Irricevibile il ricorso della Breuninger contro la Commissione che ha approvato gli aiuti della Germania per le perdite patite a seguito del Covid-19

La Redazione
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05 Gennaio 2023

Il Tribunale respinge in quanto irricevibile il ricorso dell'impresa di rivendita al minuto Breuninger contro la decisione della Commissione che ha approvato aiuti della Germania diretti a indennizzare le perdite patite a seguito delle misure di contenimento durante la crisi del Covid-19.La Breuninger ha erroneamente ritenuto di essere esclusa da tale regime di aiuti, come notificato, sicché detta impresa non ha interesse a che la decisione della Commissione sia annullata

Il 21 maggio 2021 la Germania ha notificato alla Commissione europea un regime di aiuti sotto forma di sostegno economico temporaneo a favore delle imprese le cui attività erano state interrotte a causa dei provvedimenti adottati dallo Stato federale e dai Länder per far fronte alla pandemia, nel relativo territorio, nell'ambito della crisi del Covid-19 (in prosieguo: il «regime federale di indennizzo»).

In conformità a tale regime federale di indennizzo, le autorità amministrative federali, regionali e locali possono, a determinate condizioni, concedere sovvenzioni dirette alle imprese che hanno subito perdite tra il 16 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a causa delle decisioni di contenimento.

Con decisione del 28 maggio 2021 [1] la Commissione ha dichiarato tale regime compatibile con il mercato interno, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. In base a tale disposizione, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato interno.

La società tedesca E. Breuninger GmbH & Co., la quale opera, in particolare, nel settore del commercio al minuto, ha proposto un ricorso di annullamento della decisione della Commissione. Tuttavia, tale ricorso viene respinto in quanto irricevibile dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale, che rileva d'ufficio che tale società non aveva dimostrato l'interesse ad agire richiesto per adire il Tribunale.

Giudizio del Tribunale

Dal momento che le condizioni di ricevibilità di un ricorso rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico che il Tribunale è tenuto a verificare d'ufficio, quest'ultimo ricorda che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest'ultima abbia un interesse all'annullamento dell'atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l'annullamento dell'atto in questione possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

Orbene, per quanto riguarda la sussistenza, rispetto alla ricorrente, di un interesse ad agire per l'annullamento della decisione impugnata, il Tribunale afferma che il ricorso della ricorrente si basa sull'erronea premessa che essa non potesse essere ammessa al regime federale di indennizzo a causa del presupposto, stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regime, secondo cui le imprese che svolgono attività miste, alcune delle quali non siano affatto interessate dal contenimento, possono beneficiare del regime federale di indennizzo solo qualora le attività vietate costituiscano almeno l'80% del loro fatturato. Infatti, poiché le attività di commercio online svolte dalla ricorrente erano considerate connesse alle sue attività di commercio al minuto, si era ritenuto che tutte le attività fossero interessate, ai sensi di tale disposizione, dalle decisioni di contenimento adottate in occasione della pandemia da Covid-19.

Invece, è emerso dal dibattimento svoltosi nell'ambito del procedimento giurisdizionale che l'impossibilità, per la ricorrente, di ottenere un sostegno economico sulla base del programma federale di aiuti derivava, in realtà, dall'applicazione, da parte delle autorità tedesche, di un presupposto di ammissibilità non notificato alla Commissione, che richiedeva che almeno il 30% del fatturato globale del richiedente fosse stato interessato dalle decisioni di contenimento.

Tuttavia, nei limiti in cui il ricorso proposto dalla ricorrente riguarda esclusivamente la legittimità della decisione impugnata, con la quale la Commissione ha dichiarato il regime federale notificato compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, tale aggiunta, da parte delle autorità tedesche, di un ulteriore presupposto di ammissibilità che non figura, né esplicitamente né implicitamente, in detto regime è priva di rilevanza nell'ambito del presente procedimento.

Da tali considerazioni risulta che, secondo l'articolo 2, paragrafo 2, del regime federale di indennizzo, come dichiarato compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE nella decisione impugnata, la ricorrente avrebbe potuto essere ammessa a un aiuto sulla base di detto regime. Pertanto, il Tribunale constata che l'annullamento di tale decisione non apporterebbe alcun beneficio a quest'ultima. Di conseguenza, esso respinge il ricorso in quanto irricevibile per carenza di interesse ad agire.

Il Tribunale aggiunge, nondimeno, che la ricorrente può proporre ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, i quali saranno chiamati a esaminare, se del caso dopo aver investito la Corte di giustizia di una questione pregiudiziale, se l'aggiunta di un ulteriore presupposto di ammissibilità da parte delle autorità tedesche sia assimilabile alla modifica di un aiuto esistente e, pertanto, a un nuovo aiuto soggetto all'obbligo di notifica in conformità all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.


[1] Decisione C(2021) 3999 final della Commissione, del 28 maggio 2021, relativa all'aiuto di Stato n. SA.62784 (2021/N) – Germania Covid-19 – Regime federale di indennizzo (GU 2021, C 223, pag. 25; in prosieguo: la «decisione impugnata»).