Con espresso riferimento alla giurisdizione tributaria l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce al giudice tributario non soltanto questioni afferenti al rapporto tributario bensì anche la richiesta di corresponsione degli interessi su credito da rimborso del contribuente i quali avendo natura accessoria rispetto all'obbligazione tributaria, seguono inevitabilmente le vicende inerenti al tributo in contestazione.
Tuttavia, non è questa la casistica di specie posta all'attenzione dei giudici di Cassazione a Sezioni Unite.
In particolare, per quello che riguarda il maggior danno derivante da svalutazione monetaria, la giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite si è già espressa in favore della giurisdizione ordinaria, ritenendo la controversia in questione di natura risarcitoria, non potendo disattendere il carattere dell'obbligazione di valore della stessa. Secondo quanto disposto dalle Sezioni Unite nella pronuncia in commento, non può essere ignorato il fatto che l'A.F. abbia proceduto spontaneamente al rimborso IVA richiesto dal contribuente il quale ha evidenziato e dimostrato per tabulas il maggior danno patito dalla SRL a causa del ritardo con cui l'A.F. ha ottemperato al rimborso IVA per le annualità 2010 – 2011.
Pertanto, nel caso di specie, secondo gli Ermellini non è ravvisabile alcuna controversia tra l'A.F ed il contribuente che possa giustificare in qualche modo l'attrazione della questione innanzi al giudice tributario in osservanza a quanto previsto dal richiamato art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.
In altre parole, mancando una contestazione sul rapporto principale direttamente riconducibile all'obbligazione tributaria, non è possibile ipotizzare alcun collegamento tra tale rapporto e la domanda sul maggior danno richiesto dalla SRL ex art. 1224, comma 2 che, nella casistica in esame, non può essere considerata accessoria rispetto ad un contenzioso che “non esiste” in quanto l'A.F. ha effettuato spontaneamente il versamento IVA 2010- 2011.