I costi assicurativi della cessione del quinto concorrono al calcolo del TEG?

Fabio Fiorucci
10 Gennaio 2023

La sentenza in commento si pronuncia sul calcolo dell'usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio, affermando che esso rappresenta una forma di credito ai consumatori e che i relativi costi vanno considerati come inerenti alla concessione del credito e concorrono, quindi, al calcolo del TEG.
Massima

Ai fini del calcolo della usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio non ha alcun rilievo che la Banca d'Italia non abbia inserito, nelle Istruzione per la rilevazione del TEGM del 2006, i costi assicurativi: considerato il carattere omnicomprensivo del dettato dell'art. 644 c.p. l'assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito.

Il caso

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di credito ai consumatori, non destinata in modo specifico all'acquisto di beni o servizi, che può avere una durata massima di 120 mesi; il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento attraverso la cessione volontaria al finanziatore di una quota, non superiore al quinto, del proprio stipendio o pensione mensili netti. Il cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito.

In merito ai finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio, è previsto ex lege che «le cessioni di quote di stipendio o di salario … devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito» (art. 54, comma 1, d.P.R. n. 180/1950).

La questione affrontata dalla Corte di appello di Ancona riguarda la inclusione o no delle spese obbligatorie di assicurazione ai fini del calcolo del tasso usurario (TEG).

Le questioni

Le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (aggiornamento febbraio 2006) prevedevano l'inclusione, ai fini del calcolo del TEG, delle «spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», nonché l'esclusione delle «spese per assicurazioni e garanzie ... quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge». In particolare, in dette Istruzioni era previsto che «nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza» e che «le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge» (le predette Istruzioni Bankitalia richiamavano espressamente i finanziamenti assistiti da «polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50»).

Di conseguenza, i costi delle polizze assicurative (cessione del quinto) non sono stati conteggiati, ai fini del calcolo del tasso soglia, né dai Decreti Ministeriali né dalle rilevazioni (TEGM) di Bankitalia ratione temporis vigenti (fino al 31 dicembre 2009).

Osservazioni

La previsione normativa predetta ha indotto parte della giurisprudenza di merito a escludere - in riferimento alla disciplina ratione temporis vigente: Istruzioni Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura del 2006 – il computo della polizza assicurativa obbligatoria dal calcolo del TEG (Trib. Pescara 15.10.2020: poiché nella specie le polizze assicurative sono obbligatorie per legge, il relativo importo non può essere considerato ai fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento; Trib. Torino 9.3.2016: l'assicurazione sulla vita imposta al mutuatario dall'art. 54 d.p.r. n.180/1950, non derivando dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, va assimilata alla voce imposte e tasse e cioè a tutti costi imposti dalla legge che non possono essere inclusi nel calcolo del TEGM; App. Milano 10.8.2020; Trib. Taranto 18.4.2019: se si considera che il costo della polizza assicurativa nei contratti di finanziamento con cessione del “quinto” stipulati ante 2010 era imposto dalla legge e che la normativa secondaria escludeva espressamente dal computo del TEG tale costo, deve giocoforza pervenirsi alla conclusione che va escluso il suo computo, in linea con il principio di legalità, anzi di tassatività della norma penale incriminatrice di parte speciale in tema di usura; Trib. Milano 24.9.2021 e 18.2.2022).

A supporto di questo orientamento è altresì evidenziato che i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura prevedono (art. 3) che banche e intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite ex art. 2, comma 4, L. n. 108/1996, si attengano ai criteri di calcolo del TEGM emanati da Bankitalia.

Anche il Collegio di coordinamento dell'ABF (decisioni nn. 8025/2019, 8048/2019 e 25046/2021), valorizzando il principio di simmetria di confronto tra TEG e tasso soglia usura, ha reiteratamente dichiarato legittima l'esclusione dei costi assicurativi (obbligatori ex lege) effettuata dall'intermediario nel calcolo del TEG operata in conformità alle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, enunciando il seguente principio di diritto: in assenza di formale annullamento, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza.

Secondo un diverso indirizzo, invece, la centralità sistemica dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria (Cass. n. 8806/2017; Cass. n. 37078/2021), la circostanza che le fonti secondarie (Istruzioni di Banca d'Italia del 2006 ratione temporis vigenti) non possono togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” all'erogazione del credito (il premio della polizza assicurativa obbligatoria è un costo collegato all'erogazione del credito poiché condizione per accedere al finanziamento, è contestuale alla sua stipula e serve a garantire il recupero del credito erogato) nonché il rilievo che l'interpretazione amministrativa della legge n. 108/1996 non ha efficacia vincolante per il giudice hanno invece indotto altra parte della giurisprudenza, anche di legittimità, a ricomprendere nel computo del tasso soglia anche la polizza assicurativa obbligatoria cui è subordinato il prestito contro cessione del quinto (Trib. Torino 13.5.2021; Trib. Torino 3.3.2021 n. 1123; App. Palermo 7.4.2022 n. 614). La decisione in commento aderisce a tale indirizzo.

La criticità di questa impostazione è il suo coordinamento con il principio di omogeneità di confronto (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n. 19597/2020), che presuppone il confronto tra grandezze (TEG/tasso soglia usura) calcolate con le medesime metodologie.

Al riguardo, è replicato che la omogeneità non può andare a discapito della centralità dell'art. 644 c.p. nella definizione della fattispecie usuraria e non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo “inerente” all'erogazione del credito ma non rilevato. Occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio, così come rilevato nei decreti ministeriali; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività al costo. In altri termini, il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/1996), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati (Cass. n. 37078/2021 e Cass. n. 3025/2022; v. anche Trib. Torino 13.5.2021).

Di questo tenore sono le conclusioni della Cassazione, secondo cui - in relazione ad un contratto di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio stipulato sotto la vigenza delle Istruzioni della Banca d'Italia antecedenti al dicembre 2009 - ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito che è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del finanziamento. Va aggiunto che l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del soggetto finanziato. Rileva dunque la natura comunque remunerativa per l'intermediario creditizio della polizza assicurativa piuttosto che la sua obbligatorietà: tale circostanza ne legittima l'inclusione nel calcolo del tasso usurario (Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 22458/2018, sul presupposto della natura comunque remunerativa, sia pure indiretta, della spesa per la polizza assicurativa obbligatoria; Cass. n. 37058/2021 e Cass. n. 3025/2022: non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006 la Banca d'Italia non abbia inserito i costi assicurativi).

Secondo Cass. n. 22458/2018, la successiva espressa inclusione (Istruzioni Bankitalia agosto 2009) delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG, piuttosto che avvalorare la loro esclusione dal calcolo del tasso usurario per i contratti stipulati in epoca precedente, attesta invece «la acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente alle spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG».

Conclusioni

La Corte di appello di Ancona, nella decisione in commento, aderisce all'indirizzo di legittimità secondo cui ai fini del calcolo della usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio non ha alcun rilievo che la Banca d'Italia non abbia inserito, nelle Istruzione per la rilevazione del TEGM del 2006, i costi assicurativi: considerato il carattere omnicomprensivo del dettato dell'art. 644 c.p. l'assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito, e dunque concorre al calcolo del TEG.