno delle imprese per i loro costi fissi non coperti nel contesto della pandemia Covid-19 sul suo territorio. In base a tale regime, potevano essere concessi aiuti fino a 3 milioni di euro alle imprese che avevano subito una perdita di fatturato almeno del 30% durante il periodo di riferimento.

Facendo riferimento alla sua comunicazione relativa al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale contesto dell'epidemia di Covid-19 [1], la Commissione ha dichiarato il regime notificato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE [2]. In base a questa disposizione, gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro possono, a determinate condizioni, essere considerati compatibili con il mercato interno.

Il 2 febbraio 2021, la Germania ha notificato alla Commissione una modifica al proprio regime di aiuti, consistente nell'aumento del massimale di aiuto a 10 milioni di euro per impresa e nella sua proroga fino al 31 dicembre 2021. Questa modifica, che rifletteva vari emendamenti apportati dalla Commissione al quadro temporaneo, è stata approvata da quest'ultima il 12 febbraio 2021 [3].

Le società tedesche E. Breuninger GmbH & Co. e Falke KGaA hanno presentato ricorsi volti all'annullamento della decisione della Commissione, come modificata, di dichiarare il regime di aiuti tedesco compatibile con il mercato interno (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Nel respingere tali ricorsi, il Tribunale chiarisce, tra l'altro, la portata del controllo di proporzionalità delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale analizza, in primo luogo, la legittimità della decisione impugnata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

A questo proposito, le ricorrenti sostenevano che la Commissione, approvando il criterio di ammissibilità previsto dal regime di aiuti tedesco, avesse violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. In base a tale criterio, l'accesso al regime di aiuti era limitato alle imprese che avevano subito un calo del loro fatturato almeno del 30% nel periodo di riferimento rispetto allo stesso periodo del 2019.

In via preliminare, il Tribunale respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, secondo la quale la decisione impugnata ha applicato correttamente il criterio di ammissibilità di cui al punto 87 del quadro temporaneo, la cui validità non sarebbe stata contestata dalle ricorrenti. A questo proposito risulta, senza dubbio, dalla giurisprudenza che il rispetto della presunzione di legittimità degli atti giuridici dell'Unione può impedire di esaminare il merito di una decisione che costituisce la mera applicazione di un atto definitivo di portata generale che produce effetti giuridici vincolanti per i terzi, quando la validità di tale atto di portata generale non è stata contestata. Tuttavia, ciò non vale quando, come nel caso di specie, la Commissione applica regole di condotta che essa stessa ha adottato al fine di limitare l'esercizio del proprio potere discrezionale nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e che non producono di per sé effetti giuridici vincolanti.

Per quanto riguarda la conformità al principio di proporzionalità del criterio di ammissibilità stabilito dal regime di aiuti tedesco e approvato dalla decisione impugnata, il Tribunale ricorda che il rispetto di tale principio da parte di una misura si articola in tre componenti. La prima componente riguarda il suo carattere appropriato, ossia la capacità di conseguire l'obiettivo legittimo perseguito. La seconda componente riguarda la sua necessità e implica che detto obiettivo legittimo non possa essere conseguito con mezzi meno costrittivi, ma altrettanto appropriati. Infine, la terza componente riguarda la sua proporzionalità, ossia l'assenza di inconvenienti sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento, il Tribunale osserva, inoltre, che il fatto che il criterio di ammissibilità al regime di aiuti tedesco, basato sulla perdita di fatturato valutata a livello delle imprese interessate, si risolva in una differenza di trattamento tra le imprese a seconda che tutte o solo una parte delle loro attività siano state colpite dalla pandemia di Covid-19 non implica, di per sé, la sua illegittimità. D'altro canto, occorre verificare se tale differenza di trattamento sia giustificata ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, che presuppone che tale criterio sia appropriato, necessario e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato. Pertanto, la censura attinente alla violazione del principio di parità di trattamento si interseca, in sostanza, con le censure relative alla violazione del principio di proporzionalità nelle sue varie componenti.

Fornite queste precisazioni, il Tribunale respinge le varie censure che contestano il carattere appropriato, necessario e proporzionato del criterio di ammissibilità al regime di aiuti approvato con la decisione impugnata.

In tale contesto, il Tribunale sottolinea in particolare che, sebbene le ricorrenti possano legittimamente contestare la necessità di tale criterio di ammissibilità, che ha origine nel quadro temporaneo, proponendo un criterio alternativo che è stato applicato dalla Commissione in altre decisioni, è solo nel caso in cui tale criterio alternativo dimostrasse chiaramente la mancanza di necessità del criterio di ammissibilità contestato che tale censura potrebbe essere accolta. Ma soprattutto,, la proposta delle ricorrenti di utilizzare quale criterio di ammissibilità alternativo le perdite subite nei settori di attività colpiti dalla pandemia di Covid-19, senza tenere conto della situazione dell'impresa interessata nel suo complesso, avrebbe per la Germania implicazioni di bilancio maggiori di quelle derivanti dal criterio di ammissibilità adottato dalla Commissione. Si deve pertanto concludere che il criterio alternativo proposto dalle ricorrenti non costituisce una misura «altrettanto appropriata» in grado di dimostrare che il criterio di ammissibilità adottato dalla Commissione non era necessario.

Per quanto riguarda gli effetti restrittivi sulla concorrenza che il criterio di ammissibilità al regime di aiuti approvato provocherebbe, secondo le ricorrenti, per le imprese di cui solo alcune attività siano state colpite dalla pandemia di Covid-19 e che quindi sarebbero state costrette a destinare parte delle loro risorse provenienti dalle attività non colpite dalla pandemia al finanziamento delle attività colpite, il Tribunale constata che tale criterio non determina, in ogni caso, effetti restrittivi sulla concorrenza manifestamente sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito dal regime di aiuti tedesco di garantire la redditività delle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non si può nemmeno ritenere che la Commissione sia venuta meno all'obbligo di esaminare singolarmente il regime di aiuti notificato. A questo proposito, le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali specifiche del regime di aiuti approvato che avrebbero giustificato la mancata applicazione da parte della Commissione, nella decisione impugnata, del criterio di ammissibilità previsto dal quadro temporaneo.

In secondo luogo, il Tribunale respinge anche il motivo di ricorso delle ricorrenti relativo alla violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Esse sostenevano, in sostanza, che la Commissione, avendo convalidato il regime di aiuti notificato senza aver avviato la procedura di indagine formale, aveva violato i diritti procedurali che le ricorrenti traggono da tale disposizione.

A tal proposito, il Tribunale osserva che tale motivo di ricorso ha in realtà carattere sussidiario, per il caso in cui il Tribunale non avesse esaminato le censure relative alla fondatezza della valutazione del regime di aiuti notificato.

Orbene, poiché dette censure sono state esaminate, tale motivo di ricorso risulta privo della sua finalità dichiarata. Inoltre, nella misura in cui tale motivo di ricorso riassume gli argomenti sollevati nell'ambito delle censure relative alla correttezza della valutazione dell'aiuto, esso è privo di contenuto autonomo.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale respinge i ricorsi delle ricorrenti.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.


[1] Comunicazione della Commissione, del 19 marzo 2020, relativa al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (GU 2020, C 91 I, pag. 1, in prosieguo: il «quadro temporaneo»), la quale è stata modificata, una prima volta, il 3 aprile 2020 (GU 2020, C 112 I, pag. 1), una seconda volta, l'8 maggio 2020 (GU 2020, C 164, pag. 3), una terza volta, il 29 giugno 2020 (GU 2020, C 218, pag. 3), una quarta volta, il 13 ottobre 2020 (GU 2020, C 340 I, pag. 1), e una quinta volta, il 28 gennaio 2021 (GU 2021, C 34, pag. 6).

[2] Decisione C(2020) 8318 final della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.59289 (2020/N) - Germania Covid-19 - Sostegno per costi fissi non coperti (GU 2022, C 124, pag. 1).

[3] Decisione C(2021) 1066 final della Commissione, del 12 febbraio 2021, relativa all'aiuto di Stato SA.61744 (2021/N) - Notifica collettiva di modifica recante adeguamento dei regimi di aiuto autorizzati ai sensi del quadro temporaneo, in particolare a seguito della quinta modifica del quadro temporaneo. (GU 2021, C 77, pag. 18).